Le più importanti sentenze delle Sezioni Unite Penali del 2018

Le più importanti sentenze delle Sezioni Unite Penali del 2018

Di seguito una raccolta di quelli che sono gli approdi giurisprudenziali ritenuti più significativi, ai quali sono giunte le Sezioni Unite della Cassazione nel corso del 2018. Il Supremo Consesso, nel corso dell’anno appena trascorso, si è rivelato autore di pronunce importanti, che hanno segnato delle tappe fondamentali nell’interpretazione della legge e, conseguentemente, nella tutela dei diritti dei cittadini.

Responsabilità medica e reato colposo

Sezioni Unite Penali, sentenza n. 8770 del 22 febbraio 2018

Professione sanitaria: colpa, per morte o malattia.

L’art. 590-sexies c.p.p, che disciplina la “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”, deve essere interpretato nel senso che il medico risponde, a titolo di colpa: se l’evento si è verificato per colpa anche lieve da negligenza o imprudenza; se l’evento si è verificato per colpa anche lieve da imperizia, qualora il caso concreto non sia regolato dalle linee guida o dalle buone pratiche; se l’evento si è verificato per colpa anche lieve da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee guida o di buone pratiche non adeguate alla specificità del caso concreto; se l’evento si è verificato per colpa grave da imperizia nell’esecuzione di linee guida o buone pratiche, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico. Questo è, in estrema sintesi, il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella lunga sentenza con la quale i giudici di legittimità hanno cercato di far chiarezza su un tema assai controverso, quale quello della responsabilità penale medica, che sin dall’introduzione del nuovo articolo all’interno del codice penale aveva portato a divergenti interpretazioni sul ruolo da attribuire alla colpa lieve nella struttura della fattispecie e sul rapporto tra la nuova norma e l’abrogato articolo 3 della cosiddetta “Legge Balduzzi”, che ne dettava la disciplina.

Parte civile

Sezioni Unite Penali, sentenza n. 12213 del 16 marzo 2018

Il sostituto del difensore dotato di procura speciale per esercitare l’azione civile non ha la facoltà di costituirsi parte civile.

Nella sentenza in commento, le Sezioni Unite sono intervenute per chiarire una delicata problematica sul rapporto tra costituzione di parte civile ex art. 76 c.p.p. e sostituzione processuale di cui all’art. 102 c.p.p. In particolare, il massimo Consesso si è pronunciato sull’ammissibilità della costituzione di parte civile effettuata dal sostituto processuale del difensore, “al quale soltanto la persona danneggiata abbia rilasciato la procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale”. Con la sentenza in esame, i Giudici, dopo aver rimarcato l’importanza di tenere distinta la legitimatio ad causam dalla legitimatio ad processum, hanno osservato che, nel primo caso, la procura speciale attribuisce il potere di costituirsi in nome e per conto proprio; nella seconda ipotesi, invece, questa conferisce il solo mandato processuale di rappresentanza in giudizio. Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha quindi affermato che, qualora il danneggiato decida di costituirsi parte civile a mezzo di procuratore specialesono necessarie due diverse procureuna per la rappresentanza sostanzialel’altra per quella processuale; queste ben potrebbero essere conferite al medesimo soggetto, e, in particolare, al difensore, che in tal modo cumulerebbe entrambe le rappresentanze.

Impugnazioni penali

Sezioni Unite Penali, sentenza n. 14800 del 03 aprile 2018

Non è necessaria la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale se in appello il giudice riforma positivamente la sentenza di condanna.

Nell’ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, il giudice di appello non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante riesame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado. Tuttavia, egli deve fornire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, “dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado”. Cosi si sono espresse le Sezioni Unite, dirimendo il contrasto sul dovere o meno di rifare il dibattimento anche quando la riforma della sentenza è “migliorativa” per l’imputato. L’obbligo del giudice è, invece, limitato alla riassunzione delle sole prove dichiarative che siano state oggetto di una valutazione sbagliata in primo grado e considerate decisive per sciogliere l’alternativa tra proscioglimento e condanna.

 

Responsabilità penale e vincolo della continuazione

Sezioni Unite Penali, sentenza n. 40983 del 24 luglio 2018

La continuazione è applicabile quando più reati anche di diverse categorie siano commessi in esecuzione di un unico disegno criminoso.

La Corte di cassazione si è soffermata sulla continuazione tra reati puniti con pene eterogenee, chiarendo, in primo luogo, che la continuazione si applica sempre quando più reati sono stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e, quindi, anche quando essi appartengono a diverse categorie e sono puniti con pene eterogenee. Le Sezioni Unite hanno poi precisato che, in caso di reati puniti con pene eterogenee posti in continuazione, la determinazione dell’aumento di pena per il reato satellite va fatta secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, rispettando, però, il genere della pena previsto per il reato satellite. Nel rispetto del principio di legalità della pena e del favor rei, l’aumento di pena detentiva per il reato più grave va quindi ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 c.p.

 

Misure cautelari e precautelari

Sezioni Unite Penali, sentenza n. 36072 del 27 luglio 2018

Occorre specifica motivazione per il decreto di sequestro probatorio anche se ha ad oggetto cose costituenti corpo di reato.

La pronuncia in esame si colloca nell’alveo di un’accesa discussione giurisprudenziale incentrata sui confini dell’onere motivazionale del decreto di sequestro probatorio. In particolare, i Giudici del Supremo Consesso hanno avallato un orientamento ermeneutico di stampo garantistico già affermato in precedenza dalle Sezioni Unite, rispondendo al quesito di diritto che può riassumersi nei termini che seguono: “se, anche per le cose che costituiscono corpo del reato, il decreto di sequestro (o di convalida del sequestro) probatorio debba essere comunque motivato quanto alla finalità in concreto perseguita per l’accertamento dei fatti”. Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui “il decreto di sequestro probatorio, anche ove abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l’accertamento dei fatti”. E infatti, la motivazione del decreto di sequestro probatorio assurge a strumento di garanzia per vagliare la legittimità del provvedimento sotto il profilo dell’equo sacrificio degli interessi tutelati. Nello specifico, il requisito motivazionale della strumentalità probatoria del bene rispetto all’accertamento del reato diventa indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga appunto nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati.

 

Soggetti, competenza, giurisdizione penale

Sezioni Unite penali, sentenza n. 40150 del 07 settembre 2018

Nel termine per la procedura di informativa alla p.o. della facoltà di proporre querela non opera la sospensione del corso della prescrizione.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 40150/2018, hanno stabilito che l’inammissibilità del ricorso per Cassazione implica che non debba darsi alla persona offesa l’avviso previsto dall’art. 12, comma 2, del D. Lvo. n. 36/ 2018al fine di consentire l’eventuale esercizio del diritto di querelaed inoltre che, ove occorra invece sospendere temporaneamente il procedimento, per accertare l’interesse della persona offesa alla prosecuzione dell’azione penale, il termine di prescrizione non resta sospeso. Il tema oggetto della sentenza è il rapporto tra l’inammissibilità del ricorso per Cassazione e le cause di non procedibilità, le cause di non punibilità e le cause di estinzione del reato. La pronuncia ripercorre le più rilevanti decisioni della Cassazione, in modo da costruire una nuova dogmatica del rapporto tra ricorso inammissibile ed obbligo di cui all’art. 129 c.p.p.

 

Falsità in atti e rilevanza penale

Sezioni Unite Penali, sentenza n. 40256 del 10 settembre 2018

La falsificazione di un assegno bancario non trasferibile non integra reato ma illecito civile.

La pronuncia in esame, dopo aver ripercorso l’evoluzione della depenalizzazione nel corso degli anni, ha sancito che la falsificazione di un assegno bancario non trasferibile non è più reato ma un comportamento al quale consegue solo l’applicazione di sanzioni pecuniarie civili. L’art. 1, comma 1, lett. a) del D. Lvo. n. 7/2016 ha abrogato l’art. 485 c.p., implicando la trasformazione in illecito civile delle condotte in esso contemplate. Con lo stesso decreto è stato modificato l’art. 491 c.p., il cui comma 1 stabilisce: “se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell’articolo 476 e nell’articolo 482”. Tale sanzione è riferita, riguardo ai titoli di credito diversi dalla cambiale, agli strumenti trasferibili per girata o pagabili al portatore, con esclusione per i titoli emessi con clausola di non trasferibilità. Al quesito “se la falsità commessa su di un assegno bancario non trasferibile sia oggi reato sanzionabile ex art. 491 c.p. o piuttosto sia rimasta nell’alveo del precedente art. 485, e costituisca dunque un illecito civile”, le Sezioni Unite hanno affermato l’irrilevanza penale del fatto, dunque distinto dal falso in assegno trasferibile, effettivamente sanzionato ex art. 491 c.p.

Impugnazioni penali, archiviazione

Sezioni Unite Penali, sentenza n. 40984 del 24 settembre 2018

È ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il Gip rigetta la richiesta di archiviazione e ordina l’imputazione per reato diverso.

Con un noto arresto del 2013, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano tracciato un’importante limitazione al potere di “imputazione coatta” spettante al giudice per le indagini preliminari ex art. 409, comma quinto, c.p.p. Questi, si era detto, non può ordinare al pubblico ministero la formulazione, nei confronti della persona sottoposta ad indagini, di un’imputazione relativa ad ipotesi di reato diverse da quelle per le quali è richiesta l’archiviazione. Un siffatto provvedimento sarebbe da considerarsi abnorme, e, come tale, ricorribile per Cassazione. Pur venendo recepito dalla giurisprudenza di legittimità successiva, tale approdo non ha però mancato di dar vita ad orientamenti divergenti in ordine ad un ulteriore profilo: il ricorso per Cassazione avverso l’anzidetto provvedimento abnorme può essere proposto esclusivamente dal P.M. o anche l’indagato possiede un interesse ad impugnare? Le Sezioni Unite, nel dirimere tale contrasto, hanno accolto l’orientamento sino ad oggi minoritario e affermato che anche la persona sottoposta ad indagini può ricorrere per Cassazione avverso il provvedimento che dispone l’imputazione per fatti non contemplati nella richiesta di archiviazione del P.M., in quanto tale imputazione coatta incide non solo sulle prerogative spettanti alla pubblica accusa, ma anche sul diritto di difesa.

 

Successione di leggi nel tempo

Sezioni Unite Penali, sentenza n. 40986 del 24 settembre 2018

Se l’evento del reato interviene nella vigenza di legge penale più sfavorevole va applicata la legge vigente al momento della condotta.

In tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta”. Questa è la conclusione cui sono pervenute le Sezioni Unite della Cassazione, che hanno così sciolto un nodo interpretativo che aveva visto dividersi la giurisprudenza di legittimità in merito alla legge applicabile ai casi di omicidio stradale, passato da circostanza aggravante del reato di omicidio a titolo autonomo di reato con l’introduzione dell’art. 589-bis c.p. ad opera della legge n. 41 del 2016. Nella specie, si trattava dell’investimento di un pedone con decesso di quest’ultimo dopo mesi dall’incidente e dopo che era stata cambiata la normativa con modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio. Le Sezioni Unite hanno sottolineato il principio di irretroattività della norma più sfavorevole, che attiene non solo le norme incriminatrici, ma anche tutte quelle che riguardano qualità e quantità della pena. Pertanto, secondo i giudici di legittimità, è la condotta “il punto di riferimento temporale essenziale a garantire la calcolabilità delle conseguenze penali e, con essa, l’autodeterminazione della persona.

 

Misure cautelari e precautelari

Sezioni Unite Penali, sentenza n. 46201 del 11 ottobre 2018

La mancata proposizione della richiesta di riesame non impedisce la successiva richiesta di revoca, anche in assenza di fatti sopravvenuti.

Nella decisione in esame, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi sulla portata della preclusione del “giudicato cautelare” nella materia del sequestro preventivo. Più specificamente, l’ordinanza di rimessione aveva posto al massimo Collegio la questione riguardante l’ipotesi in cui sia stato applicato un sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., e, una volta decorsi i termini per formulare una richiesta di riesame ai sensi dell’art. 322 c.p.p., l’interessato proponga un’istanza di revoca contestando le condizioni originarie di applicabilità della misura, in assenza di fatti nuovi. In tale situazione, si tratta di comprendere se si possano considerare preclusi la richiesta di revoca e il successivo appello avverso l’inammissibilità di quest’ultima. Ebbene, con la pronuncia in commento, le Sezioni Unite si sono espresse in termini negativi, così consolidando i caratteri tradizionalmente attribuiti alla fattispecie preclusiva cautelare anche in materia di sequestro preventivo. Tale decisione rappresenta un importante approdo sistematico nella materia del giudicato cautelare avendo, da un lato, fissato ancora una volta i contorni della preclusione cautelare, e dall’altro stabilito un netto parallelismo tra le misure cautelari personali e quelle reali.


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Ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “Aldo Moro”di Bari, con votazione di 110/110 e lode e plauso della commissione. Al termine del percorso universitario ha svolto positivamente, per un periodo di diciotto mesi, il tirocinio formativo ex art. 73 D.Lvo. n. 69/2013 presso gli uffici giudiziari della Procura della Repubblica – Tribunale di Taranto – sezione G.I.P / G.U.P.. Ha conseguito, presso la Universidad de León, il Bachelor’s Degree in International Law and Legal Studies, nonché il Master Universitario en el Ejercicio de la Abogacìa di II livello presso la Universidad Internacional de La Rioja. Ha frequentato il corso frontale di alta formazione giuridica “LexFor” per la preparazione al concorso di uditore giudiziario (Cons. Caringella – Garofoli – Fratini). Ha svolto la pratica forense occupandosi principalmente di diritto penale, superando l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato nell’ottobre del 2017 presso la Corte d’Appello di Lecce. Ha maturato una specifica esperienza in materia di reati contro la persona, colpa professionale, delitti contro la pubblica amministrazione, reati ambientali (processo "Ambiente svenduto", altrimenti noto come "caso Ilva") e nel settore della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001). È iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano da febbraio 2018.

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