Licenziamento del pubblico impiegato: si applica il nuovo testo dell’art.18 S.l.?

Licenziamento del pubblico impiegato: si applica il nuovo testo dell’art.18 S.l.?

Cass. Civ., sez. Lavoro, 26 novembre 2015, n. 24157

a cura di Eleonora Contu

La sentenza n. 24157/15 della Corte di Cassazione pubblicata lo scorso 26 novembre, sancisce l’applicabilità dell’art. 18 S.l., nel testo introdotto dall’art.1 l. n. 92/12 (c.d. legge Fornero), anche al pubblico impiego c.d. contrattualizzato. Di conseguenza qualora il licenziamento di un dipendente pubblico sia intimato in violazione di norme imperative si applicherà la tutela reintegratoria così come prevista dal nuovo testo dell’art. 18 S.l.

Oggetto di forti discussioni è stata la pubblicazione della sentenza n. 24157/15 della Corte di Cassazione avvenuta lo scorso 26 novembre.

Ed invero con tale sentenza la S.C. dichiara applicabile il nuovo testo dell’art. 18 l. 300/70, come novellato dall’art.1 l. n. 92/12 (c.d. Legge Fornero), anche al pubblico impiego.

La vicenda in esame riguarda un dirigente dipendente di una pubblica amministrazione (nella fattispecie un consorzio per aree di sviluppo) che nel 2012, dopo l’entrata in vigore della l. n. 92/12, aveva subito un licenziamento disciplinare. Tale licenziamento era stato dichiarato illegittimo sia in primo che in secondo grado per violazione dell’art. 55 d.lgs. n. 165/01 poiché tutto il procedimento disciplinare era stato avviato, istruito e concluso da un solo componente dell’ufficio per i procedimenti disciplinari del Consorzio (la cui composizione collegiale è invece ordinariamente composta da tre membri). Difatti con il primo motivo, il ricorso lamenta la violazione dell’art. 55 d.lgs. n. 165/01 per aver la Corte territoriale ritenuto che l’ufficio per i procedimenti disciplinari dell’ente avesse la natura di collegio perfetto anziché quella di collegio imperfetto, e per aver quindi, in base a tali argomentazioni, decretato la nullità del provvedimento disciplinare per mancanza del rispetto del requisito della collegialità. È utile ricordare che gli organi collegiali si caratterizzano per la partecipazione di una pluralità di persone. [1] Tali organi si differenziano sia in relazione al quorum strutturale (necessario per il funzionamento) sia al quorum funzionale (necessario ai fini della deliberazione). Riguardo al quorum funzionale si distingue ulteriormente tra collegi perfetti che possono deliberare solo con la presenza di tutti i membri ( il c.d. plenum) e collegi imperfetti che possono disporre con la presenza di una parte soltanto dei componenti (sempre che sia raggiunto il numero legale) ma in nessun caso un collegio imperfetto può operare attraverso uno solo dei suoi membri. Inoltre, il ricorso denuncia un ulteriore violazione dell’art. 55 d.lgs. n. 165 /01 laddove la sentenza di secondo grado ha ritenuto “nullo il provvedimento disciplinare anche perché adottato dall’organo di vertice del consorzio anziché dall’ufficio dei procedimenti disciplinari”. Parte ricorrente lamenta inoltre la violazione dell’art. 18 l. n. 300/70 (così come modificato dalla l. n. 92/12 c.d. legge Fornero) e dell’art. 51 d.lgs. n. 165/01, per aver, la sentenza impugnata, ritenuto non applicabile al pubblico impiego contrattualizzato il nuovo testo dell’art. 18 S.l. che prevede in caso di meri vizi formali del licenziamento la sola tutela indennitaria anziché quella reintegratoria. In subordine inoltre l’ente ricorrente chiede che venga promossa questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3,41 e 97 Cost., dell’art. 18 co. 7 S.l. (nel novellato testo introdotto dalla l. n. 92/12) ove interpretato come inapplicabile all’impiego pubblico contrattualizzato. La S.C., condividendo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, osserva che pur volendo ritenere l’ufficio dei procedimenti disciplinari del consorzio un collegio imperfetto, esso in nessun caso può operare attraverso uno solo dei suoi membri e quindi convertirsi in un organo monocratico, poiché in tale modo verrebbero disattese “le ragioni di efficienza amministrativa che hanno suggerito la collegialità” (Cons. Stato dec. n. 140/76; Cons. Stato, sez. 6 a, n. 998/02; Cons. Stato, sez. 5 a, n. 5139/02; parere Cons. Stato, sez. consultiva per atti normativi, n. 104/01). Si ritiene quindi violata la norma imperativa di legge costituita dall’art 55 bis co.4 d.lgs. n. 165/01 (v. art. 55 d.lgs. n. 165/01) nel cui dettato normativo si legge “ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l’addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento”.

Come noto quindi la violazione di norme imperative è sempre sanzionata con la nullità “salvo che la legge disponga diversamente” così come stabilito nel dettato dell’art. 1418 c.c. al comma 1, di conseguenza, anche per ciò solo, il licenziamento disciplinare adottato deve ritenersi nullo. La nullità del licenziamento investe, assorbendola, l’ulteriore questione sollevata da parte ricorrente circa il fatto che il provvedimento disciplinare era stato dichiarato nullo dalla Corte territoriale per essere stato adottato anche da un organo a tal fine incompetente come il Commissario straordinario del consorzio. Il nucleo della sentenza risiede nell’argomentazione sostenuta dalla S.C. sull’applicabilità dell’art. 18 l. n. 300/70 (nel testo novellato dall’ art. 1 della l. n. 92/12) all’impiego pubblico contrattualizzato.

Ed invero la Cassazione dichiara inequivocabile il tenore letterale dell’art. 51 d.lgs. n. 165/01 che testualmente prevede che la l. n. 300/70 e le sue successive modificazioni “si applicano alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti”, ed è quindi innegabile che il nuovo testo dell’art. 18 S.l. si applichi anche al licenziamento disciplinare di cui si discute. Tuttavia la S.C. evidenzia come proprio il novellato dettato dell’art 18 l. n. 300/70 ricolleghi espressamente la sanzione della reintegra (e non quella indennitaria) “ad altri casi di nullità previsti dalla legge” tra i quali sicuramente rientrano le nullità per contrarietà a norme imperative. Tale interpretazione assorbe di conseguenza la questione di legittimità costituzionale sollevata da parte ricorrente attesa l’affermata applicabilità del nuovo testo dell’art 18 S.l. anche al pubblico impiego e, nella fattispecie, forma della tutela reintegratoria. La Corte ha quindi rigettato il ricorso dando vita ad una serie di dibattiti di natura politica di rilevante importanza.

[1] PANOZZO, Spigolature sulla nozione di collegio perfetto, in www.diritto.it


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Eleonora Contu

Nel dicembre 2011 consegue la laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Teramo con una tesi in diritto sindacale dal titolo “le rappresentanze sindacali in azienda” relatore prof.ssa Paola Bellocchi. Contestualmente alla pratica forense nel 2012 svolge un Master di II livello in diritto del lavoro e della previdenza sociale presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Direttore Prof. Santoro Passarelli). Numerose le esperienze nelle aziende sia nell’area legale che in quella delle risorse umane (HR).

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