Leasing finanziario: l’utilizzatore può risolvere il contratto solo in presenza di specifica clausola

Leasing finanziario: l’utilizzatore può risolvere il contratto solo in presenza di specifica clausola

a cura di Mattia Belli

Con la sentenza n. 19785 del 5 ottobre 2015, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno avuto modo di pronunciarsi sulla questione, di massima importanza, relativa alla carenza di legittimazione attiva alla risoluzione della vendita intercorsa tra fornitore e concedente, affermando la legittimità dell’esercizio diretto dell’azione contrattuale da parte dell’utilizzatore del bene in leasing nei confronti del fornitore, solo in presenza di apposita clausola inserita nel dettato contrattuale.

Gli ermellini hanno fondato il proprio convincimento sussumendo il contratto di leasing finanziario nell’alveo dei contratti collegati, ed esaminando la sussistenza, tra contratto di compravendita e locazione finanziaria, di cui si compone il leasing, di un collegamento negoziale volontario, anziché di un collegamento in senso tecnico, idoneo a conferire considerazione unitaria alle due fattispecie.

Se da un punto di vista economico il contratto di leasing finanziario si configura come negozio trilaterale, costituendo i rapporti tra fornitore, concedente ed utilizzatore un tutto unitario, dal punto di vista giuridico le cose devono inquadrarsi in modo differente. Ci si trova, infatti, innanzi a due contratti, compravendita e locazione finanziaria, che, nel convincimento delle Sezioni Unite, mantengono la rispettiva distinzione. Ciò che indubbiamente li lega, inquadrabile come un unico nesso economico-teleologico, non potrà valere quale collegamento negoziale in senso tecnico, tale cioè da comportare che dalla patologia di un contratto derivi necessariamente anche la patologia dell’altro. Affinché ciò possa configurarsi occorrerebbe un duplice requisito:

  • oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi;

  • soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra gli stessi, così da realizzare un fine ulteriore, datato di propria autonomia causale.

È proprio quest’ultimo requisito, ossia l’intenzione delle parti di collegare i vari negozi in uno scopo comune, a difettare nella decisione resa dai Giudici della Suprema Corte, così da non poter giustificare una sostituzione dell’utilizzatore nella posizione sostanziale del concedente.

Al contrario, secondo le Sezioni Unite, il collegamento negoziale intercorrente tra i contratti di compravendita e locazione finanziaria, potrà, come emerge dalla pratica commerciale, trovare espressione nella volontà delle parti, realizzandosi mediante l’apposizione di specifiche clausole previste in ciascuno dei due contratti.

Per tali ragioni i Giudici di legittimità hanno affermato che, “in mancanza di un’espressa previsione normativa al riguardo, l’utilizzatore può esercitare l’azione di risoluzione del contratto di vendita tra il fornitore ed il concedente solamente in presenza di specifica clausola contrattuale con la quale gli venga dal concedente trasferita la propria posizione sostanziale”.

Quale tutela allora per l’utilizzatore che riscontri vizi che rendano il bene oggetto del contratto di leasing inidoneo all’uso? In tale situazione occorrerà distinguere due diversi ipotesi:

  • qualora i vizi siano emersi prima della consegna, rifiutata dall’utilizzatore, il concedente avrà il dovere di sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore e, ricorrendone i presupposti, agire nei suoi confronti per la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo;

  • nel caso in cui i vizi siano emersi successivamente alla consegna perché nascosti o taciuti in male fede dal fornitore, l’utilizzatore avrà azione diretta nei confronti del fornitore per l’eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa, mentre il concedente avrà i medesimi oneri di cui al caso precedente.

In ogni caso l’utilizzatore potrà agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, oltre alla restituzione della somma corrispondente ai canoni già pagati al concedente.

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