L’ergastolo “ostativo” alla redenzione del detenuto. Dalla pronuncia CEDU al nuovo orientamento della nostra Corte Costituzionale

L’ergastolo “ostativo” alla redenzione del detenuto. Dalla pronuncia CEDU al nuovo orientamento della nostra Corte Costituzionale

L’ergastolo ostativo è un istituto regolato dall’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, il quale preclude ai condannati per alcuni reati di particolare gravità, come mafia o terrorismo, di usufruire dei benefici penitenziari o delle misure alternative alla detenzione che, fuori da questi casi, possono essere generalmente richiesti dai detenuti alla Magistratura di Sorveglianza dopo il decorso di un certo tempo stabilito dalla legge. La conseguenza di tale previsione è l’esclusione totale all’accesso alla liberazione condizionale, al lavoro all’esterno, ai permessi-premio e alla semilibertà, per l’intera durata della pena, la quale coincide con l’intera vita del condannato; da qui l’espressione spesso usata di “fine pena mai”. Colui che è condannato all’ergastolo ostativo ha solo una possibilità per essere ammesso ai benefici penitenziari ed è quella di collaborare con la giustizia. (Questo almeno fino alla recentissima decisione preannunciata della Corte Costituzionale sul punto, di cui si dirà oltre)

Fatta questa dovuta premessa per inquadrare l’istituto di riferimento, non è difficile riconoscere che uno dei problemi più complessi che ci si trova ad affrontare quando si tratta di risolvere questioni così delicate, risieda senz’altro nelle resistenze emotive verso una completa comprensione del detenuto e delle sue esigenze.

Il dibattito sulla legittimità dell’ergastolo ostativo è tornato di recente alla ribalta grazie alla pronuncia della CEDU, nel caso Viola contro Italia[1], la quale ha sottolineato che tale istituto, così come formulato nel nostro ordinamento, si pone in contrasto con i principi della Convenzione dei diritti dell’uomo che, nel rispetto della dignità della persona, vietano trattamenti degradanti e inumani nei confronti dei detenuti. Se da un lato abbiamo chi sostiene che colui che si è macchiato di reati di terrorismo o associazione mafiosa si sia spinto così oltre da meritare la condanna al “fine pena mai”, perdendo ogni possibilità di ottenere in futuro un riavvicinamento al mondo esterno, dall’altro abbiamo chi ritiene che chiunque abbia diritto, trascorso un congruo periodo di tempo dalla commissione del reato, al “beneficio del dubbio” circa il suo effettivo ravvedimento. Per quanto agli occhi dei più questa seconda visione possa ritenersi eccessivamente buonista, basta fermarsi a riflettere sull’effettiva funzione che ha la pena nel nostro ordinamento per comprendere come in realtà la rieducazione del condannato dovrebbe essere messa al primo posto rispetto alla funzione punitiva. Non si dubita della difficoltà che si riscontra, nell’opinione pubblica in particolare, nel dare fiducia ad un soggetto che si è reso responsabile di delitti particolarmente gravi, anche se trascorsi parecchi anni dalla loro commissione. La verità è però che spesso si tende a dimenticare che la vita del detenuto dopo la condanna definitiva continua in un ambiente dove, per forza di cose, ci si trova per anni “faccia a faccia” con sé stessi, col proprio passato e con le proprie convinzioni. Questo potrebbe (e volontariamente si fa uso del condizionale) portare il reo col tempo e con l’aiuto di un sopporto psicologico, a rivedere la propria vita, le proprie azioni e capire i motivi che lo hanno spinto a commettere certe azioni, qualunque ne sia la gravità. Davanti ad affermazioni di questa portata coloro che assumono una posizione più dura ed intransigente nei confronti di crimini particolarmente efferati, obietteranno che certi delitti per la loro gravità, non possano certo essere frutto di un semplice “sbaglio”, ma al contrario discendano da una scelta libera e consapevole tra ciò che è bene e ciò che è male e questa seconda opzione non può che giustificare la condanna all’ergastolo ostativo a qualsivoglia beneficio. Chi accetta esclusivamente questa visione, spesso condanna la funzione che in generale hanno i benefici penitenziari, ritenendoli meri strumenti finalizzati a far trascorrere meno tempo in carcere ai delinquenti. In realtà se si sposta un po’ oltre lo sguardo alla visione classica di “chi sbaglia è giusto che paghi” e la si avvicina maggiormente ad un concetto per cui “chi sbaglia è giusto che paghi, ma imparando a non sbagliare più” si riesce a comprendere appieno l’importanza che assumono i benefici penitenziari nel nostro ordinamento. Troppo spesso (per non dire sempre), infatti, mossi dal giustificato senso di riprovevolezza nei confronti di colui che si trovi ad espiare la pena per reati di particolare allarme sociale, non ci si sofferma a chiedersi che cosa abbia portato quel soggetto a trovarsi in regime carcerario e che cosa sia mancato nella sua vita per evitare che ciò accadesse, soprattutto quando si tratta di avere a che fare con criminali cresciuti in ambienti mafiosi. Porsi domande di questo tipo di certo non ha lo scopo di far assumere un atteggiamento più benevolo nei confronti del condannato scusandone le gesta, ma piuttosto tiene aperta la porta ad una speranza di suo ravvedimento. Per citare il pensiero di Elvio Fassone “nessun individuo, noi compresi, è uguale a quell’ “io” che era venti o trenta anni fa, e perciò è ragionevole che il nostro giudizio sia diverso a seconda che si appunti su quella o su questa figura.” [2] Precludere a priori ad un soggetto il diritto ad essere riesaminato in futuro con neutralità di pensiero rispetto ai fatti da lui commessi in passato, significa prendere per vero esattamente il contrario, ossia ritenere improbabile o meglio impossibile che una persona possa cambiare. Se è vero come è vero che questi discorsi non possono essere generalizzati in positivo con riguardo a tutti i condannati all’ergastolo ostativo, è altrettanto vero anche che non è possibile generalizzarli in senso contrario. È chiaro che un istituto come quello descritto si pone subito in una visione negativa che tende a condannare “senza ritorno” colui al quale è stato applicato.

L’unica eccezione attualmente, come dicevamo, risiede nella collaborazione che il condannato decida spontaneamente di dare all’autorità in quanto ritenuta indice di cambiamento psicologico e spirituale del soggetto. A riguardo è necessario non dimenticarsi che ci si trova nell’ambito dei reati associativi a stampo terroristico e mafioso e il rifiuto di collaborare con la giustizia non sempre è frutto di una volontaria scelta del detenuto, ma potrebbe piuttosto risiedere nella paura di mettere in pericolo la propria vita o quella dei propri familiari. Come è stato osservato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, infatti, non può essere solo questo l’unico presupposto sul quale basarsi per ritenere che il detenuto abbia subito un vero cambiamento sotto il profilo personologico.

Partendo da questo assunto la Corte Costituzionale con il Comunicato stampa del 23 ottobre 2019 ha preannunciato la decisione circa la dichiarazione di l’illegittimità costituzionale del 4 bis c.1 O.P. nella parte in cui “non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo“.

In attesa del deposito della sentenza, appare comunque chiaro che la Corte Costituzionale abbia fatto tesoro della pronuncia della CEDU (anche se per il momento solo con riferimento alla concessione dei permessi premio) attenuando l’applicazione del meccanismo “ostativo” e confermando la funzione rieducativa della pena come principio imprescindibile nel nostro ordinamento.

L’unico modo, però, per poter rispettare appieno la parità di trattamento dei detenuti, la dignità umana e il principio di rieducazione e risocializzazione della pena dovrebbe essere una revisione più profonda delle disposizioni che regolano il “fine pena mai”, come sostenuto dalla CEDU. Indirizzo, si badi bene, che non tende a concedere automaticamente benefici ad ergastolani solo sulla base degli anni passati in carcere, ma che presuppone sempre un approfondito esame dei comportamenti dello stesso e del suo percorso rieducativo sia da parte di esperti del settore che della Magistratura di sorveglianza.


[1] Corte Europea Diritti dell’Uomo, sentenza 13/06/2019 n° 77633-16.
[2] Vedi “Fine pena: ora” di Elvio Fassone, pag. 182.

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