L’incidenza della disciplina del creditore apparente nella fattispecie di truffa aggravata ex art. 640 c. 2 n. 1 c.p.

L’incidenza della disciplina del creditore apparente nella fattispecie di truffa aggravata ex art. 640 c. 2 n. 1 c.p.

Sommario: 1. I rapporti tra diritto penale e diritto civile: autonomia o integrazione? – 2. Brevi cenni alla disciplina giuridica del creditore apparente – 3. L’incidenza della buona fede del debitore nell’effetto liberatorio ex art. 1189 c.c. – 4. I’approdo ermeneutico a cui addivengono gli ermellini nella sentenza n. 39958 del 2018 – 5. L’applicabilità della disciplina del creditore apparente alla vicenda esaminata. Una nuova ricostruzione logica – 6. Considerazioni critiche e risvolti applicativi del caso in esame

 

1. I rapporti tra diritto penale e diritto civile: autonomia o integrazione?

Le profonde diversità fattuali che regolano la vita dei consociati, unita ad una superfetazione normativa altamente settoriale, ha portato gli studiosi, fin dall’epoca romana, a dividere il diritto in diverse branche. Tutto ciò, come facilmente intuibile, comportava notevoli riflessi in ordine al grado di incidenza che una branca del diritto poteva avere rispetto ad un’altra. Ogni settore, in particolar modo quello penalistico, era ritenuto un mondo indipendente ed autonomo rispetto agli altri, in piena aderenza ad una visione atomistica. Si consideri, infatti, che un risalente orientamento dottrinale di matrice tedesca assegnava al diritto penale una funzione puramente ancillare e repressiva rispetto alle altre branche del diritto[1].

L’indipendenza del diritto penale si può evincere, peraltro, dalla diversità dei principi che lo regolano, rispetto alle altre branche del diritto nonché, dalla maggiore incisività delle sue sanzioni. Nondimeno, questa prima ricostruzione, ancorata al presupposto secondo cui ogni condotta delittuosa sarebbe comunque sanzionabile anche dalle altre branche del diritto, è stata unanimemente rigettata dalla dottrina nella parte in cui negava al diritto penale un suo grado di autonomia[2].

Si ritiene, infatti, necessario osservare che l’autonomia del diritto penale non può giustificare una lettura atomistica delle norme che lo regolano, posto che anche quest’ultime fanno parte del più ampio mosaico normativo conosciuto come: ordinamento giuridico. Pertanto, nel corso della propria attività ermeneutica, l’interprete sarà chiamato a valutare il tessuto connettivo che lega una norma ad un’altra, anche se appartenete ad una branca del diritto diversa.

Si potrebbe obiettare che la considerazione appena espressa rischierebbe di appesantire eccessivamente il lavoro dell’interprete. A ben vedere, però, proprio la maggiore forza repressiva espressa dalla sanzione penale, rende imprescindibile una ricostruzione ermeneutica più ampia e non ancorata ad una interpretazione logico-sistematica circoscritta alla sola branca del diritto a cui la norma appartiene. In particolare, focalizzando l’attenzione sui fini che riguardano questa trattazione, si cercherà di rinvenire un punto di tangenza tra il diritto civile e il diritto penale, analizzandone, peraltro, le relative implicazioni.

Queste brevi premesse consentono, a questo punto, di valutare le implicazioni che possono avere le norme civili, sub species la disciplina del creditore apparente ex art. 1189 c.c., nella fattispecie di truffa aggravata.    Si vedrà, infatti, che la questione interpretativa appena richiamata, tutt’altro che teorica, conduce ad esiti profondamente diversi, tanto sul piano sostanziale quanto sul piano processuale, a seconda della l’applicabilità o meno della disciplina civilistica.

La problematica in esame desta, peraltro, una notevole importanza pratica se analizzata alla luce di una recente pronuncia della Suprema Corte. Tuttavia, prima di addentrarsi nel merito della questione, si ritiene indispensabile chiarire i presupposti e gli effetti della disposizione di cui all’art. 1189 c.c.

2. Brevi cenni alla disciplina giuridica del creditore apparente

Il nostro ordinamento ha recepito, in maniera ormai consolidata, il principio della necessaria giustificazione causale di ogni attribuzione o spostamento patrimoniale[3]. È stato osservato che il principio in esame porta in seno l’esigenza di salvaguardare la genuinità della circolazione e dello scambio di merci da quelle operazioni neutre; sterili sotto il profilo meramente funzionale. Per l’ordinamento, infatti, non avrebbe alcun senso giustificare un’attribuzione patrimoniale priva di un fondamento causale a sorreggerle, in quanto, dietro quella sterilità causale, potrebbe anche celarsi un intento illecito. Peraltro, non bisogna dimenticare che il fondamento causale delle operazioni negoziali e degli spostamenti patrimoniali, consente all’interprete di verificarne la sua conformità ai parametri e ai valori ordinamentali.

Nel solco di questo fenomeno, si incastra la peculiare fattispecie dell’indebito, che viene in rilievo allorquando un soggetto esegua una prestazione a cui non era obbligato[4]. Orbene, l’anomalia testè rappresentata, può dipendere dall’assenza di un rapporto obbligatorio sottostante alla prestazione eseguita; in questo caso si parla di indebito oggettivo, proprio per rappresentare la carenza della giustificazione causale della prestazione eseguita: l’obbligazione. Qualora, invece, il rapporto obbligatorio esistesse realmente, ma l’anomalia riguardi la qualità di debitore o di creditore, si suole discorrere di: indebito soggettivo[5]. L’istituto in questione, in particolare, mira a preservare il principio poc’anzi espresso, della necessaria giustificazione causale delle operazioni economiche, che in questo caso risultano viziate nei profili soggettivi. Non può infatti ritenersi “giustificata” una operazione suscettibile di valutazione economica, come l’adempimento dell’obbligazione, compiuta nei confronti di un soggetto diverso da quello legittimato.

Ed è proprio la seconda tipologia di indebito che deve essere analizzata con maggiore attenzione, dal momento che penetra, seppur in controluce, nella pronuncia della Suprema Corte. Nondimeno, prima di analizzare meglio il fenomeno, si ritiene opportuno precisare che la dottrina tende a dividere, ulteriormente, l’indebito soggettivo in due accezioni: ex latere accipientis ed ex latere solventis. È stato, infatti, precisato che <<quando chi è debitore adempie ad un soggetto che non è creditore o non è legittimato a ricevere, si verifica l’ipotesi di indebito soggettivo ex latere accipientis e si applica la disciplina contenuta nell’art. 2033 coordinata con la disposizione dell’art. 1189 c.c.>>[6]. Diversamente, invece, nel caso dell’indebito soggettivo ex latere solventis, ove l’adempimento viene eseguito da un soggetto che non riveste la qualifica di debitore, nei confronti di un soggetto che possiede la qualità di debitore.

Nonostante entrambe le fattispecie appartengano alla macro-figura dell’indebito soggettivo, ai fini che riguardano questa trattazione, ci si focalizzerà unicamente sull’istituto dell’indebito soggettivo ex latere accipientis. In particolare, ad essere attenzionata sarà la disciplina del creditore apparente, plasticamente racchiusa nella disposizione di cui all’art. 1189 c.c. Quest’ultima, invero, si sostanzia in un effetto liberatorio che la legge appresta al debitore che, ai sensi della norma sopra riportata, <<esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche… se prova di essere stato in buona fede>>.

Preliminarmente, è d’obbligo precisare che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1188 c.c., l’adempimento ad un soggetto diverso rispetto al creditore o all’adiectus solutionis causa, non libera il debitore, ad esclusione del caso in cui il creditore lo ratifichi o se ne approfitti. Da ciò discende che, salvo i casi previsti dal comma 2 dell’art. 1188 c.c., il debitore adempiente verso chi non è creditore[7], resta obbligato ad eseguire la propria prestazione; nondimeno, il principio di apparenza e di legittimo affidamento, implicano che il medesimo debitore venga liberato qualora adempia verso chi “apparentemente” si presenti come il proprio creditore o come suo rappresentante, ex art. 1189 c.c.[8].

Sul punto, inoltre, si ritiene utile richiamare una interessante pronuncia giurisprudenziale, ove è stato precisato che <<Il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera invece il debitore di buona fede, ai sensi dell’art. 1189 cod. civ., ma a condizione che il debitore, che invoca il principio dell’apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel “solvens” in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'”accipiens”>>[9].

Risulta agevole, dunque, sottolineare che la ratio ispiratrice della norma in esame si rinviene nella esigenza di salvaguardare il debitore dal compimento di eccessivi e tortuosi controlli sulla legittimazione del soggetto ricevente. Qualora il debitore fosse tenuto ad effettuare questi controlli, la cui sincronia con la clausola generale della buona fede è oltremodo discutibile, si avrebbe un inevitabile allungamento dei tempi richiesti per l’esecuzione della prestazione; ciò, in ultima analisi, si porrebbe in aperta distonia con le logiche di celerità e snellezza che regolano gli scambi moderni. Le considerazioni che precedono consentono, a questo punto, di affrontare uno dei requisiti richiesti dalla norma di cui all’art. 1189 c.c. per la configurabilità dell’effetto liberatorio sopra richiamato: la buona fede.

3. L’incidenza della buona fede del debitore nell’effetto liberatorio ex art. 1189 c.c.

Il requisito della buona fede, pertanto, si pone come condicio sine qua non della liberazione del debitore dall’obbligo di eseguire nuovamente la prestazione, e rafforza ulteriormente il ruolo che questa clausola generale ha nel nostro impianto normativo. Ma cosa intende la norma per buona fede? Invero, il quesito non è di agevole soluzione, dal momento che la stessa nozione di clausola generale, intesa da autorevole dottrina come valvola respiratoria dell’ordinamento giuridico, per sua natura muta al mutare del contesto in cui si inserisce.

Nondimeno, rimanendo saldamente ancorati all’istituto testé analizzato, il significato del termine “buona fede”, ai fini della liberazione del debitore dal vincolo obbligatorio, può rinvenirsi in un atteggiamento di particolare prudenza e accortezza del solvens nell’adempimento della prestazione, volto proprio a sincerarsi della genuinità dell’identità, o della legittimazione, del soggetto che si trova di fronte a ricevere la prestazione.

L’indiscutibile cogenza della clausola generale in esame, peraltro, risulta essere ulteriormente rafforzata dal suo fondamento costituzionale, pacificamente rinvenuto nell’art. 2 cost, che ne rafforza ulteriormente i suoi connotati solidaristici. È stato osservato, dunque, che <<il codice civile, pur considerando preminente l’interesse creditorio… ha ritenuto, all’art. 1175 c.c., di dover parificare la posizione del creditore a quella del debitore, imponendo, a creditore e debitore, un dovere di correttezza, da intendersi, ai sensi dell’art. 2 Cost., in un’ottica solidaristica che impone alle parti di comportarsi in modo altruistico sì da preservare… la sfera di interessi dell’interlocutore nei limiti di un sacrificio ragionevole…>>[10].

Siffatta costruzione logica, incastonandosi con il dovere di diligenza a cui il debitore è tenuto nell’adempiere la prestazione ex art. 1176 c.c., inserisce all’interno del concetto stesso di buona fede, una serie di comportamenti attivi e passivi, agganciati sempre all’impasse assiologico a cui la clausola generale fa riferimento. L’inserimento di questi ulteriori obblighi comportamentali e prudenziali, che di fatto innalzano gli standard comportamentali a cui il debitore è tenuto, va comunque valutato nei limiti della ragionevolezza; sarebbe, infatti, contrastante con il dovere solidaristico di buona fede, l’imposizione al debitore di nuovi e più stringenti obblighi comportamentali che trascendano le sue possibilità[11].

Sul punto, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che, alla base del disposto di cui all’art. 1189 c.c. vi è il principio dell’apparenza del diritto, a cui, tuttavia, fa da contraltare l’eventuale colpa del debitore. In particolare, la Cassazione chiarisce che l’effetto liberatorio per il debitore, non consegue per il sol fatto che, nell’adempiere la prestazione, egli abbia fatto ragionevolmente affidamento sul soggetto che “appariva” come creditore. È necessario, altresì, che non sussista alcuna colpa in capo solvens: <<per aver trascurato l’obbligo, derivante dalla stessa legge oltre che dall’osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile, e per essersi affidato alla mera apparenza>>[12].

Da un’attenta esegesi dell’art. 1189 c.c., inoltre, emerge pacificamente che qualora il debitore adempia in “buona fede” nei confronti di chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato dal vincolo obbligatorio, mentre, chi ha ricevuto indebitamente la prestazione è tenuto <<alla restituzione verso il vero creditore>>[13]. In altri termini, a fronte della liberazione del debitore, viene a costituirsi un nuovo obbligo del creditore apparente nei confronti del reale creditore. La disciplina dell’indebito soggettivo, invece, ai fini che riguardano questa trattazione, rileva sul piano dell’individuazione del soggetto legittimato a richiedere la ripetizione della prestazione; dal momento che, nel caso in cui l’affidamento del solvens dipenda da un fatto, anche potenzialmente illecito, riconducibile al creditore apparente, il vero accipiens potrà rivalersi su quest’ultimo con l’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c.

4. L’approdo ermeneutico a cui addivengono gli ermellini nella sentenza n. 39958 del 2018.

Nella sentenza in epigrafe, la Suprema Corte di Cassazione, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, elabora un principio di diritto a suo modo innovativo, ma caratterizzato da forti perplessità logico-giuridiche. La vicenda sottoposta al vaglio della Corte traeva origine da una condotta truffaldina dell’imputato consistita nell’attribuirsi una falsa identità presso l’Agenzia delle Entrate, al fine di ottenere un rimborso destinato ad un altro soggetto, e nel provare ad incassarlo presso un ufficio postale. Orbene, tra le varie ipotesi di reato contestate dalla Procura territorialmente competente, vi erano anche le fattispecie di cui agli artt. <<56 e 640 c.1 e 2 n.1 c.p (CAPO D) unificati sotto il vincolo della continuazione>>[14]. I giudici di piazza Cavour sono stati chiamati a valutare la legittimità proprio di quest’ultimo capo d’imputazione, che a dire della difesa si fondava sull’errata qualificazione giuridica della condotta posta in essere dal ricorrente, consistita nell’attribuirsi una falsa identità al fine di riscuotere presso un ufficio postale un rimborso “indebito”, in quanto spettante ad altro soggetto.

La difesa del ricorrente, invero, riteneva che pur nonostante gli artifizi ed i raggiri fossero stati indirizzati all’ente pubblico, il tentato pagamento presso nei confronti di un soggetto diverso rispetto a quello legittimato, avesse leso in realtà il privato, che di fatto aveva perso il proprio rimborso. Siffatto iter logico, corrobora l’assunto secondo il quale lo status di persona offesa, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere ricondotto al reale creditore della vicenda obbligatoria, ovvero un privato, in luogo dell’ente pubblico Agenzia delle Entrate.

Peraltro, la riqualificazione richiesta dalla difesa, da truffa aggravata contemplata all’art. 640 c.2 n.1 c.p. a truffa semplice ex art. 640 c.1 c.p., avrebbe comportato non solo il mutamento del titolo di procedibilità del reato, da ufficio a querela di parte; ma avrebbe, altresì, condotto all’emissione di una sentenza di “non luogo a procedere”, in relazione alla fattispecie in esame, per assenza proprio della querela come condizione di procedibilità.

5. L’applicabilità della disciplina del creditore apparente alla vicenda esaminata. Una nuova ricostruzione logica

Essendo, a questo punto, chiari i presupposti che rendono possibile l’effetto liberatorio a cui va incontro il debitore nella fattispecie indicata dall’art. 1189 c.c., bisogna chiedersi se la disciplina del creditore apparente possa applicarsi al caso concreto, oggetto della pronuncia della Suprema Corte. In particolare, occorre domandarsi se il pagamento del rimborso, che l’Ente pubblico era obbligato ad erogare, compiuto materialmente dall’ufficio postale, nei confronti di un soggetto diverso rispetto a quello legittimato, possa essere considerato come indebito soggettivo ex latere accipientis.

A ben vedere non sembrano esserci dubbi circa la riconducibilità del caso di specie alla fattispecie contemplata all’art. 1189 c.c., viste le forti similitudini del caso concreto con l’istituto in esame. In particolare, si evidenza che anche la Suprema Corte, forse inconsapevolmente, appella il reo come “apparente titolare del diritto di credito”; dunque, anche questa emblematica scelta lessicale induce a ritenere quest’ultimo come colui il quale, in base a circostanze univoche, appare legittimato a ricevere il pagamento.

In altri termini, seppur in maniera velata, anche la Corte sembra aderire a siffatta qualificazione giuridica. Tuttavia, occorre chiarire quanto ed in quale misura, gli artifizi e i raggiri posti in essere dal reo nei confronti dell’Ente erogatore, in qualità di debitore del rapporto obbligatorio, possano essere considerati come “circostanze univoche”, indispensabili per l’applicabilità della norma di cui all’art. 1189 c.c. In prima battuta preme segnalare che, nonostante il pagamento sia stato materialmente effettuato da un ufficio postale, la qualità di debitore permane comunque in capo all’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima, infatti, attraverso il rimborso consegnato al beneficiario fa insorgere in capo all’ufficio postale l’obbligo di pagare la cifra del rimborso al soggetto munito del titolo autorizzativo, analogamente a quanto avviene con gli assegni bancari.

La fattispecie in esame possiede, invero, forti analogie con il mandato di pagamento. Si evidenzia, infatti, che l’ufficio postale è tenuto ad eseguire materialmente la prestazione senza possibilità di sindacare né l’an né il quantum. Esso, infatti, rappresenta una longa manus dell’Ente, unico e solo soggetto obbligato al rilascio del rimborso e al pagamento, anche se con l’ausilio di un terzo.

Chiarito, dunque, che la qualità di debitore si rinviene unicamente in capo all’Agenzia delle Entrate, e non all’ufficio postale deputato al pagamento, si ritiene indispensabile analizzare la condotta tenuta dell’agente nei confronti dell’Ente. Nel caso in esame, infatti, appare quasi tautologico affermare che la condotta del reo, volta a attribuirsi un’identità fasulla al fine di conseguire indebitamente un rimborso dell’Agenzia delle Entrate spettante ad altro soggetto, possa avere quanto meno influito sulla libertà di autodeterminazione dell’Ente pubblico durante il rilascio del titolo[15].

Il mancato pagamento del rimborso indebito al reo, evitato solo grazie all’accuratezza dei controlli effettuati dall’ufficio postale prima di procedere al versamento, non incide sulla idoneità delle condotte a creare una vera e propria fictio ad hoc per l’Ente erogatore, in grado di far “apparire” il reo come reale creditore. Pertanto, tanto le condotte truffaldine tenute dal reo per ingenerare nel debitore pubblico la convinzione di essere il reale destinatario del rimborso; quanto la buona fede tenuta dal medesimo debitore, consistente nel verificare nei limiti del possibile l’identità del beneficiario, consentono di ritenere perfettamente applicabile la disciplina di cui all’art. 1189 c.c. al caso in esame.

Si ritiene, tuttavia, di dover fare chiarezza su quest’ultimo punto. Come visto in precedenza, la buona fede richiesta dall’art. 1189 c.c. è di stampo squisitamente soggettivo, da intendersi come volontà di rispettare e preservare anche la sfera giuridica altrui. Questo, pertanto, determina una serie di obblighi ulteriori per le parti[16], tesi a salvaguardare la controparte; nondimeno, come si è osservato, la portata di questi obblighi non è illimitata e trascendente rispetto alle possibilità delle parti. Se, infatti, fosse consentito alle parti di fissare sempre più obblighi e oneri comportamentali, ultronei rispetto alla vis ed alle capacità di ciascun obbligato, si andrebbe, paradossalmente, a violare lo stesso canone di buona fede. Non bisogna, difatti, dimenticare l’anima solidaristica che caratterizza la clausola generale della bona fide, emblematicamente racchiusa nell’art. 2 cost[17].

Orbene, rapportando le considerazioni fin qui esposte al caso di specie, risulta chiaro che alla base dell’errata individuazione del soggetto legittimato ad ottenere il rimborso, da parte dell’Agenzia delle Entrate, vi sono delle precise ed incisive condotte truffaldine. Il controllo sull’identificazione del beneficiario, a cui l’Ente era tenuta, non può estendersi fino al punto di ricomprendere le condotte illecite altrui: prevedendole e neutralizzandole. In caso contrario, non solo si caricherebbe l’Ente, e qualsiasi altro soggetto obbligato, a lunghi e articolati controlli, ma si violerebbe un fondamentale principio di civiltà giuridica: il principio di autoresponsabilità[18].

Il ragionamento seguito dai giudici di legittimità, tuttavia, segue una strada diametralmente opposta rispetto a quella tracciata. In particolare, è stato sostenuto che <<con il pagamento da parte dell’ufficio postale a favore del soggetto presentatosi come apparente titolare del diritto di credito, l’Agenzia delle Entrate non si sarebbe certo liberata dal proprio obbligo di rimborso a favore del suo (vero) creditore… ne consegue che l’ente pubblico è indubitabilmente soggetto che, in astratto, ha subito il danno dalla condotta posta in essere dall’agente>>[19], per cui, permane una responsabilità del reo per di truffa aggravata poiché commessa ai danni dello Stato.

Nondimeno, per le ragioni sopra riportate e motivate, non si ritiene di poter aderire alla ricostruzione ermeneutica fornita dalla Corte di Cassazione dovendosi, invece, opinare per l’applicabilità al caso in esame della disciplina del creditore apparente, e del suo conseguente effetto liberatorio per l’ente pubblico.

Ma quanto può incidere questa riqualificazione giuridica strettamente civilistica nel caso di specie, che indubbiamente possiede dei risvolti penali? La risposta a questa domanda risiede proprio nella sentenza esaminata[20]. Gli ermellini, infatti, ritengono il ricorso della difesa infondato e, corroborando in toto il percorso logico seguito dalla Corte d’Appello di Firenze, confermano la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 640 c.2 n.1 c.p. Tuttavia, applicando al caso di specie la disciplina di cui all’art. 1189 c.c., come si vedrà di qui a breve, l’esito sarebbe stato radicalmente differente: tanto sul versante processuale, quanto sul versante sostanziale.

6. Considerazioni critiche e risvolti applicativi del caso in esame

Ricostruire in questi termini la fattispecie in oggetto, non solo consentirebbe di ritenere liberata l’Agenzia delle Entrate dall’obbligo di ripetizione della prestazione nei confronti del suo (vero) creditore, con tutte le naturali ripercussioni per la finanzia pubblica; ma garantirebbe, altresì, un trattamento più mite al reo. Quest’ultimo, infatti, sarebbe chiamato a rispondere per truffa semplice ex art. 640 c.p., in luogo di quella aggravata di cui all’art. 640 c.2 n.1, poiché commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, con tutte le conseguenze in ordine alla procedibilità del reato.

Occorre sottolineare, altresì, che nel caso in esame non era stata presentata nessuna querela per truffa nei confronti dell’imputato, per il suo tentativo di incassare indebitamente il rimborso dell’Agenzia delle Entrate, da parte del reale destinatario del medesimo; ragion per cui, seguendo l’iter delineato dalla Corte di Cassazione, permarrebbe una responsabilità del reo per truffa ai danni dello Stato, la quale, essendo aggravata rimane procedibile d’ufficio. Aderendo, invece, alla ricostruzione fin qui offerta la conclusione sarebbe radicalmente diversa. In particolare, il rilascio del rimborso in buona fede nei confronti di chi “appare” creditore sulla base di circostanze univoche,  libera il debitore pubblico dal rapporto obbligatorio ai sensi dell’art. 1189 c. 1 c.c. Per cui, lo status di persona offesa avrebbe dovuto esser più correttamente ricondotto al privato cittadino, in qualità di reale creditore pregiudicato dal mancato rimborso. Quest’ultimo, infatti, è il titolare del bene giuridico leso dalla condotta, nonostante gli artifizi e i raggiri siano stati posti in essere nei confronti del debitore pubblico.

È necessario chiarire che una parte della giurisprudenza ritiene comunque integrata la fattispecie di truffa aggravata nel caso in cui gli artifizi e i raggiri siano stati realizzati nei riguardi di un Ente Pubblico[21]. Il reato di cui si discorre, secondo questa ricostruzione, avrebbe natura plurioffensiva; esso, infatti, lederebbe tanto il patrimonio della vittima, quanto la capacità di autodeterminazione della stessa, intesa come libera formazione del consenso[22].

Tuttavia, nell’individuazione della persona offesa del reato non si può prescindere dal valutare quale soggetto abbia realmente subito una deminutio patrimonii. Invero, gli artifizi e i raggiri considerati dalla norma di cui all’art. 640 c.p. sono rilevanti ai fini dell’individuazione della condotta illecita; tuttavia, il vero bene giuridico oggetto della norma si rinviene nella tutela del patrimonio. Non a caso, infatti, la fattispecie incriminatrice è collocata all’interno del Libro II, Capo II del codice penale, contenente proprio i delitti contro il patrimonio.

Peraltro, giova precisare che applicando la disciplina del creditore apparente al caso di specie, e conseguentemente l’effetto liberatorio per l’Ente pubblico, l’unico soggetto a subire la deminutio patrimonii sarebbe unicamente il privato. È stato osservato, infatti, che <<l’esigenza di tutelare la libertà del consenso non può spingersi fino a prescindere del tutto da una lesione del patrimonio della vittima>>[23].

Pertanto, si sarebbe dovuto riqualificare il fatto da truffa aggravata a truffa semplice, annullando senza rinvio, dal momento che quest’ultima ipotesi è procedibile solo a querela di parte. Appare dunque chiaro come l’applicabilità dell’art. 1189 c.c. nel caso in esame, incidendo sulla identificazione della persona offesa, può ribaltare completamente l’esito della pronuncia e, non di meno, offrire una lettura dei fatti in favor per il reo e più in linea alle norme civilistiche.

 

 

 

 


[1] Cfr. G. FIANDACA E. MUSCO, Diritto Penale Parte Generale, Zanichelli Editore, VII ed., Torino, 2014, p. 35 ss.
[2] G. FIANDACA E. MUSCO, op. cit., p. 35 ss.
[3] Cfr. P. PERLINGERI, Manuale di Diritto Civile, Edizioni Scientifiche Italiane, VI ed., Napoli, 2007, p. 235 ss.
[4] Cfr. P. PERLINGERI, op. cit., p. 232 ss.
[5] F. GAZZONI, Manuale di Diritto Privato OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 2015, Edizioni Scientifiche Italiane, XIX ed., Napoli, 2015
[6] P. PERLINGERI, op. cit., p. 232
[7] Sul tema della legittimazione “attiva” nel rapporto obbligatorio si veda C. M. BIANCA, Diritto Civile vol.- IV, l’obbligazione, ed. I, Giuffrè, Milano, 1990, p. 274 ss.
[8]  F. GAZZONI, op. cit
[9] Cass. Sez. III, 3/09/2005, n° 17742
[10] F. CARINGELLA, MANUALE RAGIONATO di diritto civile il manuale che stimola il pensiero critico, la logica giuridica e l’argomentazione interpretativa, DIKE Giuridica Editrice, I ed., Roma, 2019, p. 79
[11] Cfr. P. PERLINGERI, op. cit., p. 212 ss.
[12] Cass. Sez. III, 4/06/2013, n. 14028
[13] Art. 1189 comma 2 c.c.
[14] Cass., Sez. II, 5/09/2018, n° 39958
[15] Non è ostativo al riconoscimento della fattispecie di truffa il fatto che gli artifizi e i raggiri siano stati posti in essere nei confronti di un soggetto diverso rispetto a quello patrimonialmente leso. Sulla possibile divergenza tra “indotto in errore” e “persona offesa” vi è ormai una consolidata giurisprudenza che, a grandi mani, abbraccia siffatta possibilità. Si veda sul punto: Cass. Pen., Sez. II, 22/10/2013, n. 43143
[16] P. PERLINGERI, op. cit., p. 212
[17] Cfr. F. CARINGELLA, op. cit., p. 79
[18] Il principio richiamato è stato recentemente richiamato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di infortunio sul lavoro: Cass. Pen., Sez. IV, 07/09/2015, n. 36040; nonché in tema di assegno divorzile: Cass. Civ., Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287, a riprova della poliedricità e della importanza che siffatto principio riveste nel nostro ordinamento.
[19] Cass., Sez. II, 5/09/2018, n° 39958
[20] Si tenga presente che la fattispecie di truffa “semplice”, contemplata all’art. 640 c.1 c.p. è procedibile unicamente a querela di parte e che, nel caso di specie, il reale destinatario del rimborso dell’Agenzia delle Entrate non aveva mai presentato. Per maggiori info sul reato di truffa si rinvia al testo di F. MANTOVANI, Diritto Penale. Parte Speciale II: delitti contro il patrimonio, VII ed., CEDAM, Padova, 2018, p. 210 ss.
[21] Cass. Pen., Sez. II, 19/07/2017, n. 35638
[22] Cfr. R. GAROFOLI, Compendio di Diritto Penale Parte Speciale con il coordinamento di Stefano Cavallini, ed. V 2017-2018, Nel Diritto Editore, Bari, 2017
[23] R. GAROFOLI, op. cit., p. 615

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