Le modifiche del Codice della crisi d’impresa sull’amministrazione delle società di persone e di capitali

Le modifiche del Codice della crisi d’impresa sull’amministrazione delle società di persone e di capitali

Con il D.lgs 12 gennaio 2019, n.14 il legislatore ha previsto alcune modifiche al codice civile in materia di assetti organizzativi dell’impresa.

Con l’introduzione del nuovo codice della crisi di impresa non viene alterato il sistema della gestione dell’impresa individuale e non vengono introdotti nuovi modelli per l’amministrazione della società ma si detta una norma di carattere generale volta ad imporre l’adozione di un sistema gestionale finalizzato alla riduzione del rischio di crisi d’impresa.

In particolare, viene aggiunto il co. 2 all’art. 2086 c.c., il quale afferma che l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di: istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale; attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Tale dovere presenta ricadute sia nelle società di persone che in quelle di capitali.

Tale novità normativa, oltre ad affermare la posizione di preminenza dell’imprenditore in qualità di capo dell’impresa, introduce l’obbligo di istituire un assetto organizzativo adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa al fine di evitare la perdita della continuità aziendale nell’ipotesi di crisi della impresa.

La stessa incide diversamente sui vari modelli societari.

In particolare, nelle società di persone, sostituendo il primo comma dell’art 2257 c.c., viene stabilito che  “La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto dell’art. 2086 co. 2 c.c. e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.”

Anche nelle società semplici, ferma restando, quindi, la regola dell’amministrazione disgiuntiva, si introduce il dovere di rispettare l’art 2086, co. 2 c.c. e adottare un sistema organizzativo funzionale ad evitare la crisi dell’impresa e la perdita della continuità aziendale.

Analoga disposizione è inserita anche nella disciplina delle società per azioni all’art 2380 bis c.c. e replicata all’art 2409 novies c.c. con riferimento al consiglio di gestione del sistema di amministrazione dualistico il quale deve compiere le operazioni necessarie per l’oggetto sociale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2086 co.2 c.c.

Attraverso l’analisi di queste norme sembra evincersi, dunque, che la scelta, propria dell’amministratore, circa l’adozione degli strumenti adeguati allo scopo, prefissato dal legislatore, di adottare un sistema organizzativo adeguato alle dimensioni dell’impresa e funzionale alla rilevazione tempestiva della crisi, possano essere oggetto di sindacato di congruità. L’organo di vigilanza, infatti, dovrà verificare se la eventuale situazione di crisi possa essere riconducibile al difetto di organizzazione dell’impresa stessa.

Quanto alle società a responsabilità limitata, viene sostituito il co. 1 dell’art. 2475 c.c. con il seguente: “La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479”.

Secondo il Consiglio Nazionale del Notariato, l’introduzione della previsione per cui la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori pone problemi di coordinamento e compatibilità con quanto previsto dal primo comma dell’art. 2479 c.c. ai sensi del quale il legislatore rimette ai soci la decisione di alcune delibere vertenti su argomenti riservati alla loro competenza dall’atto costitutivo.

Sul punto, tuttavia, lo studio giunge a ritenere che gli aspetti legati alla gestione societaria siano rimasti immutati mentre quelli legati alla organizzazione siano precisati in base alle due norme novellate (art. 2086 e art. 2475 del c.c.).

La nuova formulazione dell’art. 2475 cc non comporterebbe, dunque, l’abrogazione delle norme precedenti, in quanto destinata a spiegare i suoi effetti solo sul piano organizzativo, mentre la norma sull’esclusività della competenza gestoria dovrebbe “leggersi in stretta correlazione con il disposto dell’art. 2086 c.c.”

Conclude, altresì, che la nuova disposizione non impedisce di inserire negli statuti delle società di nuova costituzione clausole che eventualmente ripartiscano la gestione della società in maniera difforme rispetto al modello legale.

Pertanto, la nuova disposizione è stata interpretata nel senso che esisterebbe una struttura corporativa attenuata, nella quale la ripartizione delle competenze tra soci e amministratori può essere annullata a vantaggio dei soci che , ai sensi dell’art 2479 c.c., possono avocare a sé decisioni di natura gestionale.

Responsabilità degli amministratori. Il legislatore ha definito, altresì, i criteri di quantificazione del danno risarcibile nell’azione di responsabilità promossa contro l’organo di amministrazione della società e fondata sulla violazione di quanto previsto dall’art. 2486 c.c., ai sensi del quale, al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento del passaggio di consegne al liquidatore, gli amministratori mantengono il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.

All’art. 2486 c.c., è stato aggiunto un terzo comma secondo il quale: “quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.

Con questa disposizione si responsabilizzano maggiormente gli amministratori in quanto si prevede espressamente che essi rispondano verso i creditori quando il patrimonio risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti e viene introdotto un criterio di liquidazione dei danni conseguenti alla violazione dell’obbligo di gestire la società.

La norma si fa carico di risolvere, inoltre, in funzione deflattiva, il contrasto giurisprudenziale esistente in materia e l’obiettiva difficoltà di quantificare il danno in tutti i casi, nella pratica molto frequenti, in cui mancano le scritture contabili o le stesse sono state tenute in modo irregolare. La norma riguarda tutte le azioni di responsabilità, anche quando siano state promosse in assenza dell’apertura della procedura concorsuale.


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