Le Sezioni Unite sulla donazione indiretta

Le Sezioni Unite sulla donazione indiretta

Con la pronuncia n. 18725 del 2017  le Sezioni Unite si sono pronunciate sul quesito –  sollevato dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione – se l’operazione attributiva di strumenti finanziari dal patrimonio del beneficiante a quello di altro soggetto, compiuta a titolo liberale attraverso una banca chiamata a dare attuazione all’ordine di trasferimento di titoli impartito dal titolare, rientri nel novero della donazione tipica di cui all’art. 769 c.c o tra le liberalità non donative – c.d. donazioni indirette – di cui all’art. 809 c.c.

Prima di analizzare il percorso argomentativo elaborato dalle Sezioni Unite è opportuno fornire dei brevi cenni sugli istituti giuridici della donazione diretta ex art. 769 c.c. e della donazione indiretta ex art. 809 c.c.

La donazione di cui all’art. 769 c.c. è quel contratto in forza del quale, per spirito di liberalità, il donante arricchisce il donatario disponendo in favore di quest’ultimo di un suo diritto o assumendo un’obbligazione. Dalla definizione offerta dal Legislatore si comprende che la donazione è un contratto a struttura bilaterale, in quanto richiede per la sua perfezione il consenso, l’incontro della volontà di entrambe le parti; invero, non soltanto occorre la volontà del donante di arricchire l’altra parte senza corrispettivo, ma, perché questo risultato si produca, è necessaria l’accettazione del donatario, almeno che non si tratti di donazione obnuziale. Per la sua validità, la donazione richiede la forma scritta (ad substantiam) dell’atto pubblico stipulato alla presenza di due testimoni.                               

Tuttavia, lo scopo liberale – tipico della donazione – di arricchire il donatario si può raggiungere oltre che in via diretta con il contratto di donazione anche in via indiretta e, cioè, avvalendosi di negozi che hanno una causa propria diversa da quella liberale. In quest’ultimo caso, ci si riferisce alla donazione indiretta di cui all’art. 809 c.c. che si configura qualora le parti, per raggiungere l’intento di liberalità, anziché utilizzare lo schema negoziale della donazione, ne adottano un altro, caratterizzato da una causa diversa. Si precisa che per la sua validità non è richiesto il requisito della forma scritta prescritto dall’articolo 782 c.c., e pertanto, la donazione indiretta sarà da considerarsi valida ed efficace anche se non sia stata adottata la forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità.                                                     

Orbene, le Sezioni Unite muovendo dalla distinzione tra la donazione diretta di cui all’art. 769 c.c. e donazione indiretta di cui all’art. 809, sembrano non condividere l’orientamento  giurisprudenziale consolidatosi nel tempo secondo cui il trasferimento per spirito di liberalità, a mezzo banca, di strumenti finanziari dal conto deposito titolo in amministrazione del beneficiante a quello del beneficiario costituisce il frutto di un’ operazione trilaterale eseguita da un soggetto diverso dall’autore della liberalità in virtù di un rapporto di mandato intercorrente tra la banca e il beneficiario, in forza del quale la banca è obbligata ad effettuare la prestazione in favore del beneficiario. Secondo questo orientamento, dunque, tale operazione rientrerebbe nel novero delle donazioni indirette in quanto non vi sarebbe alcun atto di attribuzione diretto tra il beneficiante e il beneficiario ma l’attribuzione liberale in favore di quest’ultimo avverrebbe attraverso lo strumento del “bancogiro”, diverso dal contratto di donazione di cui all’art. 769 c.c.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla costante giurisprudenza,  le Sezioni Unite – precisando che in tali ipotesi la banca svolge esclusivamente un’attività di intermediazione gestoria e il contratto di mandato tra la banca e il beneficiante costituisce lo strumento esterno che consente alla banca di giustificare gli effetti del trasferimento di valori dal patrimonio del beneficiante a quello del beneficiario –  statuiscono il seguente principio di diritto: “il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi del modico valore” . Pertanto, in assenza dell’ adozione della forma scritta imposta dalla legge, la donazione sarà da considerarsi nulla.


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