Libertà religiosa dei minori

Libertà religiosa dei minori

Le religioni hanno in sé grandi potenzialità nel favorire le politiche di inclusione e di integrazione. Questa è la vera sfida odierna dell’odierna società multietnica.

Ma non vi può essere reale inclusione né integrazione vera, se non attraverso un processo di alfabetizzazione della società sui temi religiosi che promuova la conoscenza dell’altro da sé e stemperi l’ansietà che il non riconoscersi inevitabilmente genera.1   Lo Stato non può restare ancorato alla dimensione tradizionale, soprattutto per quanto riguarda le nuove generazioni a cui bisogna trasmettere i valori delle culture religiose per un miglior processo di integrazione soprattutto nei luoghi in cui si sviluppa la convivenza multietnica come le scuole.

Questa tutela deve essere garantita al minore anche nel contesto della formazione sociale “famiglia”; infatti la famiglia è la prima formazione sociale in cui il minore forgia ed esprime la sua personalità.

Il diritto-dovere dei genitori di educare e curare la formazione della prole può presentare profili di particolare problematicità se posta in relazione con la tutela costituzionale delle fondamentali libertà  di pensiero, di coscienza e di religione dei figli.

La libertà religiosa dei minori è  un diritto privato intersoggettivo disciplinato da vari articoli:

– in primis, ovviamente dall’art. 19 della Costituzione;

– in secondo luogo, dall’art. 30 della Costituzione italiana che recita: “1. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. 2. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. 3. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. 4. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”.

– dall’art. 147 del codice civile: “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni […]”

Ci si chiede se il figlio possa chiedere di non essere forzato, condizionato dai genitori nella propria inclinazione religiosa e se questa prerogativa spetterebbe solo a coloro i quali hanno compiuto almeno il quattordicesimo anno d’età. Le astratte possibilità d’intervento da parte dello Stato potrebbero consistere nella verifica delle modalità d’esercizio delle funzioni educative, sanzionando eventuali atteggiamenti di tipo oppressivo o persecutori da parte dei genitori2. Infatti la l. n. 281/1986 da il diritto di scelta se avvalersi o meno dell’istruzione religiosa ai ragazzi che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d’età.

Ma il minore ha realmente questa libertà? Sicuramente dipende dal contesto educativo dei genitori che non dovrebbero imporre il loro modello di fede e lasciare che il minore faccia le sue scelte autonomamente.

In generale però il combinato disposto di tre articoli sopra citati corrispondono al principio generale di “educazione alla libertà”.

Nel 1981 l’Assemblea Generale dell’ONU ha adottato la “Dichiarazione sull’eliminazione di tutte le forme di intolleranza e discriminazione fondate sulla religione sulle proprie convinzioni” stabilendo, all’articolo 5.1, che ai genitori spetta il diritto di educare i figli in conformità della propria religione. Ovviamente i genitori dovrebbero far sapere o informare i figli che esistono altre fedi religiose. Sarebbe auspicabile che non si riduca tutto all’imposizione autoritaria di un modello vincolante. Le pratiche religiose impartite però, non devono arrecare pregiudizio alla salute fisica o mentale né devono compromettere lo sviluppo della personalità del minore.

In generale però possiamo dire che “La famiglia è come un’isola che il mare del diritto può lambire ma lambire soltanto”.3

Per quanto riguarda l’insegnamento della religione nelle scuole, si è proposto più volte di avanzare un corso di “Storia delle religioni” ma le proposte non sono mai state prese seriamente in considerazione. Tuttavia, nascondere la polvere sotto il tappeto non servirà a molto, bisognerebbe trovare soluzioni concrete anche perché il numero degli stranieri nelle classi aumenta sempre di più.

Si è parlato anche di materie alternative per coloro i quali non si avvalgono del diritto all’insegnamento religioso nelle scuole ma questo può suonare come un dazio, un prezzo da pagare per l’esercizio della propria libertà di religione.

Alcuni istituti scolastici hanno attivato insegnamenti alternativi non obbligatori all’ora di religione nelle scuole e in alcuni casi la Pubblica Amministrazione è stata condannata a un risarcimento per danno non patrimoniale classificabile come danno esistenziale: è stata, infatti, ritenuta discriminatoria e lesiva della libertà religiosa di un’alunna la condotta di un istituto scolastico che negò l’insegnamento alternativo sulla base del pretesto della mancanza di fondi e della non obbligatorietà dell’attivazione di corsi alternativi.

Il Tribunale di Padova con sentenza del 30 Luglio 2010 ha affermato che gli insegnamenti alternativi a quello di religione cattolica devono essere offerti obbligatoriamente dalla P.A. per rendere compiuta la scelta dello studente ed ha condannato l’istituto scolastico ad un risarcimento di 1.500,oo euro a favore dei genitori dell’alunna.

 

 

 

 

 

 


1 “Annali online della Didattica e della Formazione Docente” Vol. 10, n. 15-16/2018, pp. 47-67 – ISSN 2038-1034 numero monografico a cura di Elena Marescotti e Arianna Thiene La relazione tra Scuola e Famiglia nel segno del superiore interesse del minore. La responsabilità genitoriale tra diritti e doveri, sostegno e formazione alla genitorialità, interazioni con le istituzioni educative. “Scuola, libertà religiosa del minore e politiche di integrazione” di  Enrica Martinelli.
2 Pantheon, Ricca “Agenda della laicità interculturale”, Torri del vento edizioni. Palermo 2012 . Capitolo 16 “Crescere, imparare, educare”, pagina 375.
3 Arturo Carlo Jemolo che sottolinea come lo Stato laico non potrà mai intervenire in modo deciso sull’educazione religiosa dei figli.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News

Articoli inerenti