L’impugnazione del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto

L’impugnazione del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto

La S.C. con ordinanza n. 30685 del 26 gennaio 2017 (dep.ta il 20/06/2017) ha rigettato per inammissibilità il ricorso presentato da un’indagata avverso l’emissione del provvedimento di archiviazione del G.I.P. avendo valutato il fatto non punibile, ovvero non perseguibile per particolare tenuità del fatto, di cui al recente art. 131-bis c.p.p.

Come recita il codice di rito, il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto è impugnabile con ricorso per cassazione solo nei casi di nullità di cui all’art. 127, comma 5, c.p., per violazione delle regole formali del procedimento in camera di consiglio, per un difetto di contraddittorio, ossia nei confronti di un provvedimento definitivo e impugnabile.

Tuttavia risulta evidente che la norma che non consente il ricorso in Cassazione nei casi di lesioni degli interessi dell’indagata potrebbe ritenersi non conforme alla Costituzione (questione di costituzionalità non manifestamente infondata, relativamente all’art. 3 e 24 Cost. e all’art. 6 CEDU) e all’art. 2 del protocollo 7 CEDU: “Ogni persona dichiarata colpevole da un Tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione superiore. L’esercizio di tale diritto, ivi compresi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge“. Indubbiamente l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. presuppone un riconoscimento della commissione del fatto reato: “L’art. 131 bis c.p. ed il principio di inoffensività in concreto operano su piani distinti, presupponendo, il primo, un reato perfezionato in tutti i suoi elementi, compresa l’offensività, benchè di consistenza talmente minima da ritenersi “irrilevante” ai fini della punibilità, ed attenendo, il secondo, al caso in cui l’offesa manchi del tutto, escludendo la tipicità normativa e la stessa sussistenza del reato. (Fattispecie in tema di coltivazione di piante stupefacenti)“, Cass. pen.., Sez. 6, n. 5254 del 10/11/2015 – dep. 09/02/2016, Pezzato e altro, Rv. 26564201.

La lesione dell’interesse dell’indagata, però risulterebbe sussistente solo ed esclusivamente qualora il provvedimento di archiviazione fosse iscritto nel casellario. Infatti per la sentenza prima del dibattimento ex art. 469 c.p.p. la Cassazione, proprio per l’iscrizione nel casellario ha annullato la decisione, perchè presa senza il consenso delle parti (Sez. 2, n. 12305 del 15/03/2016 – dep. 23/03/2016, P.M. in proc. Panariello, Rv. 26649301: “… il potere di opposizione trova giustificazione nel possibile interesse delle parti ad un diverso esito del procedimento, potendo l’imputato, in particolare, mirare all’assoluzione nel merito o ad una diversa formula di proscioglimento onde evitare l’iscrizione nel casellario giudiziale della dichiarazione di non punibilità ex art. 131-bis c.p.“).

Il decreto di archiviazione, come sopra visto, non risulta impugnabile, e quindi lo stesso per la sua natura di provvedimento sempre provvisorio, per la possibilità di riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p.), non può ritenersi definitivo. Conseguentemente, il provvedimento di archiviazione non deve essere iscritto nel casellario giudiziario perché provvedimento non definitivo.

Invero, ai sensi dell’art. 414 c.p.p. l’ufficio del P.M. può chiedere l’applicazione di misura cautelare o l’emissione di altro provvedimento che implichi l’attualità di un procedimento investigativo nei confronti della stessa persona e per lo stesso fatto. L’autorizzazione alla riapertura delle indagini, rimuovendo gli effetti della precedente valutazione di infondatezza della notizia di reato, si pone, invero, giuridicamente come atto equipollente alla revoca.

La Cassazione ha affermato, pertanto, il seguente principio di diritto: “il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto non è ricorribile per cassazione, ad esclusione delle ipotesi previste nel comma VI dell’art. 409 C.P.P. (casi di nullità previsti dall’art. 127 V CO. C.P.P.) sia perché il provvedimento non risulta iscrivibile nel casellario giudiziale, trattandosi di provvedimento non definitivo, e pertanto viene a mancare l’interesse ad impugnare, non risultando il provvedimento lesivo di alcun interesse dell’indagato“.


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