Le fattispecie di stalking, disastro innominato, disastro ambientale e le frizioni con il principio di tassatività

Le fattispecie di stalking, disastro innominato, disastro ambientale e le frizioni con il principio di tassatività

Il principio di tassatività è un corollario del principio di legalità e, insieme al principio di riserva di legge ed al principio di irretroattività della legge penale, determina l’area del penalmente illecito.

In particolare, il principio di tassatività ha ad oggetto la formulazione della fattispecie criminosa, la quale deve essere, con sufficiente chiarezza, conoscibile per il destinatario.

Si sostiene, infatti, che il principio di legalità sarebbe rispettato solo formalmente, e non anche sostanzialmente, se la norma incriminatrice descrivesse il fatto come reato in termini così generici da non rendere comprensibile il comportamento sanzionato.

Così delineato il principio di tassatività mira a rafforzare la finalità garantista del principio di offensività per i cittadini: il legislatore non ha solo l’obbligo di prevedere i fatti costituenti reato ma deve delineare, con sufficiente precisione, il contenuto della norma penale affinchè sia comprensibile per i cittadini e che la stessa possa fungere da guida del loro comportamento.

La tassatività, altresì, se da un lato vincola il legislatore alla precisione e alla univocità della descrizione del fatto di reato, dall’altro vincola il giudice ad una interpretazione del comportamento concretamente tenuto che corrisponda a quello legalmente configurato.

Ciò comporta che la norma penale, per soddisfare il principio di tassatività, deve essere redatta in modo tale da delimitare l’attività interpretativa del giudice, senza, tuttavia, sopprimere degli spazi valutativi.

Al riguardo, assumono rilevanza gli strumenti di tecnica legislativa volti a garantire la tassatività della fattispecie penale e che consistono, da un lato, negli elementi c.d. descrittivi, ossia elementi che traggono il loro significato direttamente dalla realtà dell’esperienza sensibile, dall’altro, negli elementi normativi, che necessitano, per la determinazione del loro contenuto, di una etero integrazione mediante il rinvio ad altre norme diverse da quella incriminatrice.

Recentemente sono stati sollevati dubbi di compatibilità con il principio di tassatività con riguardo ad alcune fattispecie di reato quali lo stalking, di cui all’art. 612bis c.p., introdotto dal D.L. n. 11/2009, convertito in L. n. 39/2009, la fattispeicie del disastro c.d. innominato e del recente reato di disastro ambientale di cui all’art. 452quater c.p., introdotto dalla L. n. 68/2015.

Per quanto concerne il reato di stalking o atti persecutori, esso è stato introdotto dal legislatore con l’intento di fornire una tutela rafforzata contro varie ipotesi di maltrattamenti e condotte aggressive che, in precedenza, venivano sussunte sotto diverse norme inciminatrici quali gli artt. 572, 610, 612 e 660 c.p., non idonee a fornire una tutela adeguata.

Il legislatore ha, pertanto, inteso costruire la fattispecie di cui all’art. 612bis c.p. come un reato a codotta libera, caratterizzato dalla reiterazione delle condotte. Ne consegue che la norma sia idone a a ricomporendere una molteplicità di comportamenti, di cui altrimenti sarebbe difficile predeterminare un comun denominatore, individuato dal legislatore nella tutela contro le aggressioni alla libertà individuale.

Quanto alla struttura, la fattispeice è incentrata sull’incriminazione di quelle condotte minacciose, violente e moleste, caratterizzate dalla serialità, a cui sono collegate causalmente almeno uno degli eventi, alternativamente tipizzati.

Quest’ultimi consistono nel perdurante e grave stato di ansia o paura della vittima, oppure nel fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque a sèaffettivamente legata, oppure nella costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

I dubbi di coerenza con il principio di tassatività sollevati hanno riguardato la notevole ampiezza delle condotte di molestie e minaccia incriminate, la tipizzazione degli eventi, alla cui verificazione è subordinata la consumazione della fattispeicie, nonché il concetto di reiterazione.

Questi dubbi sono stati chiariti da una recente pronuncia della Corte Costituzionale che, dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, ha fornito una interpretazione costituzionalemnte orientata dell’art. 612bis c.p.

In primo luogo, per quanto concerne le condotte di minaccia e molestia, i giudici costituzionali fanno riferimento alla ermeneutica tradizionale delle fattispeicie di cui agli artt. 612 e 660 c.p., ossia per minaccia deve intendersi quale prospettazione di un male futuro, per molestia, invece, quale alterazione fastidiosa e inopportuna dell’equilibrio psichico di una persona normale.

In secondo luogo, per reiterazione deve intendersi la commissione di almeno due condotte di minaccia o molestia, al fine di poter ritenere integrato un disvalore aggravato rispetto a quello derivante da generiche minacce o molestie.

Per quanto riguarda, infine, l’evento psicologico, rappresentato dai tre eventi alternativi tipizzati, la Corte ha affermato che devono essere accertati attraverso l’osservazione di segni ed indizi comportamentali della vittima, da desumersi dal confornto tra la sistuazione antecedente e quella conseguente alle condotte dell’agente.

In particolare, potrà farsi ricorso alle dichiarazioni dellavittima, alla verifica dei suoi comportamenti conseguenti alle condotte incriminate e alle condizioni soggettive della vittima.

Preliminamente alla analisi del rapporto tra disastro c.d. innominato di cui all’art. 434 c.p. e al nuovo disastro ambientale, occorre esaminare dei principi espressi dalla Corte Costituzionale con riguardo alla questione di leggititmità costituzionale dell’art. 434 c.p., nella parte in cui punisce chiunque, fuori dai casi previsti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare un altro disastro, se dal fatto deriva pericoloper al pubblica incolumità.

La questione sollevata riguardava la contrarietà alla tassatività della norma, in quanto questa, attrvaerso l’uso di elementi descrittivi elastici, non definiva sufficientemente la nozione di disastro, traducendosi in una espressione sommaria idonea ad assumere significati ampiamente diversificati.

La Corte, dichiarando infondata la questione sollevata, ha individuato degli elementi idonei a precisare la nozione di disastro, ossia la finalità dell’incriminazione e la sua collocazione nel sistema dei delitti contro la pubblica incolumità.

Quanto al primo profilo l’art. 434 c.p. deve ritenersi, nella pare che punisce il c.d. disastro innominato, quale norma di chiusura volta a colmare la tutela della oubblica incolumità dinanzi a fatti che, in virtù del progresso tecnologico, siano idonei a generare nuove fonti di rischio e modalità di aggressione del bene protetto.

In altri termini, l’altro disastro è sì un accadimento diverso, ma comunque omogeneo, come caratteristiche strutturali, al disastro contemplato negli articoli di cui al Capo I, Titolo VI, del Libro II del codice penale, ossia dei delitti di comune pericolo mediante violenza.

Per quanto riguarda il secondo profilo, il Giudice delle Leggi ha ritenutoche dalla analisi d’insieme dei delitti di cui al Capo suddetto sia possibile desumere una nozione unitaria di disastro, il cui elemento comune è duplice.

Da un lato sul piano dimensionale il disastro consiste in un evento distruttivo di proporzioni straordine idoneo a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall’altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l’evento deve provocare, in virtù del bene tutelato dalle fattispecie criminose, ossia l’incolumità pubblica, un pericolo per la vita e per l’integrità di un numero indeterminato di persone, senza che sia richiesta, come conseguenza, anche l’effettiva morte o lesione di uno o più soggetti.

Ciò precisato, prima della L. n. 68/2015 gli eventi di disastro ambientale erano ricondotti dalla giurisprudenza allo schema di altro disastro o c.d. disastro innominato di cui all’art. 434 c.p., configurandolo come un reato di pericolo a consumazione anticipata perfezionatocon la condotta di immutaatio loci, purchè idonea in conretoa minacciare l’ambiente di un danno di eccezionale gravità, con effetti comunque non necessariamente irreversibili.

Con l’introduzione dell’art. 452quater c.p., il legislatore ha inteso superare le difficoltà di configurazione connesse alla struttura dell’art. 434 c.p. e al concetto stesso di disastro ambientale.

La nuova fattispecie sicaratterizza per l’alternatività tra il requisito dimensionale e quello offensivo, come emerge dall’uso della parola “alterativamente”, e altrsì dalla clausola di sussidiarietà.

Per quanto concerne la soluzione alternativa fornita dal nuovo art. 452quater c.p., essa è coerente con la diversa offensività dell’ipotesi delittuosa, ossia la lesione del bene protretto dell’ambiente piuttosto che l’attentato alla pubblica incolumità.

A differenza del disastro innominato, poi, il nuovo disastro ambientale è un reato a forma libera legato esclusivamente all’abusività della condotta che realizzi un disastro e non la mera commissione di un fatto diretto a tale evento.

Il legislatore definisce, altresì, espressamente l’evento naturalistico alternativo, potendol’evento di disastro ambientale essere duplice, ossia l’alterazionedell’equilibrio dell’ecosistema irreversibile o di difficile reversibilità, oppure un’offesa alla pubblica incolumità, nella forma del danno o del pericolo per l’integrità fisica delle persone.

Emergono dubbi di eccessiva indeterminatezza di moltitermini che descrivono i tre eventi, in quanto sono tutte generiche ed indeterminate da rendere ardua la previa conoscibilità dei comportamenti incriminati, lasciando spazio all’opera creativa della giurisprudenza circa la loro definizione.

Con riguardo, infine, alla clausola di riserva con cui esordisce l’art.452quater c.p., essa indicherebbe la natura speciale del nuovo delitto rispetto all’ipotesi del disastro innominato di cui all’art. 434 c.p., che resta tuttavia fattispecie nella quale confluirebbero tutte quelle condotte che non rientrano nell’ipotesi tassativamente descritte.

Emerge, tuttavia, sul piano applicativo, la difficoltà ad ipotizzare che un’ipotesi nella quale un’aggressione all’ambiente, irreversibile o di costosissima reversibilità, possa essere ricondotta all’art. 434 c.p. anziché all’art. 452qauter c.p.

Qualora, invece, avvenga un disastro che non ha provocato gli eventi tassativamente rientranti nel nuovo art. 452quater c.p. non si pone alcun problema di rapporto tra le fattispecie, con conseguente inapplicabilità della clausola di riserva.


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