Le spese straordinarie a favore della prole: dal silenzio della Legge ai Protocolli dei Tribunali

Le spese straordinarie a favore della prole: dal silenzio della Legge ai Protocolli dei Tribunali

Chiunque abbia l’ancorché minima esperienza pratica in materia di diritto di famiglia, sa bene quanto, nel vivere quotidiano, non risulti affatto semplice discernere, nelle fasi patologiche del rapporto coniugale, rectius genitoriale, il carattere ordinario o straordinario di una spesa da sostenere in favore della prole; infatti, spesso i conflitti genitoriali si annidano attorno alla natura della spesa da sostenere o sostenuta nell’interesse della prole.

Se la legge sul punto è silente (inverosimile sarebbe un elenco che tenga conto delle mille sfaccettature e peculiarità di ogni caso concreto), la giurisprudenza al contrario è copiosa e variegata e, recentemente, la materia pare arricchitasi grazie a vere e proprie linee guida, stilate da alcuni singoli Tribunali, al fine di debellare o quanto meno, attenuare, per quanto possibile, eventuali attriti genitoriali sul punto.

Lo scopo del presente lavoro è quello di esaminare le pronunce più recenti e significative, nonché sintetizzare quelle che sono le questioni e gli interrogativi più rilevanti emersi sul punto.

Il carattere straordinario della spesa

Anzitutto, si ricorda a se stessi che il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli spetta ad entrambi i genitori, seppur in misura proporzionale alle rispettive sostanze reddituali (art. 147 c.c. in combinato disposto con l’art. 30 Cost.); tale preciso onere, che permane sino all’indipendenza economica della prole, non è naturalmente suscettibile di cessazione, ancorché si versi in ipotesi di crisi famigliare.

D’altronde, nonostante la possibilità di optare per il regime del mantenimento diretto, la maggioranza degli accordi tra coniugi, nonché delle decisioni giudiziarie, prevedono, a carico del genitore non collocatario, l’obbligo di corrispondere un importo periodico (mensile, generalmente), a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre a stabilire che tale genitore altresì sopporti una percentuale delle spese straordinarie.

Altrettanto manifesto è che il succitato obbligo di mantenimento non si limiti unicamente a fornire un importo mensile preordinato e prestabilito per le esigenze di quotidiana consuetudine (non limitate a quelle stricto sensu alimentari ma altresì scolastiche, abitative, sociali, sanitarie etc), bensì anche a far fronte a tutti quei bisogni economici ulteriori, appunto straordinari, che possono sorgere nella vita di un figlio.

Orbene, nella comune semantica, l’aggettivo ‘straordinario’ implica e richiama il concetto di ulteriore, rispetto a tutto ciò che è nel vivere quotidiano, prevedibile ovvero programmabile; nel campo del diritto e, per ciò che qui rileva, per valutare se il singolo e concreto esborso venga o meno attratto nella categoria di quelli straordinari, occorre tenere conto di svariati criteri: l’eccezionalità della spesa rispetto alle consuetudini di vita della prole, l’entità dell’importo, confrontata alla situazione economica dell’intero nucleo famigliare e la non prevedibilità ex ante della spesa stessa.

Lasciando la parola alla giurisprudenza, costituiscono spese straordinarie “tutte quelle connotate dal requisito della imprevedibilità che non ne consente l’inserimento nell’assegno mensile, il quale copre le normali esigenze della vita quotidiana ma non gli esborsi (eventualmente anche periodici) dettati da esigenze specifiche non quantificabili ex ante, giacché non rientranti nella consuetudine di vita, avuto riguardo al livello sociale della vita famigliare” (Tribunale di Milano, Sezione III Civile, sentenza n. 11420 del 18.10.2016). Ed ancora, sempre nell’ottica di rinvenire un discrimem della esaminanda categoria di esborsi, rispetto a quanto ordinario, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 23353 del 21.11.2013, ha precisato che: “gli esborsi straordinari sono quelli necessari a fare fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento o, comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori” (nello stesso senso, in sede di legittimità: Cass. Civ. 9372/2012; Cass. Civ. n. 23411/09; Cass. Civ. n. 7672/1999).

Del resto, come noto, negli accordi omologati ovvero nelle sentenze dei Tribunali, si è soliti leggere, nella ripartizione del contributo al mantenimento, in aggiunta all’assegno mensile, un riferimento alle spese mediche non coperte da SSN, alle spese sportive (magari limitatamente ad uno sport per figlio) e alle spese ludico-ricreative, tutte da concordarsi, salvo le urgenze mediche.

Volendo azzardare un tentativo di elencazione, certamente non esaustivo, si ritiene anzitutto necessario dividere la categoria delle spese straordinarie nei diversi seguenti ‘sotto-insiemi’:

-spese mediche e sanitarie: l’apparecchio ortodontico, le cure e le visite mediche specialistiche, i trattamenti fisioterapici, la psicoterapia;

-spese scolastiche: le gite e i viaggi di istruzione, l’iscrizione ad una scuola privata, i master, le rette universitarie e scolastiche per i libri di testo, la lista dei libri, la cancelleria di inizio anno e i viaggi all’estero;

-spese ludiche: le attività sportive, il computer, il cellulare, il motorino.

Spese straordinarie e scelte straordinarie

Interessante questione di cui si è discusso in dottrina e giurisprudenza è quella relativa alla distinzione tra spese straordinarie e scelte straordinarie.

In altre parole, ci si è chiesti non solo -e non tanto- se vi fosse coincidenza tra le due categorie di esborsi ma, soprattutto, se vi fosse o meno la necessità di un preventivo accordo tra i genitori per ogni spesa che rientri nella categoria di quelle straordinarie. Da una parte, è pacifico che una decisione sanitaria, magari da prendere d’urgenza, non contempli legittimamente un consulto preventivo con l’ex coniuge, mentre di diverso tenore la decisione, ad esempio, di iscrivere o meno il proprio figlio ad una scuola privata (caso di cui si è occupata l’interessante pronuncia della Corte di Cassazione, n. 10174, del 20.06.2012, che, al riguardo, indica la necessità di una decisione assunta “con il consapevole contributo di ciascuno di essi [i genitori]”).

E dunque, la giurisprudenza ha precisato che le scelte straordinarie sono quelle, rispondenti al maggiore interesse per il figlio, che debbono essere assunte e sostenute di comune accordo tra i genitori (la già citata pronuncia del Tribunale di Roma, sentenza n. 23353 del 21.11.2013), di talché il conseguente rimborso che un genitore richieda all’altro, non potrà trovare ristoro senza la dimostrazione che questi abbia provveduto a consultare preventivamente l’altro.

E’ infatti evidente come, nella prassi quotidiana, capiti che un genitore sostenga una spesa nell’interesse del minore, chiedendone poi il rimborso all’altro, che potrebbe legittimamente negarlo, laddove la spesa sia frutto di una decisione arbitraria ed unilaterale. Prendendo in prestito le parole del Tribunale di Roma, nella pronunzia succitata, “non sempre invero un esborso straordinario è una conseguenza di una decisione di maggior interesse, più frequente è invece che una scelta straordinaria, riguardante qualsiasi profilo della vita del minore (scolastico; ludico; sanitario; etc…) comporti una spesa straordinaria”.

L’impossibilità di forfettizzare ex ante le spese straordinarie

Ci si è domandati, in dottrina ed in giurisprudenza, se, al pari dell’assegno di mantenimento, predeterminato nell’ammontare e da versare a cadenza regolare da parte del genitore non collocatario, stessa sorte possa essere destinata alle spese straordinarie. In altre parole, ci si è interrogati in ordine alla possibile predeterminazione ovvero forfettizzazione ex ante di tale categoria di esborsi.

Invero, la risposta a tale quesito trae linfa dalla natura stessa delle voci esaminande, ut supra specificata, vale a dire l’essere appunto… oltre l’ordinario, insuscettibili, dunque, di essere inglobate in un importo fisso periodico, contrariamente incorrendo nel rischio di un pregiudizio del minore, a beneficio del quale le spese in parola debbono essere sostenute.

Del resto, tale inidoneità è un punto fermo anche alla luce della giurisprudenza costante e nettamente prevalente, che ha precisato come “la soluzione di includere le spese straordinarie, in via forfettaria, nell’ammontare dell’assegno posto a carico di uno dei genitori può rivelarsi in netto contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’articolo 155 c.c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, poiché si introduce, nell’individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia” (Cass. Civ. sentenza n. 9377 del 08.06.2012); nello stesso senso, anche la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, n. 18869 del 08.09.2014.

I Protocolli dei Tribunali

Sempre nell’ottica di essere il più possibile specifici ed analitici, onde dirimere ex ante possibili dispute genitoriali in ordine alla natura della spesa, sempre più Tribunali d’Italia hanno dato vita a veri e propri ‘protocolli’, stilati d’intesa con le Associazioni Forensi (quali, ad esempio, l’A.I.A.F.) ed i singoli Consigli dell’Ordine degli Avvocati, che delineino in maniera precisa una suddivisione, tramite elencazione, tra le spese ordinarie e quelle straordinarie.

Tali protocolli possono assumere la natura di vere e proprie linee guida sul punto, con la precipua finalità, come si diceva al principio del presente lavoro, di prevenire o, quanto mano, di ridurre sensibilmente, i contrasti genitoriali; in sede di ricorso, si potrà agevolmente fare ad essi riferimento (anche, naturalmente, al di fuori della cerchia territoriale d’adozione).

Al riguardo, si richiamano quelli attualmente redatti dal Tribunale di Firenze, Bergamo, Sondrio, Varese, Roma, Udine e Torino.

Proprio quest’ultimo è uno dei più recenti (data di sottoscrizione: 15.03.2016), redatto d’intesa fra i Magistrati e l’Ordine degli Avvocati, che distingue, nell’ambito delle spese straordinarie, che dovranno essere ripartite tra i genitori in base al principio di proporzionalità (art. 6 protocollo), quelle da subordinarsi al consenso di entrambi i genitori e quelle che debbono invece considerarsi obbligatorie, o perché necessarie o perché connotate da urgenza. Il protocollo in parola si rivela interessante, anche in considerazione del fatto che vi si legge una definizione di spesa straordinaria (articolo 2, spesa extra assegno), contraddistinta in ragione “di un requisito temporale (occasionalità e/o sporadicità), di un requisito qualitativo, la gravosità ed un requisito funzionale, la voluttuarietà“. Inoltre, tale protocollo postula la già vista suddivisione (nello stesso senso, infatti, anche, ad esempio, il protocollo adottato dal Tribunale di Bergamo), nella categoria di esborsi in parola, tra spese che richiedono il preventivo accordo e spese che non richiedono il preventivo accordo fra i genitori (l’articolo 3 si preoccupa altresì di prevedere altresì come si formi e come debba essere dimostrato, in caso di contestazione, il rispetto dell’onere di concertazione). All’articolo 5, è presente l’individuazione –tramite elencazione- delle singole voci di spesa extra-assegno, che di seguito letteralmente si riportano: spese scolastiche che non richiedono un accordo preventivo (tasse e assicurazioni imposte da istituti ed università pubbliche, libri di testo e materiale di corredo scolastico riferito al corso di studi seguito, anche in caso di scuola privata, gite scolastiche senza pernottamento, abbonamento trasporto pubblico); spese scolastiche che richiedono un accordo preventivo (tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati, tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso, corsi di specializzazione e master, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio e relative utenze presso la sede universitaria); spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: (un corso per attività extrascolastica (sportiva e di istruzione) all’anno e relativi accessori, pre scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario, spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo famigliare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi, spese di manutenzione bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo, spese per la patente); spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo (corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all’anno, spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, centro ricreativo ed estivo e gruppo estivo, soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi, spese per l’acquisto di mezzi di locomozione); spese medico-sanitarie (tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori; altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte).

Osservazioni conclusive

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che, in questa materia, ancor più che in altri contesti giuridici, occorra essere il più possibile analitici e dettagliati al momento dell’accordo; infatti, anche la più pacifica delle crisi famigliari (mi si consenta l’ossimoro), può essere messa a dura prova da zone grigie ed incertezze in ordine agli esborsi da sostenere.

Essere chiari prima per evitare dispute poi si rivela pertanto fondamentale; a giudizio della scrivente, si ritiene utile, ogniqualvolta prevedibile, specificare dettagliatamente nell’accordo come deve essere regolata una singola voce di spesa, tanto più se peculiare al caso concreto.

Del resto, tale compito è meno facile di ciò che si pensi, proprio in ragione delle numerose e variegate particolarità che l’addetto ai lavori si trova, nella pratica quotidiana, a dirimere e/o a valutare; una mano tesa in soccorso giunge certamente dalla giurisprudenza, monocorde nell’affrontare svariate ‘sottoquestioni’ (quali, ad esempio l’inidoneità del forfait), anche se radicalmente divisa su altre (ad esempio, ci si è interrogati lungamente se la mensa fosse o meno riconducibile al novero delle spese straordinarie).

Un faro di luce nella notte dell’incertezza (o, quantomeno, nel silenzio della legge), comunque sia ontologicamente connessa all’impossibilità di dettare regole generali e valevoli per ogni singola controversia, si ritiene rappresentata dai succitati protocolli d’intesa, a cui va il merito, non tanto –rectius, non solo- di avere stilato un elenco dei più comuni esborsi da sostenere in via straordinaria, bensì di avere regolato ex ante quelle che sono le modalità della decisione (preventivo accordo o meno) nell’interesse del minore; a tali linee guida si potrà agevolmente fare riferimento quantomeno in ipotesi di accordi congiunti che intervengano in sede separativa e divorziale, nonché in seno ai procedimenti ex artt. 316, IV comma e 337 bis c.c.


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