L’emergenza Covid-19 e le conseguenze sulla prescrizione dei reati

L’emergenza Covid-19 e le conseguenze sulla prescrizione dei reati

Sommario: 1. Introduzione – 2. I procedimenti trattati dall’art. 83 del decreto legge n. 18 del 2020: la sospensione e la decisione della Cassazione

1. Introduzione

L’ obiettivo di questo breve articolo è quello di evidenziare l’impatto che la pandemia ha avuto sui processi, in particolar modo sulla prescrizione dei reati e la sua sospensione, attraverso alcuni interventi normativi.

In questi ultimi mesi per fronteggiare l’emergenza Covid 19 che ha colpito il nostro paese, il governo è intervenuto con una serie di atti aventi forza di legge per cercare di attenuare due esigenze collegate tra di loro: garantire un’adeguata prosecuzione dell’attività giudiziaria ritenuta indispensabile ed assicurare il distanziamento sociale.

Un primo riflesso di questa emergenza è rappresentato dalla sospensione della prescrizione del reato, volta a far fronte all’ impossibilità di svolgere in maniera ordinaria l’attività giudiziaria e di evitare la diffusione del virus negli ambienti giudiziari, senza però pregiudicarne la sua idoneità all’ accertamento dei fatti [1].

Questa emergenza ha portato all’ interno del codice penale a una revisione dell’ex art. 159 che disciplina la sospensione del corso della prescrizione; ai sensi di tale disposizione, il corso della prescrizione rimane sospeso non solo nei tipici casi disciplinate dal codice penale, ma anche “in ogni caso la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è disposta da una particolare disposizione di legge” [2]. Si tratta di una disposizione introdotta in via eccezionale e temporanea, volta a prolungare per il tempo necessario la prescrizione del reato.

In merito alla prescrizione del reato, il 17 marzo del 2020 è entrato in vigore l’art. 83: si tratta del c.d. decreto Cura -Italia che mette in evidenza due fasi: dal 9 marzo ll’11 maggio 2020 e al 12 maggio al 30 giugno; quest’ ultima fase merita una breve considerazione, in quando l’art. 83 comma 6 stabilisce che “i dirigenti degli uffici giudiziari possono adottare misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessari per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie”. Inoltre, il comma 7 del medesimo articolo prevede un elenco di misure adottabili da ciascun ufficio giudiziario per la quale è intervenuto anche il Consiglio Superiore della Magistratura, stabilendo apposite linee guida, in particolare si favore per i dirigenti forme di lavoro da” remoto” in modo tale da ridurre il più possibile il numero di persone che hanno accesso agli uffici giudiziari, assicurando la possibilità di garantire il cd distanziamento sociale, dando la possibilità di garantire al dirigente dell’ufficio giudiziario di gestire il rischio sanitario per tutte quelle persone che frequentano l’ ambiente giudiziario.

2. I procedimenti trattati dall’ art. 83 del decreto legge n. 18 del 2020: la sospensione della prescrizione e la decisione della Cassazione.

L’ art. 83 divide i procedimenti penali, per il quale è previsto un rinvio ex lege generalizzato, in tre categorie:

– procedimenti che non devono essere trattati fino all’ 11 maggio del 2020;

– procedimenti che possono essere tratti anche nel periodo dove è previsto una sospensione generale dell’ attività giudiziaria;

– procedimenti che possono essere trattati nel periodo di sospensione qualora vi siano determinati condizioni: esempio nel caso in cui è necessario assumere prove la cui assunzione è indifferibile.

Tale decreto prevede due fasi: nella prima fase il decreto legge prevede che la sospensione del procedimento determina simultaneamente anche la sospensione del decorso del termine di prescrizione. Più specificatamente al comma 9 si dispone che ”il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il procedimento penale è rinviato ai sensi del comma 7 lett. g) e, in ogni caso non oltre il 30 giugno 2020”[3].

Nella seconda fase invece, la formulazione dell’ art. 83 comma 9 individua come termine iniziale di sospensione del decorso del termine di prescrizione il giorno in cui l’ udienza avrebbe dovuto essere celebrata e non dal 12 maggio in poi. Dunque, da ciò si desume che la prescrizione ricomincerà il suo corso a decorrere del giorno in cui è stata fissata l’udienza del procedimento che è tato rinviato d’ ufficio o ex lege.

Quindi, alla luce di quanto detto, nella seconda fase la sospensione del corso di prescrizione non riguarda tutti i procedimenti penali, ma solo quelli che abbiano subito un rinvio d’ ufficio.

La sospensione del decorso del termine di prescrizione e dei procedimenti penali non è nuova nel nostro ordinamento giuridico. In passato il legislatore è intervenuto già in merito, in relazioni ad accadimenti – naturali e non – che hanno interessato specifiche aree del nostro territorio, si pensi ad esempio all’ art. 49, comma 9 del dl n. 186/2016 in merito agli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da eventi sismici del 2016.

Alcuni esperti si sono posti il problema se il rinvio previsto dall’ art. 83 del dl n. 18 del 2020 riguardi solo le udienze fissate oppure se tale rinvio si estende anche alle udienze non ancore fissate: il legislatore ha prescritto che il rinvio riguardi tutte le udienze penali senza fare alcuna distinzione; dunque da qui si desume che tale disposizione abbia ad oggetto tanto le udienze già fissate quanto quelle ancora da fissare, ciò anche per un’ esigenza di economicità processuale. Inoltre, anche la finalità dell’intervento normativo milita nel senso di includere anche le udienze non ancora fissate nel differimento ex lege, al fine di limitare il più possibile l’attività giudiziaria e di garantire il distanziamento sociale.

Come sottolineato a inizio paragrafo, l’art. 83 comma 2 stabilisce la sospensione generale dei termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento penale; sospensione applicata anche alla fase delle indagini preliminari (esempio termini di durata delle indagini preliminari), per l’ adozione dei provvedimenti giudiziari e il deposito della motivazione, per la proposizione di atti di impugnazione e per i procedimenti esecutivi. Tuttavia, si pongono alcuni problemi interpretativi ossia alcuni commentatori si sono chiesti se tra la sospensione dei termini sia incluso anche la proposizione della querela.

Occorre ricordare, che la querela è una condizione di procedibilità disciplinata nel codice di procedura penale dagli artt. 336 -340, che precede l’ avvio del procedimento penale collocandosi quindi, al di fuori del procedimento penale; l’ art. 83, comma 2  dl n. 18/2020, parla espressamente di sospensione dei termini processuali.

A tale opzione sostenibili, si contrappongono argomenti convincenti che rendono possibile far rientrare tra i termini di sospensione previsti dalla normativa anche la querela.  In primo luogo, il termine di sospensione previsto dall’ art. 83, comma 2 è ampio e si riferisce a qualsiasi atto e attività del procedimento penale; in secondo luogo, tra gli atti del procedimento penale possa annoverarsi anche la querela, visto la sua collocazione sistematica all’ interno del codice di procedura penale nel Titolo III del Libro V, dandogli un’ inclinazione fondamentalmente processuale. Infine, occorre tener presente la finalità della disposizione, ossia evitare il diffondersi dell’ epidemia e limitare quanto possibile assembramenti [4].

Sulla base di quanto stabilito dalla sentenza Cassazione n. 25433/2020, il meccanismo di sospensione della prescrizione nei reati durante l’ emergenza va individuata non nell’ art. 83 del decreto legge n. 18/2020, bensì nell’ ex art. 159 c.p., secondo cui “ la prescrizione rimane sospesa ogniqualvolta intervenga una particolare disposizione di legge a imporre la sospensione del procedimento e del processo penale”. Dunque, l’ art. 159 c.p. rappresenta la regola generale e astratta alla quale le singole norme possono dare contenuto qualora lo ritengono necessario. Quindi, per la Corte di Cassazione l’ art. 83 del decreto legge n. 18/2020 nel disporre il rinvio delle udienze a una certa data e nel sospendere nel frattempo il decorso del termine per compiere un atto, introduce una sospensione dell’ intero procedimento.

Pertanto, sulla base di quando affermato, la sospensione della prescrizione non deriva da una disposizione introdotta successivamente alla commissione del reato, ma è la conseguenza della sospensione del processo e, quindi dell’ effetto dell’ art. 159 c.p.[5][6].

 

 


[i] [1] GATTA G. “Lockdown della giustizia penale, sospensione della prescrizione del reato e principio di irretroattività: un circuito” del 4 maggio 2020, disponibile qui: istemapenale.it/it/articolo/coronavirus-sospensione-corso-prescrizione-reato-principio-di irretroattività-gian-luigi-gatta
[2] NATALE A., FIDELIO L. “Emergenza COVID 19 e giudizio penale di merito: un catalogo (incompleto) dei problemi” del 16 aprile 2020, disponibile qui: https://www.questionegiustizia.it/articolo/emergenza-covid-19-e-giudizio-penale-di-merito-un-catalogo-incompleto-dei-problemi_16-04-2020.php
[3] Art. 83 del decreto legge n. 18/2020
[4] NATALE A., FIDELIO L. “Emergenza COVID 19 e giudizio penale di merito: un catalogo (incompleto) dei problemi” del 16 aprile 2020, disponibile qui: https://www.questionegiustizia.it/articolo/emergenza-covid-19-e-giudizio-penale-di-merito-un-catalogo-incompleto-dei-problemi_16-04-2020.php
[5] ZEPPELLI V. “Cassazione: ok allo stop della prescrizione per coronavirus” del 11 settembre 2020, disponibile qui: https://www.studiocataldi.it/articoli/39676-cassazione-ok-allo-stop-della-prescrizione-per-coronavirus.asp
[6] Art. 159 c.p. comma 1 (1° parte) “Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge.”

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