Le Sezioni Unite sulla compensatio lucri cum damno

Le Sezioni Unite sulla compensatio lucri cum damno

Con sentenze 12564-12565-12566-12567/2018, le Sezioni Unite Civili si sono pronunciate sulla vexata quaestio della portata applicativa del principio della compensatio lucri cum damno, la cui operatività nell’Ordinamento giuridico italiano è pacificamente ammessa.

Ferma l’applicabilità della compensatio all’ipotesi in cui vi sia immedesimazione tra il soggetto chiamato a rispondere del fatto illecito ex art. 2043 cod. civ. e l’obbligato che, in occasione del medesimo evento dannoso, sia tenuto alla prestazione indennitaria, dubbi di non poco momento si sono registrati in Giurisprudenza circa l’operatività del principio nel ben diverso caso in cui non vi sia identità tra i soggetti predetti.

L’orientamento per lungo tempo maggioritario ha seguito l’indirizzo favorevole all’ammissibilità del cumulo dei benefici nascenti dal fatto illecito, stante la diversità dei titoli da cui gli stessi scaturiscono. Fermo il disposto dell’art. 1223 cod. civ. si è ritenuto che il principio della compensatio potesse trovare applicazione soltanto laddove l’evento dannoso, fonte di risarcimento, ed il “vantaggio indennitario” fossero conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito; opinandosi diversamente- si è sostenuto- la liquidazione del danno sarebbe stata illegittimamente svuotata di contenuto.

Condannando l’interpretazione “asimmetrica” dell’art. 1223 cod. civ., e facendo leva sulla funzione riparatoria del meccanismo risarcitorio, la più recente Giurisprudenza si è discostata dal granitico orientamento suesposto. Si è evidenziato che il danno, così come inteso dall’interpretazione dell’art. 2043 cod. civ., consiste in un minus del patrimonio personale del soggetto che subisce nella sua sfera giuridica l’illecita interferenza altrui; ne deriva che il risarcimento è diretto a coprire la predetta diminuzione, di guisa che il patrimonio del danneggiato riacquisisca la stessa consistenza preesistente all’evento dannoso. Diversamente- hanno rimarcato i Giudici rimettenti- si darebbe luogo ad una ingiustificata locupletazione del danneggiato, oltrepassandosi i confini della funzione strettamente ripristinatoria dello strumento risarcitorio.

La questione merita di essere esaminata funditus, con riguardo agli specifici aspetti caratterizzanti i fatti posti all’attenzione delle Sezioni Unite.

Con la seconda delle tre sentenze indicate si è prospettato l’interrogativo dell’ammissibilità del cumulo tra l’indennità corrisposta dall’assicuratore privato al danneggiato-assicurato e l’obbligo risarcitorio del danneggiante. Per l’orientamento maggioritario, la soluzione positiva è frutto, oltre che delle considerazioni esposte in premessa, del rilievo per cui il meccanismo surrogatorio ex art. 1916 cod. civ. non opera automaticamente, necessitando, per contro, della comunicazione dell’assicuratore in favore dell’assicurato circa la volontà di volersene avvalere. Per questo indirizzo il principio della compensatio opera soltanto laddove l’assicuratore si surroghi al danneggiato nel diritto di credito verso il danneggiante.

La voce più recente della Giurisprudenza, muovendo dall’interpretazione letterale dell’art. 1916 c.c., sottolinea che la surrogazione nei diritti del danneggiato verso il danneggiante opera automaticamente, per mero effetto del pagamento dell’indennizzo, trasferendosi ipso iure in capo all’assicuratore il diritto di credito di natura risarcitoria nei confronti dell’autore del fatto illecito.

Con la pronuncia in commento, le Sezioni Unite hanno fatto proprio quest’ultimo indirizzo, condividendo  in primis l’assunto per cui l’obbligazione risarcitoria del danneggiante non può costituire fonte di arricchimento per il danneggiato, dovendo il suo patrimonio conseguire, per il tramite della liquidazione, la stessa consistenza lesa dal fatto illecito altrui; invero, sebbene riconducibili a titoli diversi, entrambe le prestazioni assolvono ad un’unica funzione riparatoria. Né l’opposta tesi si lascia preferire per il fatto che l’assicurato ha regolarmente versato premi all’assicuratore, in quanto corrispettivo dell’assunzione del rischio, e non anche del pagamento dell’indennizzo.

Si è osservato, ancora, che la norma dell’art. 1916 cod. civ. non dà luogo a particolari dubbi interpretativi, rimettendo l’operatività della surrogazione al solo fatto della corresponsione dell’indennità (“L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato…”).

Ne deriva che il danneggiato risarcito dal danneggiante non ha diritto ad alcun beneficio ulteriore; per converso, laddove sia l’assicuratore a provvedere per primo alla riparazione del danno, a prescindere dalla sua espressa volontà di esercitare il diritto di surroga nei confronti dell’assicurato, quest’ultimo perde la legittimazione ad agire nel giudizio risarcitorio, che si trasferisce ipso iure in capo all’assicuratore. In tal modo si circoscrive il rischio di un potenziale ingiustificato arricchimento del danneggiato, evitandosi, nel contempo, che il danneggiante possa andare, di fatto, esente da responsabilità,  in attesa della dichiarazione di surroga ad opera dell’assicuratore, che potrebbe anche non avere mai luogo.

Con la sentenza 12566/2018 è stata vagliata la questione del defalco dal computo del pregiudizio sofferto dal lavoratore per sinistro stradale imputabile al fatto illecito altrui dell’indennità per inabilità permanente corrisposta in suo favore dall’INAIL.

Anche con riguardo a questo specifico tema si sono registrati in giurisprudenza due contrapposti orientamenti, ispirati alle medesime ragioni interpretative in precedenza illustrate.

Condividendo le argomentazioni sviluppate dal Collegio rimettente, fondanti sul superamento dell’ammissibilità del cumulo di benefici, le Sezioni Unite si sono pronunciate favorevolmente sulla detraibilità della rendita corrisposta dall’INAIL dalla liquidazione del danno riconosciuto in favore del lavoratore. Muovendo dall’assioma della funzione strettamente riparatoria del risarcimento del danno, il Supremo consesso ha colto l’occasione per ribadire quanto già statuito nella sentenza 12565/2018 circa l’illegittimità dell’ arricchimento del danneggiato, potendo questi vantare il solo diritto alla reintegrazione del danno subìto.

Si è osservato altresì che il sistema normativo, nel disporre ex art. 1916 cod. civ. che l’assicuratore pagante l’indennità è surrogato all’assicurato nella posizione pretensiva vantata nei confronti del danneggiante,  prevede un meccanismo di riequilibrio delle situazioni creditorie. Il dettato della norma civilistica è rafforzato dalla previsione dell’art. 142 del Codice delle Assicurazioni private, anch’essa imperniata sulla successione nel credito risarcitorio. Il precipitato logico della lettura combinata delle due disposizioni è che l’assicurato-danneggiato conserva il diritto di credito verso il danneggiante nella misura del residuo risultante dalla differenza tra l’indennità e la liquidazione del danno.

Gli stessi princìpi hanno conosciuto conferma nella sentenza di chiusura dell’iter giurisprudenziale qui in esame, con specifico riguardo alla detraibilità dal risarcimento accordato al neonato per il danno imputabile a colpa medica del valore dell’indennità di accompagnamento erogata in suo favore dall’INPS. Si è rimarcato che, in applicazione dell’art. 1223 cod. civ., il danno risarcibile va inteso globalmente, dovendo l’interprete valutare il complesso degli effetti prodotti dall’evento dannoso. Ne deriva che se dal fatto illecito scaturisce, oltre al danno ingiusto, un vantaggio, questo dovrà essere calcolato in diminuzione del risarcimento, dovendo il patrimonio del danneggiato risultare indifferente alla reintegrazione risarcitoria.

Rispetto alla specifica questione sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite, il Supremo Consesso ha precisato che l’operatività della compensatio lucri cum damno è condizionata dalla ricorrenza di due presupposti, precipuamente individuati nella funzione reintegrativa dell’indennità rispetto al danno ingiustamente subìto dal beneficiario e nella previsione legislativa di uno strumento di riequilibrio che consenta all’ente erogatore di rivalersi sull’autore del fatto illecito per l’importo corrispondente alla misura del beneficio corrisposto al danneggiato. Quest’ultima condizione conosce fondamento normativo nell’art. 41, L. 4 novembre 2010, n. 183, a mente del quale “”le pensioni, gli assegni e le indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell’ammontare di dette prestazioni dall’ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni”. In tal modo non solo si assicura che il danneggiato non conosca nel risarcimento un’ingiustificata fonte di arricchimento, ma si garantisce al contempo che il colpevole del fatto illecito non vada esente da responsabilità, essendo obbligato a corrispondere all’INPS quanto da questi erogato al danneggiato, poi defalcato dal credito risarcitorio.

Con sentenza 12564/2018, le Sezioni Unite sono giunte a soluzione diametralmente opposta rispetto a quelle in precedenza illustrate, con riguardo alla compensabilità del risarcimento del danno patrimoniale accordato al familiare di persona deceduta per colpa altrui con il trattamento pensionistico allo stesso riconosciuto dall’INPS.

Si è osservato, infatti, che la causa del beneficio deve essere individuata nel rapporto di lavoro pregresso, nel versamento dei contributi pensionistici, nella espressa previsione di legge: fattori assorbenti la circostanza causativa dell’evento morte. Il fatto illecito altrui resta confinato al di fuori dell’erogazione previdenziale, costituendone la mera occasione e non anche la causa, secondo lo schema dell’art. 1223 cod. civ. . A nulla vale la considerazione per cui una simile soluzione abrogherebbe, in via di fatto, la surrogazione dell’ente previdenziale nei diritti spettanti al familiare ex art. 2043 cod. civ., non essendo tale eventualità contemplata dalla legge. A ben vedere, l’eterogeneità delle cause attributive dei benefici non può indurre a conclusioni differenti, che sarebbero legittimamente opinabili sul piano costituzionale.


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Patrizia Picciano

Laureata in Giurisprudenza con lode presso l'Università degli Studi del Molise, con una tesi in Diritto Civile dal titolo "Clausole di prelazione e di gradimento". Tirocinante della Suprema Corte di Cassazione.

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