L’interrogatorio dell’indagato durante le indagini

L’interrogatorio dell’indagato durante le indagini

Il codice, prevede tre fondamentali modalità per mezzo delle quali gli inquirenti possono assumere informazioni da parte di colui che è incolpato di un reato: – nell’immediatezza e sul posto del commesso reato, ex art. 350 comma 5 c.p.p.; – possono raccogliere e verbalizzare dichiarazioni spontanee da parte dell’indagato, anche non sul posto e non nell’immediatezza ex art. 350 comma 7 c.p.p.; – possono procedere all’interrogatorio con le modalità e le forme prescritte dall’art. 64 c.p.p..

Nelle prime due ipotesi si tratta di modalità che non sono definibili correttamente quali interrogatorio e ne è vietata – nel primo caso – la verbalizzazione e l’utilizzazione delle dichiarazioni assunte, mentre nel secondo caso le spontanee dichiarazioni possono essere utilizzate solo in dibattimento se l’imputato riferisce dichiarazioni difformi. Con riferimento, invece, all’interrogatorio previsto ex art. 64 c.p.p., occorre anzitutto precisare che l’interrogatorio dell’indagato ovvero di colui che è sospettato di aver commesso un reato e nei confronti del quale vengono svolte le indagini, può essere effettuato solo ed esclusivamente alla presenza del difensore nominato; potrà trattarsi sia di un difensore nominato di ufficio o di un difensore nominato di fiducia dall’interrogato ma la presenza dell’avvocato è richiesta dalla legge a pena di nullità. Non può perciò verificarsi un interrogatorio o che all’indagato siano poste delle domande senza la presenza fisica del difensore accanto all’interrogato stesso. La presenza del difensore è innanzitutto garanzia del rispetto dei diritti della persona sottoposta ad interrogatorio ovvero delle disposizioni di legge ispirate al principio di non colpevolezza. Inoltre, colui che è sottoposto ad interrogatorio dovrà comparire libero anche se detenuto ovvero non potranno essergli applicate durante l’interrogatorio le manette o altri mezzi di costrizione, fatta salva naturalmente la tutela della sicurezza e dell’incolumità di coloro che partecipano all’interrogatorio. Inoltre, per specifica disposizione di legge, non possono essere utilizzati neppure con il consenso della persona interrogata metodi o tecniche atti ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti. Quindi non potranno in nessun caso essere utilizzate tecniche, metodi e medicamenti atti a sollecitare l’interrogato a rispondere alle domande. La disposizione citata è molto importante poiché vieta qualsiasi attività e tecnica (più o meno violenta o subdola) che potrebbe essere utilizzata per forzare e condizionare la volontà della persona sottoposta ad interrogatorio (e in tale contesto deve essere considerato tale anche il semplice divieto di esercizio di diritti tutelati dalla legge quali ad esempio quello dell’indagato di recarsi alla toilette o di bere e mangiare se l’interrogatorio si protrae per ore). Prima dell’inizio del vero e proprio interrogatorio, bisogna obbligatoriamente rivolgere all’indagato degli avvisi.

Egli dovrà infatti essere avvisato che: 1) Le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti; 2) Fatto salvo il dovere di dichiarare il vero in relazione alle proprie generalità, l’indagato sottoposto ad interrogatorio ha il diritto sancito per legge di mentire, non rispondere alle domande o rispondere solo ad una parte delle stesse; 3) Dovrà essere anche avvertito che se renderà dichiarazioni nei confronti la responsabilità di altri soggetti, ha il dovere di riferire il vero e che i nei confronti di tali soggetti assumerà la veste di testimone

A seguito di tali avvertimenti iniziali obbligatori per legge, inizierà il vero e proprio interrogatorio nel merito sempre che l’interrogato accetti di rispondere alle domande. È importante sottolineare, come detto, che non vi è nessun obbligo per l’indagato di rispondere alle domande che gli vengono rivolte e che non può essere utilizzato nessun metodo (medico, farmacologico, meccanico, di natura psicologica e/o ipnotica, violento o meno anche se accettato dalla persona sottoposta all’interrogatorio) per coortare la volontà della persona a cui sono sottoposte le domande. Il più delle volte nella pratica l’interrogatorio è delegato da parte del Pubblico Ministero ad un ufficiale di polizia giudiziaria, in genere molto preparato in virtù della conoscenza dettagliata degli esiti indagini preliminari svolte sino a quel momento. Conoscenza che non sarà sempre condivisa dal difensore e dall’indagato poiché potrà accadere che l’interrogatorio venga richiesto e fissato prima della conclusione delle indagini preliminari ovvero prima che vi sia la possibilità per il difensore di accedere al fascicolo delle indagini preliminari e fare copia degli atti (a seguito della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari disciplinato dall’articolo 415 bis c.p.p.). In ogni caso, al di là delle citate disposizioni di legge, bisogna ancora una volta sottolineare che l’interrogatorio è un adempimento particolarmente delicato delle indagini preliminari e che spesso è la prima occasione in cui l’incolpato potrà addurre importanti elementi a sua difesa fino a quel momento non toccati dalle indagini preliminari. Nello stesso tempo, però, bisogna anche tener presente che l’interrogatorio se non efficacemente condotto e affrontato dall’indagato e dal suo difensore potrà fornire agli investigatori nuovi elementi di indagine oltre che la conferma di elementi a carico sino a quel momento raccolti. Spesso prima ancora che un atto di indagine l’interrogatorio può considerarsi sotto tutti gli aspetti una vera e propria vicenda umana nella quale hanno fondamentale importanza l’approccio, le capacità, l’intelligenza, e l’empatia di coloro che vi partecipano.


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Pasquale Fornaro

Patrocinatore Legale presso P.A. Specializzato nelle professioni Legali presso L'Università degli Studi di Roma "G. Marconi" Laureato in Giurisprudenza presso L'Università degli Studi di Napoli "Federico II"

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