L’estinzione del reato di stalking per condotta riparatoria: storia di una giustizia non riparativa

L’estinzione del reato di stalking per condotta riparatoria: storia di una giustizia non riparativa

Il 14 Giugno 2017 la Camera dei Deputati licenzia in via definitiva la Legge n°103 del 23 Giugno 2017 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”: si tratta di una legge con la quale il legislatore realizza uno dei più importanti interventi del sistema ordinamentale penalistico.

Nell’ambito delle novità introdotte dalla suddetta Legge sul piano del diritto penale sostanziale, si segnala l’ingresso nel nostro ordinamento di una nuova causa di esclusione della punibilità: ossia l’articolo 162-ter c.p. “estinzione del reato per condotta riparatoria“, che comporta la proposizione di un risarcimento pecuniario riparatorio con conseguente inapplicabilità della sanzione penale già prevista per lo specifico reato.

L’articolo in questione, collocato tra l’istituto dell’oblazione e la sospensione condizionale della pena,  trova un ambito di applicazione limitato ai soli delitti punibili a querela di parte: sebbene sia stato presentato come una novità assoluta nel panorama legislativo italiano, lo stesso risultava essere già presente all’interno del nostro ordinamento poiché era possibile raggiungere il medesimo risultato sostanziale con il risarcimento del danno e la remissione della querela.

Malgrado le varie perplessità dovute all’ambito di applicazione troppo ristretto della norma,  la scelta legislativa , così come era stata ideata, avrebbe dovuto rispondere a scopi diretti a produrre risultati deflattivi del carico penale (la maggiore critica sarebbe l’esclusione dai reati estinguibili mediante riparazione integrale del danno dei reati perseguibili d’ufficio ed a querela irretrattabile) .

La norma, nella parte in cui garantisce il contradditorio prevedendo l’audizione del reo e della persona offesa, permette al giudice di acquisire tutti gli elementi necessari al fine di valutare congiuntamente il grado di colpa ed il danno cagionato bilanciandolo con la proporzionalità della condotta riparatoria, fissando la possibilità di procedervi entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

La realizzazione della condotta riparatoria, fondamentale ai fini dell’esclusione della punibilità, può avvenire mediante la restituzione, il risarcimento o l’eliminazione delle conseguenze dannose attraverso cui il giudice , senza alcun criterio prestabilito dalla legge, dovrà valutare se sussistano i presupposti per l’integrale riparazione del danno cagionato.

La peculiarità di questa nuova causa di estinzione del reato è rappresentata dalla nuova ”perentorietà”, con la quale  il giudice “deve ” riconoscere la congruità della somma offerta a tale titolo, superando anche la resistenza della volontà punitiva del querelante.

Il risarcimento può, inoltre, essere sostituito con l’offerta reale (artt. 1208 c.c. e seguenti) formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, attraverso cui il giudice riconosce la congruità della somma offerta a tale titolo. E’ presente un certo margine di flessibilità che addirittura prevede la possibilità di RATEIZZARE la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, rimanendo tuttavia in piedi la (mera) possibilità di una riviviscenza della punibilità “tradizionale” del reato nel (solo) caso di inadempienza al piano di pagamento.

L’art. 162-ter trova immediata applicazione ai soli giudizi di merito in corso, escludendo così i procedimenti già in grado di legittimità poiché non è nelle prerogative della Suprema Corte.

Sebbene vi siano due contrapposti orientamenti circa la sistematica compatibilità della nuova causa di estinzione del reato, l’articolo in questione si applica anche nel reato di stalking “lieve” ex art. 612-bis nel caso specifico in cui la minaccia grave non è reiterata ed in cui è possibile rimettere la querela. Le polemiche si sono, di recente, aperte poiché un giudice penale di Torino, applicando l’articolo 162-ter, ha ritenuto congrua l’offerta dello stalker di 1500 Euro ed ha, pertanto, estinto il reato pronunciando sentenza di non doversi procedere malgrado il rifiuto della vittima.

Nonostante non sia stato tradito lo spirito della legge, la pronuncia ha destato clamore ed, allo stato, si discute circa la possibilità di aggiungere all’art 162-ter il periodo ”le disposizioni del presente articolo non si applicano ai casi di cui all’articolo 612-bis’‘.

In conclusione, l’ipotesi di estinzione del reato ex art 163-ter è sovrapponibile a quanto fu introdotto con l’art 35 del d.lgs 274/2000  il quale prevedeva l’ipotesi di estinzione del reato nei procedimenti penali avanti il giudice di pace.

La previsione di una causa di estinzione del reato che si fonda sugli stessi presupposti dell’estinzione del reato per remissione della querela riesce però ad eliminare eventuali caparbietà della persona offesa, affidando al giudice il compito di realizzare il medesimo risultato dell’effetto estintivo della remissione della querela.

In sintesi, concludendo, l’art. 162-ter , non può essere inquadrato tra gli strumenti di realizzazione della c.d. restorative justice o giustizia riparativa poiché non presuppone un pentimento né la rieducazione del reo, ma prevede soltanto il risarcimento del danno alla vittima, la quale, si vedrà costretta ad accettare una deflazione del procedimento in cambio di una giustizia più veloce e orientata a criteri che, evidentemente hanno un origine razionale nell’ordinamento anglosassone.


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