L’espromissione

L’espromissione

Sommario: 1. Nozione, funzione e natura giuridica – 2. Espromissione cumulativa – 3. Espromissione liberatoria o privativa – 4. Espromissione e adempimento del terzo, differenze

1. Nozione, funzione e natura giuridica

L’espromissione è il negozio giuridico attraverso il quale un soggetto terzo, c.d. espromittente, senza delegazione, assume verso il creditore c.d. espromissario, l’obbligazione del debitore, c.d. espromesso. (1)

L’assenza di delega, e precisamente la spontaneità dell’intervento del terzo, è l’elemento che caratterizza l’istituto in commento. (2)

Tuttavia, siffatta spontaneità, non comporta l’insussistenza di un rapporto giuridico pregresso fra espromittente ed espromesso, quanto piuttosto l’irrilevanza e l’indifferenza, nei confronti del creditore,  delle ragioni che inducono il terzo ad assumere su di sé il debito dell’obbligato originario.

Pertanto, proprio l’ assunzione del debito altrui costituisce la causa della espromissione.

In riferimento alla natura giuridica della stessa, si sono susseguite diverse tesi in dottrina e giurisprudenza.

Alcuni autori (3) ritengono che l’espromissione integri gli estremi di una promessa unilaterale del terzo.

Tale affermazione risulterebbe confermata da un’interpretazione letterale dell’articolo 1272 c.c., nella parte in cui prevede che il terzo assume il debito nei confronti del creditore, e pertanto detta assunzione sarebbe il risultato di un atto proveniente dal solo espromittente.

La dottrina ad oggi prevalente (4) invece, argomentando dal principio di tipicità delle promesse unilaterali, giunge a sostenere la natura contrattuale dell’istituto in esame, che si configura quale contratto a prestazioni corrispettive fra espromittente ed espromissario, tale per cui il corrispettivo dell’assunzione del debito altrui da parte del terzo è rinvenibile nella liberazione del debitore originario o nella degradazione di responsabilità dello stesso. (5)

2. Espromissione cumulativa

Il primo comma dell’articolo 1272 cod. civ. prevede che “il terzo che, senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest’ultimo”.

Dalla norma summenzionata emerge che, di regola e salva l’ipotesi di cui infra, l’espromissione è cumulativa, pertanto comporta l’aggiunta di un nuovo debitore (espromittente) a quello originario (espromesso) e il cumulo di responsabilità fra gli stessi.

Occorre altresì precisare che nonostante non vi sia una espressa norma a riguardo, con riferimento all’espromissione trova applicazione il dettato dell’articolo 1268 cod. civ. in tema di delegazione, secondo cui l’obbligazione del debitore originario degrada ad obbligazione sussidiaria e il predetto non gode di un vero e proprio beneficium excussionis quanto del c.d. benefiucium ordinis.

Orbene, è possibile affermare che, sebbene la dottrina non sia unanime sul punto, prevale l’opinione di chi ritiene l’articolo 1268 cod. civ. espressione di un principio di carattere generale in tema di assunzione del debito altrui. (6)

Alla luce di siffatte considerazioni, anche in materia di espromissione, si verifica che il terzo assume la veste di debitore principale, l’espromesso rimane obbligato in via sussidiaria e il creditore non potrà rivolgersi a quest’ultimo se prima non avrà richiesto il pagamento all’espromittente.

3. Espromissione liberatoria o privativa

Nell’ipotesi in cui il creditore (espromissario) dichiari espressamente di liberare il debitore originario (espromesso), ha luogo una sostituzione di quest’ultimo con l’espromittente, tale per cui l’espromissione viene definita liberatoria o privativa.

Stante la peculiarità del caso in esame e delle conseguenze da esso derivanti, è necessaria una inequivocabile manifestazione di volontà da parte dell’espromissario, in forza del generale principio secondo cui la successione nel debito necessita del consenso del creditore.

4. Espromissione e adempimento del terzo, differenze

Il primo comma dell’articolo 1180 cod. civ. rubricato “Adempimento del terzo” prevede che “L’obbligazione può essere adempiuta da un terzo anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.”

Orbene, l’adempimento del terzo e l’espromissione, da un lato presentano alcune affinità, dal momento che in entrambe le fattispecie è rinvenibile sia una forma di rapporto fra il terzo e il creditore, a cui rimane estraneo il debitore originario, sia la spontaneità tipica dell’intervento del terzo.

Tuttavia si differenziano notevolmente in quanto nell’espromissione il debito altrui è assunto dal terzo e ciò comporta una modificazione del lato passivo del rapporto obbligatorio, consistente nell’aggiunta o nella sostituzione del debitore originario, invece nell’adempimento del terzo il debito viene adempiuto, pertanto il pagamento dello stesso  realizza l’estinzione del rapporto obbligatorio. (7)

 


(1) L. GENGHINI – R. APICELLA, Le obbligazioni, cit. pag 446 ss
(2) F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, cit. pag. 631 ss
(3) R. NICOLò, L’adempimento dell’obbligo altrui, cit. pag. 262 ss
(4) S. RODOTà, Espromissione, cit. pag. 784
(5) L. GENGHINI – R. APICELLA, Le obbligazioni, cit. pag 451 ss
(6) L. GENGHINI – R. APICELLA, Le obbligazioni, cit. pag 455 ss
(7)L. GENGHINI – R. APICELLA, Le obbligazioni, cit. pag 467

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Sharon Lucia Segreto

Dottoressa Sharon Lucia Segreto. Nel 2015 ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Palermo con la votazione di 110 e Lode . Ha svolto la pratica forense in uno Studio Legale e presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo. Nel 2018 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Palermo. Ha svolto la pratica notarile e frequenta prestigiosi corsi di preparazione al concorso notarile. Nel 2020 ha conseguito l'attestato di "Esperta Legale in Impresa". Attualmente collabora con uno Studio Notarile.

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