L’esercizio del diritto di sciopero. Il ruolo della Commissione di garanzia

L’esercizio del diritto di sciopero. Il ruolo della Commissione di garanzia

Nelle dinamiche connesse al contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona potenzialmente lesi dall’astensione dall’attività lavorativa, un ruolo senz’altro di primo piano è riservato alla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge.

La Commissione di Garanzia è istituita dalla legge alla cui attuazione è preposta. L’art. 12 della Legge 12 giugno 1990 n. 146 fissa la composizione in nove membri.

Questo organismo è da qualificarsi a tutti gli effetti una Amministrazione indipendente, in questo senso è indicativa la circostanza che la designazione spetti ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. L’attribuzione della designazione a due figure di prestigio istituzionale è indice, tra l’altro, dell’intento del legislatore di garantire l’indipendenza e la terzietà della Commissione.

A dire il vero, la volontà del legislatore di dare effettività a questo intendimento si percepisce anche dalle prescrizioni contenute nella medesima disposizione normativa laddove di afferma che “non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro. E’ da osservare come la normativa diventi particolarmente scrupolosa laddove specifica che dall’incarico di componente dell’Autorità sono esclusi altresì colore che “abbiano con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza”. La concretezza del disposto normativo sembra mirata a prevedere e vietare tutte quei rapporti ed incarichi che possano inficiare o rendere meno obiettivo e sereno il compito di operare un contemperamento tra valori di rango costituzionale.

Del resto anche la previsione della durata dell’incarico superiore alla durata della legislatura politica sembra fare da corollario alla struttura normativa sul punto appena esposto.

Si tratta a ben vedere di una disciplina che, con riferimento alla disciplina dei requisiti per essere componenti e della durata dell’incarico, richiama quella di altre autorità indipendenti, quali, a solo titolo di esempio, quella dell’Autorità garante della concorrenza e dell’Autorità dei servizi di pubblica utilità.

E’ opportuno sottolineare come il legislatore, conscio del ruolo delicato affidato alla Commissione, fornisca alla medesima la possibilità di raccogliere informazioni e dati dal CNEL e dagli Osservatori del mercato del lavoro e del pubblico impiego. Nella stessa ottica deve essere letta la possibilità di avvalersi della consulenza di esperti in materia di organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati e di tutela degli utenti.

Sul piano operativo, le funzioni attribuite dalla normativa alla Commissione sono molteplici e afferiscono tanto profili provvedimentali che consultivi.

Il legislatore, probabilmente nell’ottica di non esacerbare i conflitti sociali che prevedibilmente caratterizzano le situazioni in cui viene esercitano il diritto di sciopero, ha dato un’impronta concertativa alla disciplina.

La valutazione della idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di conciliazione e di raffreddamento individuate dalle parti negli accordi e nei codici di autoregolamentazione, spetta alla Commissione che, nel caso le giudichi inidonee, avanza una proposta motivata alle parti che hanno la possibilità di esprimere un parere. Solo in caso di silenzio delle parti e di mancato accordo adotta una regolamentazione provvisoria.

L’obiettivo di far agire in sintonia e collaborazione le parti sociali e la Commissione si evince anche dalla possibilità, su istanza delle parti o di propria iniziativa, di esprimere il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative degli accordi e codici di autoregolamentazione.

Più in generale l’azione della Commissione è caratterizzata dal dialogo con le parti attraverso le audizioni, dall’esperimento di tentativi di conciliazione e di composizione della controversia.

Anche per quanto riguarda le sanzioni conseguenti alla violazione della legge, dei contratti collettivi e dagli accordi in merito alle prestazioni indispensabili, è interessante osservare come la legge preveda alla lettera “h” dell’art. 13 che la Commissione debba invitare le amministrazioni o le imprese a desistere al fine di prevenire l’insorgenza o l’aggravarsi di conflitti in corso.

L’impianto normativo privilegia la scelta concertativa e mira ad eliminare o limitare la portata dei conflitti in via preventiva, in questo senso la Commissione, per la reputazione dei propri componenti e per la centralità riconosciuta dalla legge, ha un ruolo cardine.

La segnalazione all’autorità competente, affinchè adotti l’ordinanza di precettazione, diventa una misura di extrema ratio da adottare quanto sussista un fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti derivante dall’interruzione o alterazione dei servizi essenziali.

E’ interessante osservare come il legislatore abbia prefigurato e auspicato attraverso l’apparato normativo di questa legge un rapporto di stretta collaborazione tra la Commissione e i rappresentanti del potere esecutivo.

Sono rispettivamente, a seconda della rilevanza nazionale/interregionale o meno,  il Presidente del Consiglio dei Ministri (o un Ministro da lui delegato) oppure il Prefetto ad agire invitando le parti a desistere da comportamenti che comportano situazioni di pericolo. Agiscono, però, su segnalazione della Commissione di Garanzia, ed anche nelle ipotesi in cui agiscono di propria iniziativa, a causa delle necessità ed urgenza dettati dalle circostanze, informano preventivamente la Commissione di Garanzia.

Particolare affatto irrilevante e che, anzi, mostra concretamente l’agire in coordinazione della Commissione e dei rappresentanti del potere esecutivo è  quello per cui il tentativo di conciliazione si svolge presso la sede del Ministero del Lavoro, della Prefettura o del Comune, a seconda della tipologia di rilievo dello sciopero.

In ultimo, sul piano procedurale è interessante osservare come il ricorso avanzato avverso l’ordinanza non ne sospenda automaticamente l’esecutività, questa circostanza evidenzia come l’ordinanza costituisca una misura adottata d’urgenza, sulla base di una valutazione di grave pericolo per i diritti della persona, tale da necessitare interventi che limitano inevitabilmente l’esercizio del diritto di sciopero.


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