L’immeritevolezza degli interessi perseguiti, nei negozi inter vivos e mortis causa

L’immeritevolezza degli interessi perseguiti, nei negozi inter vivos e mortis causa

A differenza di altri ordinamenti giuridici, come l’ordinamento tedesco o gli ordinamenti di Common law, ove, ammettendosi la possibilità di scissione tra titulus e modus adquirendi, la rilevanza della causa appare alquanto circoscritta, il nostro ordinamento pare improntato al principio causalistico.

Invero, sembra oggi doversi ritenere governare il nostro sistema giuridico civilistico, il principio di causalità necessaria, che vale, dunque, a conferire massima rilevanza all’elemento della causa, e nei contratti e nei negozi giuridici unilaterali.

Il suddetto concetto è stato, tuttavia, oggetto di una lunga e complessa evoluzione, che, da un’iniziale nozione di causa in astratto, elaborata dal Betti, che intendeva la causa quale funzione economico-sociale del contratto, pare oggi approdare, grazie soprattutto al lavoro del Giannini, ad un’idea di causa come funzione economico-individuale, ragione pratica cioè, del negozio.

E’ la tesi della cd. causa in concreto, che pare aver ricevuto pieno avallo anche sul piano giurisprudenziale, in seguito all’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2006.

La causa è, dunque, ora intesa come sintesi degli interessi presenti nel contratto, e non più come mera sommatoria degli stessi.

Ad ogni modo, la causa è uno degli elementi essenziali del contratto, al pari, ex art. 1325 c.c., dell’accordo e, laddove prescritta dalla legge ad substantiam, in deroga cioè al normale principio della libertà della forma che governa il nostro sistema contrattuale civilistico, della forma; elementi, invero, da tener quindi distinti, in punto concettuale, dai requisiti, di carattere e oggettivo e soggettivo, del contratto, comunque contemplati dalla norma medesima.

La mancanza della causa o la sua illiceità, data, con maggiore precisione, ai sensi dell’art. 1343 c.c., dalla contrarietà a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, è prevista, dal comma secondo dell’art. 1418 c.c., tra le cause di nullità strutturale del contratto; ovvero, nullità dovuta alla mancanza o all’illiceità di un elemento essenziale dello stesso, e, in tanto, da tenersi distinta dalle altre figure di nullità, in termini di nullità virtuale e nullità testuale, contemplate dal disposto normativo de quo, rispettivamente ai commi 1 e 3.

Orbene, è da evidenziare che l’accoglimento, che sembra ormai, nonostante l’emergere di recente di un generale sentore di necessità di un’ulteriore rivisitazione dell’intera prospettiva che porti ad un sostanziale “ritorno al passato”, in tema di causa del contratto, pacificamente acclarato da più fronti, della teoria della causa in concreto, ha permesso di dare soluzione a quella confusione che veniva a realizzarsi tra causa e tipicità del contratto e che, impedendo ogni scissione in tema, rendeva di conseguenza impossibile, in quanto già logicamente inverosimile, il configurarsi di contratti tipici con causa illecita.

Emerge, allora, la rilevanza dell’elemento dell’interesse.

Sono, cioè, gli interessi concretamente perseguiti dalle parti con il contratto, posto in essere, appunto, allo scopo di realizzarli, a rappresentare il reale fondamento del concetto di causa.

Ciò, come accennato, consente la debita separazione tra il concetto di causa e l’assetto di interessi predefinito, laddove ovviamente ciò avviene, e parliamo, quindi, dei contratti tipici, in astratto dal Legislatore per quel determinato schema negoziale; rendendo, invero, pienamente possibile il prospettarsi, non solo di contratti atipici, ma finanche di contratti tipici con causa illecita.

La rilevanza di cui appare dotato, nel nostro ordinamento, il concetto di interesse, giustifica la possibile presenza di contratti atipici dotati, tuttavia, di una causa lecita e, pertanto, da reputarsi pienamente ammissibili e validi.

In punto di atipicità negoziale, sovviene, difatti, la norma di cui all’art. 1322 c.c., che, definendo l’autonomia negoziale, risulta delinearla in punto di massima estensione per quanto riguarda i negozi inter vivos.

Invero, viene così sancita, expressis verbis, piena libertà per le parti di definire il contenuto di un contratto, dando così possibilità ai cd. contratti nominati, ovvero contratti tipici nel solo nomen iuris, vigendo per ciò solo i limiti posti dalla legge.

Ciò che, tuttavia, preme ancor più evidenziare è il disposto di cui al comma secondo della norma in richiamo, laddove si ammette, per le parti, la possibilità di ricorrere ai contratti tout court atipici, per i quali, cioè, l’atipicità si pone già in termini di schema formale; limite, in tal senso, è, tuttavia, dato dallo scopo che le parti medesime, con tale contratto, si prefiggono di raggiungere.

Si richiede, infatti, un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

Emerge, quindi, il concetto di meritevolezza.

Trattasi di concetto che si pone, secondo l’orientamento più di recente formatosi, in aderenza anche alla detta tesi della causa in concreto, su un piano distinto da quello della liceità della causa.

Il sindacato sulla meritevolezza, invero, da reputarsi già tenuto a monte dal Legislatore in ordine ai contratti tipici, con riferimento a quelli atipici, sembra dover precedere il solo successivo giudizio di liceità della causa.

Quale parametro del giudizio di meritevolezza risultano, inoltre, porsi i principi fondanti l’intero ordinamento giuridico.

A lungo oggetto di discussione è stata, dunque, l’individuazione delle possibili conseguenze di un giudizio di tal fatta concludentesi in termini negativi.

Tesi più recente in materia, parla di immeritevolezza in termini di inadeguatezza del contratto.

Esplicativo in tal senso è il richiamo al concetto di squilibrio contrattuale; da intendersi, non come mero squilibrio economico, il quale potrebbe avere qui, al massimo, una mera rilevanza di riflesso, ma come squilibrio giuridico, in termini, cioè, di diritti ed obblighi derivanti per le parti dal contratto, in virtù dell’assetto di interessi così dalle stesse definito.

Ovvero, si parla di contratto inadeguato, come di contratto inidoneo a realizzare l’assetto di interessi programmato.

Conseguenze giuridiche dell’immeritevolezza, pertanto, ai sensi di detta tesi, che sembra comunque, al momento, doversi considerare quella più degna di credito, sarebbero da rinvenirsi, non nella nullità, quanto piuttosto nei rimedi risolutori o rescissori del contratto.

Ovviamente, il riferimento è qui ad una immeritevolezza, e quindi mancanza di interesse, sopravvenuta, perché laddove la mancanza di interesse meritevole sia originaria, per quanto concerne il contratto atipico, esso sarà da reputarsi semplicemente inammissibile.

Pertanto, risulta maggiormente congruo ed opportuno, mantenere distinti i concetti di causa e di interesse.

Tale distinzione sembra, poi, acquisire ancora maggiore pregnanza con riferimento alla figura del cd. negozio astratto.

Orbene, il negozio astratto tout court considerato, costituirebbe un’ipotesi di negozio connotato dalla mancanza di causa ed, in quanto tale, dovrebbe, dunque, in virtù del principio causalistico, reputarsi radicalmente nullo, ai sensi dell’art. 1325, comma 2, c.c.

Tuttavia, pare doveroso osservarsi che, per alcune delle ipotesi, inizialmente inquadrate nell’ambito del fenomeno dell’astrazione causale, non risulta verificarsi una mancanza di causa nel senso proprio del termine, quanto piuttosto un’ipotesi di causa cd. esterna; ovvero, la causa sarebbe, qui, da rinvenirsi in una fonte esterna al negozio de quo.

Ed è proprio in tal senso che pare giovare la distinzione tra causa ed interesse.

Doveroso risulta, allora, il richiamo al fenomeno del collegamento negoziale.

Pertanto, il cd. negozio a valle, pur dotato di un assetto di interessi in concreto da perseguire, ed ovviamente purché reputato questo meritevole di tutela, rinverrà la propria causa, ovvero la propria ragione giustificativa, in un negozio a monte; quest’ultimo, dunque, rappresenta la cd. causa esterna del negozio a valle, che, nonostante la scissione tra titulus e modus adquirendi che qui verrebbe a verificarsi, di norma non consentita dal nostro ordinamento, mediante la cd. expressio causae, ne consente di affermare la piena validità.

Viene così a superarsi la sanzione della nullità per i detti negozi, la quale resta relegata ai fenomeni di assoluta mancanza di causa, ed a legittimarsi la figura del cd. adempimento traslativo, o anche detto prestazione isolata.

Ad ogni modo, merita rilevarsi che il concetto di interesse, e di meritevolezza dello stesso, assume rilevanza anche con riguardo ai negozi giuridici unilaterali.

In tema di negozi unilaterali inter vivos, sovviene, in primis, l’art. 1324 c.c., che, difatti, provvede ad estendere, sempre, bene inteso, nei limiti della compatibilità e sempre fatte salve espresse deroghe, anche a questi ultimi, la disciplina dettata in tema di contratti, e, quindi, la stessa clausola di meritevolezza di cui all’art. 1322, comma 2, c.c.

Ad ogni modo, ai fini del riconoscimento di una certa atipicità anche in ordine alla categoria degli atti unilaterali inter vivos, precipuo appare il riferimento agli artt. 1411, 1333 e 1336 del Codice Civile.

L’art. 1411 c.c., invero, introducendo lo schema del contratto a favore di terzi, consente la possibilità di una deviazione degli effetti del negozio da quello che ne è il destinatario tipico.

E’ qui espresso, invero, il riferimento all’interesse dello stipulante, come elemento necessario, ed al contempo valido, a giustificare la deviazione de qua.

Altresì, l’art. 1333 c.c., delineando lo schema di cd. proposta irrevocabile, provvede a tipizzare un contratto da cui scaturiscano obbligazioni, però, per il solo proponente e che, ad ogni modo, diverge rispetto ad i normali meccanismi di conclusione, incentrati, come noto, sul principio consensualistico.  Ma, in ogni caso, ciò che risulta maggiormente spingere verso il riconoscimento dell’ammissibilità anche di negozi giuridici unilaterali atipici, è l’estensione del meccanismo della proposta irrevocabile operata, rispettivamente dagli artt. 1336 e 1988 c.c., anche nei riguardi dell’offerta al pubblico e della promessa al pubblico.

Emerge, dunque, la rilevanza della meritevolezza anche nell’ambito dei negozi giuridici unilaterali.

Ciò, in particolare, sembra portare a risolvere, altresì, l’annoso, ed assai dibattuto, problema postosi in punto di ammissibilità di negozi gratuiti atipici.

Si tratta, cioè, di negozi non rientranti né nello schema tipico del contratto di compravendita, in quanto mancanti del necessario, a tal fine, corrispettivo, né nell’ambito della donazione, risultando del tutto privi dell’elemento soggettivo di questa, dato dall’animus donandi.

Ciò aveva portato, per lungo tempo, a propendere per l’inammissibilità dei negozi de quibus, se non ad inquadrarli nell’ambito della categoria delle cd. liberalità indirette.

Attualmente, al contrario, sembra doversi dare prevalenza alla tesi che reputa ammissibile tale figura, in quanto decisa a considerare la donazione non più l’unica forma possibile ed ammissibile di negozio gratuito.

Orbene, merita evidenziarsi che il concetto di meritevolezza, ovvero di interesse meritevole di tutela, non esaurisce il suo significato nell’ambito dei negozi, contratti o negozi giuridici unilaterali, inter vivos, ma assume valenza anche con riferimento ai negozi mortis causa.

Tuttavia, è da osservarsi che, se in ambito contrattuale l’autonomia negoziale, alla quale è strettamente legato il concetto di meritevolezza, pare massima, in materia successoria essa incontra notevoli limitazioni.

Ciò è a dirsi, anzitutto, con riguardo al testamento.

Invero, i connotati di tale istituto, nonché i numerosi limiti vigenti in materia, comportano che, con riguardo al testamento, possa parlarsi di atipicità unicamente con riferimento al suo contenuto.

Non risultano, difatti, ammissibili altre forme di delazione ereditaria, oltre al testamento ed alla legge, in virtù dell’espresso disposto di cui all’art. 457 c.c.

Si presenta, pertanto, radicalmente esclusa ogni forma di delazione convenzionale.

A ciò sovviene, peraltro, il divieto dei patti successori, testualmente sancito dall’art. 458 c.c., che comminando la sanzione della nullità per i patti successori istitutivi, dispositivi e rinunciativi, fa, tuttavia, espressamente salva la deroga prevista per il patto di famiglia, di cui ai neointrodotti  articoli 768 bis e seguenti.

Proprio il discorso attinente il divieto de quo, porta ad emergere l’esigenza di tenere sempre ben distinti i cd. negozi mortis causa dai cd. negozi post mortem; invero, per questi ultimi, l’evento morte non rappresenta causa, e cioè ragione giustificativa, del negozio stesso, bensì semplice elemento incidente sulla produzione degli effetti del negozio.

In tali termini si spiega, dunque, la validità da riconoscersi, secondo l’orientamento risultante ormai prevalente, alle donazioni “si moriar” o “cum moriar”.

Tornando al testamento, limiti in punto di atipicità sono da rinvenirsi, altresì, nel principio di personalità e di revocabilità del testamento, oltre che, come è ovvio, nel dovere di rispettare la cd. quota di legittima ed i diritti dei legittimari.

In ciò si spiega il divieto di testamento collettivo, posto, dall’art. 589 c.c., per le due forme del testamento congiuntivo e del testamento reciproco.        Questi, difatti, in quanto violazioni della necessaria unipersonalità del testamento, sarebbero da reputarsi nulli; non così, invece, per il cd. testamento simultaneo, pienamente ammissibile e valido.

Tuttavia, si è sopra evidenziata la possibilità di atipicità contenutistica del testamento.

Di contenuto atipico del testamento, inoltre, a ben guardare, risulta potersi parlare, non solo con riguardo alle disposizioni di carattere patrimoniale, ma anche con riferimento alle disposizioni di carattere non patrimoniale.

Invero, l’art. 587 c.c., sembra doversi leggere nel senso di consentire, non solo  l’ingresso, in un testamento, di disposizioni di carattere personale,(come, ad esempio, le disposizioni in tema di sepoltura), ma anche in quello di rendere possibile che tali disposizioni di carattere non patrimoniale costituiscano l’unico contenuto del testamento.

Con riferimento ai legati, invece, in quanto atti mortis causa a titolo particolare, l’autonomia negoziale riconosciuta appare di più ampia portata.

Sembrano, difatti, ormai pienamente ammesse figure di legati atipici, quali i legati contratto (nel cui ambito è, poi, inquadrabile il peculiare legato di fideiussione), i legati di posizione contrattuale o, ancora, i legati di nuova posizione contrattuale.

Si tratta, qui, di legati obbligatori; ovvero, legati atipici tout court.

Tuttavia, di atipicità può parlarsi anche con riferimento ai legati di specie; si tratta, in tal caso, di mera atipicità contenutistica (come, a titolo esemplificativo, per quanto riguarda il cd. legato di credito), possibile in quanto il contenuto del legato non risulta predeterminato, ai sensi dell’art. 649 c.c.


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