L’ente acquedotti deve risarcire per la mancata fornitura di acqua potabile

L’ente acquedotti deve risarcire per la mancata fornitura di acqua potabile

Cass. Civ., sez. I, 4 febbraio 2016, n. 2182

a cura di Claudia Tufano

L’ente acquedotti è tenuto al pagamento dei i danni subìti dai cittadini per la mancata fornitura di acqua potabile, nel periodo in cui il Comune ordina alla collettività di astenersi dall’uso di acqua potabile, quando i parametri chimici sono alterati, anche a causa di insediamenti industriali.

Il fatto

Un ente gestore della rete idrica, aveva stipulato con il Comune di Gela un contratto di somministrazione per la fornitura del servizio indicato. L’ente locale aveva emanato un ordine con cui imponeva alla cittadinanza di astenersi dall’utilizzo di acqua potabile, in quanto i parametri chimici e i caratteri organolettici erano difformi da quelli previsti dalla legge. L’appellante chiedeva al giudice il risarcimento dei danni patiti, nell’esercizio della sua attività commerciale, per tale disservizio. I giudici di prime cure condannavano l’ente acquedotti al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento. Proponeva ricorso per cassazione l’ente gestore.

La decisione

La Suprema Corte confermava le statuizioni dei giudici dei primi gradi di giudizio. La motivazione principale fornita dalla Cassazione, prende le mosse dal contratto di somministrazione stipulato tra l’ente gestore del servizio idrico ed il Comune. E’, infatti, sulla base di tale contratto che il gestore si obbliga alla somministrazione del servizio con il conseguente onere «a ricorrere a fonti di approvvigionamento alternative rispetto a quelle usuali, dichiarate fuori legge, senza aspettare che chi ha inquinato appronti misure per affrontare l’emergenza». I giudici richiamano, inoltre, il principio indicato dall’art. 1218 c.c. in virtù del quale, «il debitore, in quanto tenuto a dimostrare di non aver potuto adempiere la prestazione dovuta per causa a lui non imputabile, non può limitarsi a eccepire la semplice difficoltà della prestazione dovuta o il fatto ostativo del terzo, ma deve provare di aver impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frapposti all’esatto adempimento». Nel caso di specie, l’ente gestore non solo non aveva superato le difficoltà presentate, ma non aveva neanche dimostrato l’oggettiva impossibilità di ricorrere ad approvvigionamenti alternativi per eseguire le prestazioni dovute.

La Cassazione confermava la condanna dell’ente gestore della rete idrica al risarcimento dei danni patiti dai cittadini nel caso di disservizi nell’erogazione dell’acqua potabile, anche se dovuti all’inquinamento prodotto da insediamenti industriali.

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Claudia Tufano

Nata a Napoli nel 1987, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel luglio 2012, presso l'Università degli studi Federico II di Napoli, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Commento alla sent. TAR Umbria n. 23/2010. L'abusivismo edilizio", relatore Prof. Lorenzo Liguori. Da novembre 2012 a maggio 2014 inizia il tirocinio forense presso uno studio legale, occupandosi prevalentemente di contenzioso amministrativo e civile. Nel luglio 2014 consegue il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali. Nel gennaio 2016 è abilitata all'esercizio della professione forense.

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