L’incomprensibile impossibilità del “simultaneus processus” in caso di separazione e divorzio

L’incomprensibile impossibilità del “simultaneus processus” in caso di separazione e divorzio

Questo articolo nasce dalla mia diretta esperienza professionale, quindi, nasce “sul campo”. Siamo in tema di Diritto di Famiglia, precisamente in ambito di separazione coniugale.

Ho avviato cinque anni or sono un procedimento giudiziale di separazione in veste di patrocinatore del marito, ed ho dovuto affrontare svariate e complesse tematiche nel corso di questi travagliati anni di causa.

Qualche giorno fa, finalmente vi è stata la pubblicazione della Sentenza, ed ho dovuto constatare l’assoluta natura “pilatesca” di tale Provvedimento!

Come detto, in ballo vi erano svariate situazioni: la richiesta di una riduzione dell’assegno di mantenimento, la richiesta di una divisione pro quota di un immobile (diverso dalla casa familiare) in comproprietà tra i due coniugi, la richiesta della suddivisione dei beni della comunione, la richiesta della restituzione di una somma concessa dal mio assistito alla moglie in ossequio di un precedente accordo ormai decaduto.

Ho ritenuto fin dall’inizio che, trattandosi di situazioni assolutamente connesse al tema principale (ovvero la separazione coniugale), un Collegio Giudicante non avrebbe avuto alcun problema e nessuna remora a trattare e decidere il tutto.

Ahimè mi sbagliavo!

Viene pubblicato il Provvedimento, e scopro che i Giudici non vogliono andare oltre la pronunzia della separazione e la determinazione della misura dell’assegno di mantenimento.

In buona sostanza, due coniugi che si sono fatti la guerra per cinque anni, e che stanno proseguendo a farsi guerra in sede di divorzio, dovranno avviare ulteriori e distinte battaglie giudiziarie per suddividere i beni della comunione, suddividere un immobile in comproprietà, e regolamentare il “dare avere” di somme pregresse!

La domanda sorge spontanea: come può un cittadino avere fiducia della Giustizia quando la Giustizia, di fatto, fa il minimo indispensabile e lascia “rogne sospese” in capo al medesimo cittadino?

Ma soprattutto, quale spiegazione si può offrire ai clienti dinanzi a Sentenze che, persino noi Avvocati, non riusciamo a spiegare a noi stessi?

Indubbiamente, il Provvedimento in parola fa il paio con tante altre pronunzie di Cassazione che impongono tale atteggiamento “pilatesco” in caso di separazione o divorzio… Ma è pur vero che l’Italia non ha un sistema di Common Law, ed il precedente non è vincolante!

Ben potrebbe, quindi, un Tribunale decidere di “fare giurisprudenza”, ed iniziare ad inaugurare un filone nuovo che possa dare esaustiva risposta alle innumerevoli, multiformi, e travagliate questioni che inevitabilmente connotano i procedimenti di separazione e divorzio.

D’altronde, l’impossibilità del simultaneus processus addotta dal Provvedimento in esame e dalle pronunzie su cui lo stesso si fonda, ben può essere smentita…

Difatti, se non vi fosse la necessità di avviare un giudizio di separazione, non vi sarebbe neppure la necessità di discutere su divisione dei beni della comunione, divisione di un bene in comproprietà, regolamentazione di somme da dare o da restituire.

La connessione logica e giuridica tra le differenti, ma pur concatenate situazioni, è di una evidenza lapalissiana!

Ma per i Giudici del mio Foro, e per gli Ermellini, così non è!

Auspico che presto o tardi si possa invertire la rotta, e che si possa garantire la definizione di ogni vicenda conseguente e connessa alla separazione o al divorzio nell’ambito dello stesso e solo giudizio di separazione o divorzio.

Ne deriverebbe un miglior servigio che Giudici ed Avvocati possono rendere al cittadino, ed una graduale “riqualificazione” del Sistema Giustizia, sempre più incomprensibile a tutti!


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Avv. Ivana Consolo

Sono l'Avv. Ivana Consolo ed esercito la Professione Forense presso il Foro di Catanzaro dall'anno 2010. Mi sono laureata nell'anno 2007 presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, conseguendo il voto di 110/110 e Lode Accademica, con una tesi in Diritto di Famiglia dal titolo: "La capacità di discernimento del minore e la riforma dell'adozione". Il mio ambito di attività è costituito prettamente dal Diritto Civile in ogni suo settore. Lavoro in autonomia presso il mio Studio Professionale, sito in Catanzaro, Viale De Filippis n. 38; sono altresì Mediatore per la Società di Mediaconciliazione Borlaw. Da sempre ho una naturale abilità nella scrittura, e per questo sono qui, ad offrire a chi avrà la bontà di leggere, ciò che periodicamente redigo.

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