L’estensione delle cause di non punibilità ai conviventi more uxorio

L’estensione delle cause di non punibilità ai conviventi more uxorio

Al fine di vagliare l’applicabilità in via analogica delle cause di non punibilità ai conviventi more uxorio, occorre, preliminarmente, dar contezza degli istituti dell’analogia e delle cause di esclusione della punibilità in senso lato, con particolar attenzione alla causa di non punibilità prevista ex art. 384 c.p.

L’istituto dell’analogia nel diritto penale è intimamente collegato al principio di legalità. Invero, il divieto di estensione analogica delle norme penali, assurge al rango di corollario di detto principio.

Prendendo le mosse dall’articolo 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, si evince che la legge penale non possa subire alcun tipo di estensione analogica. Tuttavia, non pare peregrino evidenziare che l’ordinamento italiano accetta l’istituto dell’interpretazione delle norme.

Occorre, dunque, delineare quelli che sono i tratti distintivi che differenziano i due istituti, oggetto di disamina. Per quanto attiene all’estensione analogica, si fa riferimento a quel procedimento logico che permette di sussumere, sotto la medesima fattispecie, un comportamento che presenta delle assonanze analogiche, andando oltre gli stretti significati letterali della disposizione normativa. Per converso, per interpretazione si intende un procedimento logico che permette all’interprete di compiere la medesima attività, rimanendo, tuttavia, nei confini del dettato normativo.

Alla luce di tale distinzione, possiamo dunque affermare che l’istituto dell’interpretazione, soprattutto nella sua accezione cd. evolutiva, consente all’ordinamento di restare al passo con i mutamenti della realtà sociale. A titolo esemplificativo di quanto appena esposto, si pensi all’interpretazione evolutiva di “luogo aperto al pubblico”, in materia di diffamazione, nel quale oggigiorno vi si fanno rientrare anche i social media, quale Facebook.

Per quanto attiene all’istituto dell’analogia, il suo divieto rappresenta, di fatto, una garanzia per la libertà di autodeterminazione dei consociati. Ciò, in quanto estendere in via analogica una norma incriminatrice ad un fatto non previsto dalla stessa, non già estendendo la sua portata interpretativa, bensì travalicando i confini del suo significato, determinerebbe una impossibile previsione da parte del consociato delle conseguenze del proprio operato.

Dal divieto di applicazione del ragionamento analogico, tuttavia, occorre escludere l’istituto delle cause di giustificazione. In particolare, in un’ottica di favor rei, il nostro Legislatore pare orientato ad ammettere l’estensione analogica di detto istituto, spingendosi persino a consentire che esso non soggiaccia alle regole in materia di riserva di legge.

Stante tale premessa, occorre distinguere le cause di esclusione della punibilità in tre sottoinsiemi, rappresentati da cause di giustificazione, o scriminanti, dalle scusanti , o esimenti e dalle cause di esclusione della punibilità in senso stretto.

La causa di esclusione della punibilità, sulla quale tutt’oggi dottrina e giurisprudenza hanno instaurato un acceso dibattito è descritta dall’articolo 384 c.p. In particolare, ci si chiede se tale istituto possa dispiegare i suoi effetti sui conviventi more uxorio.

Il nodo gordiano sull’argomento può essere sciolto esclusivamente distinguendo, preliminarmente, tra loro le cause di esclusione della punibilità, comprendendone il funzionamento e riconducendo ad una delle categorie summenzionate la norma in commento, applicando altresì le coordinate individuate in premessa.

L’articolo 384 c.p. delinea una ipotesi di non punibilità per coloro che hanno commesso uno dei fatti di reato, previsti dalle norme individuate in seno alla disposizione in commento, allorquando essi siano stati posti in essere a causa della necessità di salvare sé stessi o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore. A titolo di esempio, nel caso in cui un soggetto commetta il reato di falsa testimonianza, ai sensi dell’articolo 372 c.p., nelle circostanze summenzionate, egli andrà esente dalla punizione, che lo Stato solitamente appronta per tali comportamenti.

E’ possibile , dunque, generalizzando, affermare che le cause di esclusione della punibilità escludano la passibilità alla pena del soggetto che compie determinate azioni in loro costanza.

Distinguere le cause di esclusione della punibilità tra loro, tuttavia, pur trattandosi di istituti tesi ad un medesimo proposito, è utile, in quanto la ratio su cui esse si fondano, nonché la loro operatività, varia a seconda che si tratti di scriminanti, di scusanti , o di cause di esclusione della punibilità in senso stretto.

Al fine di compiere tale distinzione giova rammentare la teoria della tripartizione del reato, che suole spacchettare tale fattispecie in tre elementi: fatto tipico, antigiuridicità del fatto e colpevolezza.

Le cause di giustificazione, o scriminanti, elidono l’antigiuridicità del fatto, rendendo lecito un comportamento, che, in altre circostanze, risulterebbe illecito. Nel concreto, il fatto tipico non viene, in quella occasione, considerato antigiuridico per l’intero ordinamento; di conseguenza, non sarà possibile neanche un risarcimento danni in sede civile.

Le scriminanti, dunque, operando sul piano oggettivo sono passibili di estensione analogica nei confronti di tutti coloro che si trovano nella medesima situazione, anche non conoscendone l’operatività.

Per cause di esclusione della punibilità in senso stretto, d’altro canto, si intendono istituti delineati dal Legislatore, corrispondenti a scelte di politica criminale. In particolare, in tali circostanze, il fatto risulta tipico, antigiuridico e colpevole. Tuttavia , proprio per ragioni di politica criminale, l’ordinamento preferisce non punire quella condotta. Si pensi, a titolo di esempio, all’articolo 131-bis c.p. . Siffatta norma esclude la punibilità per quei comportamenti caratterizzati da una portata offensiva talmente lieve da essere immeritevole di pena. Come le scriminanti, tali cause di esclusione della punibilità operano sul piano oggettivo, per il solo fatto di trovarsi nella medesima situazione. Tuttavia, non è possibile affermare che anch’esse si estendono ad eventuali correi. Invero, prendendo ad esempio un’altra causa di esclusione della punibilità in senso stretto, quale l’istituto dell’immunità, non si potrà affermare che la sua operatività si estenda ai correi che non godono della medesima carica del soggetto coperto dall’immunità medesima. Trattandosi dunque di un istituto individuato per ragioni di politica criminale, è possibile affermare che esso sia un istituto eccezionale. Di conseguenza, data proprio la sua eccezionalità, non sarà applicabile analogicamente, neppure in bonam partem, ai sensi dell’articolo 14 delle preleggi. Da ultimo, l’istituto in commento non esclude conseguenze civili.

In ultima analisi, occorre analizzare le scusanti , o esimenti, le quali, a differenza degli istituti appena passati in rassegna, operano sul piano soggettivo. In particolare, il Legislatore ritiene di non poter pretendere da un soggetto che versa in un determinato stato una condotta diligente e conforme ai dettami dell’ordinamento penale. In particolare, tale istituto inquadra una situazione nella quale il consociato è soggetto ad un grave turbamento psicologico, innanzi al quale il Legislatore comprende la sua impossibilità di tenere un comportamento lecito. Pertanto, in tali circostanze, ci si trova innanzi ad un fatto tipico, antigiuridico , ma non colpevole, per i motivi appena menzionati. Siffatta causa di non punibilità, al contrario della scriminante, non potrà essere estesa ad eventuali soggetti compartecipi, né può operare nel caso in cui il soggetto che pone in essere il comportamento sia inconsapevole. Tali affermazioni trovano il loro fondamento proprio nel fatto che tale istituto si fonda su una condizione soggettiva del consociato. Da ultimo, giova evidenziare che l’applicabilità dell’estensione analogica per questo tipo di cause di esclusione della punibilità è, tutt’oggi, controversa.

Adoperando le coordinate appena delineate, è possibile sottoporre ad un’analisi più approfondita l’articolo 384 c.p. .

In merito alla natura della norma in commento si sono avvicendate tre tesi contrapposte.

Una prima tesi, minoritaria, inquadrava l’articolo 384 c.p. nell’alveo delle scriminanti, con conseguente applicabilità analogica della sua portata in bonam partem. In particolare, tale orientamento sosteneva la discendenza della norma in disamina dall’articolo 54 c.p. , rubricato come “stato di necessità”. Si ravvisava, difatti, in entrambi la doverosa presenza della necessità di tenere un determinato comportamento, al fine di salvare sé stessi o altri dal pericolo di un danno.

Tuttavia, un’attenta dottrina ha criticato tale ragionamento, facendo leva sul fatto che l’articolo 54 c.p. richiede che il pericolo non sia stato causato volontariamente dal soggetto agente; per converso, il disposto dell’articolo 384 c.p. tace sul punto.

Una seconda tesi, sposava la riconduzione dell’istituto in commento nell’alveo delle cause di non punibilità in senso stretto, ravvisando la presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole , ma non punibile. La critica che viene mossa a tale orientamento risiede proprio nel fatto che il comportamento tenuto dal soggetto nella circostanza delineata dalla norma in commento sia senz’altro incolpevole, più che una scelta di politica criminale del Legislatore.

In ultima analisi, l’orientamento dominante riconduce la fattispecie descritta dall’articolo 384 c.p. nella categoria delle scusanti, poiché trattasi di fatto tipico, antigiuridico , ma non colpevole. Siffatta tesi poggia le sue forti radici sull’assunto che trattasi della classica situazione in cui sussiste un grave turbamento psicologico in capo al soggetto agente, il quale lo porta a compiere un fatto antigiuridico per salvare sé medesimo , o un prossimo congiunto da un grave nocumento nella libertà o nell’onore.

Delineati i tratti essenziali delle cause di esclusione della punibilità ed individuata la natura giuridica dell’articolo 384 c.p. , occorre soffermarsi sull’estensibilità in via analogica del disposto della norma in commento ai conviventi di fatto.

Aderendo alle teorie che qualificano la disposizione in commento come scusante/esimente, e appoggiando la tesi per la quale questo istituto è compatibile con quello dell’analogia in bonam, occorre interrogarsi sulla possibilità che la qualifica di convivente more uxorio esca dai confini semantici del dettato normativo. Invero, l’articolo 384 c.p. delinea un istituto certamente applicabile al concetto di coniuge, tuttavia non fa espressa menzione della categoria dei conviventi di fatto.

Giova rammentare, a questo punto della trattazione, che l’istituto dell’analogia trova un invalicabile limite, allorquando il Legislatore abbia inteso volutamente circoscrivere i casi di applicazione delle cause di esclusione della punibilità alle sole fattispecie espressamente inquadrate.

La disciplina della convivenza di fatto risulta relativamente giovane nel nostro ordinamento. In particolare, siffatto istituto è stato consacrato con l’avvento della L. 76 del 2016 (cd. Legge Cirinnà). Ad opera di tale intervento legislativo, è stata estesa, quasi interamente, la disciplina del matrimonio anche alle coppie omosessuali, che si uniscono civilmente. Nel concreto, la stessa legge in commento, estende gli obblighi ed i doveri del matrimonio all’unione civile, eccezion fatta per il dovere di fedeltà, l’assenza per le unioni civili dell’istituto della separazione e l’impossibilità per gli uniti civilmente di ricorrere all’adozione.

Il pregio della normativa oggetto di disamina è stato, come anzidetto, anche quello di aver dato degno riconoscimento alla cd. famiglia di fatto. Ciò è stato possibile rinvenendo un copertura costituzionale per legittimare i nuovi istituti in commento, la quale si radica non già nell’articolo 29 Cost. , come per il matrimonio, bensì prendendo le mosse dal disposto degli artt. 2 e 3 Cost.

La legge Cirinnà garantisce anche ai conviventi di fatto nuovi diritti e doveri, in ossequio ad un riconoscimento della posizione di stabilità che lega due soggetti e che, pertanto, non possono più essere considerati come estranei. In particolare, ed a titolo di esempio, si faccia riferimento al riconoscimento del diritto di visita in ospedale , o presso istituti penitenziari, per i conviventi more uxorio.

Proprio su tali ragionamenti si fonda quella branca della dottrina e della giurisprudenza che appoggia l’estensibilità analogica del disposto dell’art. 384 c.p. ai conviventi more uxorio, in occasione della commissione di fatti di reato delineati dalla medesima disposizione normativa.

Le critiche mosse a tale orientamento sono numerose e costituiscono le radici sulle quali si sostiene l’orientamento contrapposto e dominante, che, tuttavia, pare recentemente essere stato superato.

Sul punto, è stato osservato che il Legislatore ha intenzionalmente escluso la categoria dei conviventi di fatto dall’operatività del 384 c.p. impedendo, così, che vi possa essere inclusa con un ragionamento analogico-estensivo.

La convivenza di fatto, invero, seppur oramai legittimata, non crea il medesimo vincolo giuridico sussistente in costanza di matrimonio, o di unione civile. Si pensi, a titolo di esempio, che il convivente non gode di alcun tipo di diritto successorio nei confronti dell’altro; ed ancora che le obbligazioni che sorgono tra le due figure in commento vengono considerate come naturali (art. 2034 cc. ) e , di conseguenza, non vere e proprie obbligazioni giuridiche.

La tesi in commento, dunque, respinge una parificazione totale tra gli istituti del matrimonio ed unione civile, da un lato, e della convivenza di fatto, dall’altro, proprio partendo dall’assunto che le palesi difformità, delineate dal Legislatore in sede di disciplina, non consentono alcuna estensione analogica. Il tutto troverebbe conferma nell’articolo 307, comma 4 c.p. che definisce la categoria dei “prossimi congiunti”, non menzionando i conviventi di fatto.

In conclusione, l’orientamento maggioritario nega ai conviventi more uxorio il beneficio della causa di esclusione della punibilità, oggetto di disamina.

Tuttavia, in ultima analisi, occorre dar contezza del fatto che larga parte della dottrina, nonché l’ultima giurisprudenza di legittimità, hanno criticato aspramente quest’ultima tesi.

In particolare, si è affermato che le considerazioni in commento risultano del tutto anacronistiche e non in linea con il mutare della società. E’ stato, infatti, sostenuto che il Legislatore abbia cominciato ad accorgersi, con la legge Cirinnà, della realtà societaria in cui il nostro Stato opera, ove il ricorso all’istituto del matrimonio è sempre più in disuso ed il fenomeno della convivenza cresce in modo inversamente proporzionale. Invero, siffatto orientamento si interroga sul motivo per il quale il turbamento psicologico, in cui versa un coniuge innanzi al pericolo di un danno ingiusto per il congiunto, possa configurarsi come diverso (e quindi scusato penalmente) rispetto al turbamento di un convivente, legato da affetto stabile e sottoposto a doveri morali e sociali, nei confronti dell’altro. Tale tesi troverebbe riscontro nella definizione ampia del concetto di congiunti, sancito dall’articolo 8 della CEDU, nonché del rilievo Costituzionale assunto oramai dall’istituto della convivenza, ai sensi dell’art. 2 Cost.


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