L’istituto dell’amministrazione di sostegno ed il rifiuto delle cure

L’istituto dell’amministrazione di sostegno ed il rifiuto delle cure

La legge 6/2004 ha modificato l’intero titolo XII, libro I del c.c., oggi titolato “Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia[1] inserendo, accanto all’interdizione e all’inabilitazione, un nuovo istituto a tutela dei soggetti deboli: l’amministrazione di sostegno.

Si tratta di uno strumento istituito per coloro che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Il soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, il coniuge, la persona stabilmente convivente, la parte dell’unione civile, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore o curatore, il pubblico ministero, nonché i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

La persona beneficiaria può anche designare, in previsione di una propria eventuale futura incapacità, il nome dell’amministratore di sostegno, il quale dovrà averne cura una volta verificatasi l’infermità o la menomazione.

Quanto alla necessità, o meno, dell’assistenza di un avvocato, la Corte di Cassazione[2] ha sottolineato che occorre valutare caso per caso.

Infatti, laddove venga in rilievo un’amministrazione di sostegno di tipo assistenziale, non appare necessaria l’obbligatorietà della difesa tecnica, considerando che il giudice interviene per dare attuazione all’interesse del singolo; diversamente, se l’amministrazione ha i caratteri della rappresentanza, che abbia anche minimamente lo scopo di restringere la sfera giuridica del destinatario, allora appare opportuno garantire la presenza del difensore.

Il giudice tutelare nomina l’amministratore di sostegno con un decreto che deve contenere l’indicazione: delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno, della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato, dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno, dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha, o può avere, la disponibilità, della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Nella scelta dell’amministratore di sostegno, occorre avere esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario, pertanto il giudice tutelare deve preferire, se possibile: il coniuge che non sia separato legalmente, la parte dell’unione civile, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado, il soggetto scelto dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata, non mancando di tener debitamente conto di un’eventuale designazione effettuata dallo stesso beneficiario; il giudice tutelare, nei soli casi di mancata designazione, ovvero in presenza di gravi motivi, può nominare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso da quello indicatogli dal beneficiario.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

A norma dell’art. 409 c.c.: “Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”. Da tale disposizione emerge che gli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in rappresentanza, ovvero in nome e per conto del beneficiario, saranno preclusi a quest’ultimo, mentre gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, nonché quelli che non sono riservati alla competenza esclusiva o parziale dell’amministratore di sostegno rimangono nella piena titolarità del beneficiario.

Il seguente art. 410 c.c., invece, prevede che “Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario (c.d. best interest) deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti”.

Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, secondo quanto dispone l’art. 412 c.c. “possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa”. Possono, altresì, essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno.

Il termine di prescrizione per le azioni di annullamento è di 5 anni e decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno.

Da quanto emerge dagli artt. 404 e ss. c.c., nonché dalla lettera dell’art. 1 della legge 6/2004[3], a differenza di quanto avveniva in passato, il legislatore non pone l’attenzione sulla protezione del patrimonio del soggetto debole, bensì sulla persona stessa e sulle sue esigenze.

La Cassazione[4] ha precisato che dalla disciplina dettata dalla L. n. 6 del 2004 emerge incontrovertibilmente l’intento del legislatore di salvaguardare nella massima misura possibile l’autodeterminazione del soggetto in difficoltà, attraverso il superamento concettuale del momento autoritativo, tradizionalmente connesso al divieto di compiere una serie più o meno ampia di attività, in correlazione all’accertato grado di incapacità, a favore di un’effettiva protezione della sua persona, che si attua prestando la massima attenzione alla sua sfera volitiva ed alle sue esigenze, in conformità al principio costituzionale del rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo.

Si tratta di un istituto flessibile, definito dalla Cassazione come “il vestito da cucire addosso al beneficiario”, che può tanto caratterizzarsi nella forma rappresentativa (come è proprio della tutela), quanto nella forma assistenziale (come avviene nella curatela).

Vista la sua natura proteiforme un certo orientamento ha auspicato ad una sostanziale abrogazione degli affini istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, ma la Corte Costituzionale[5] ha escluso la totale coincidenza degli istituti in parola valorizzando il dato emergente dall’art. 411, co. 4 c.c. secondo cui: “Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni”.

In seguito, la Corte di Cassazione[6] ha precisato i confini tra amministrazione di sostegno ed interdizione[7] stabilendo che, accanto ai criteri concernenti la gravità e la durata della malattia, nonché la natura e la durata dell’impedimento, deve necessariamente essere presa in considerazione il tipo di attività che deve porre in essere il beneficiario, in quanto: “ad un’attività minima, estremamente semplice, e tale da non pregiudicare gli interessi del soggetto – vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere, e per l’attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell’attività di sostegno nei suoi confronti – e, in definitiva, ad un’ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà l’amministrazione di sostegno” mentre dovrà trovare applicazione il più efficace strumento dell’interdizione “ove si tratti – sempre, ovviamente, che il soggetto si trovi in condizioni di abituale infermità che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi – di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l’esterno”.

Tale regola, però, non è l’unica strada da seguire nella scelta dell’istituto applicabile, infatti, sul punto è recentemente intervenuta la Cassazione[8] stabilendo che occorre tener conto anche delle capacità e dell’esperienza di vita maturata attraverso gli studi scolastici nonché dello svolgimento di attività lavorativa del soggetto cui applicare una delle suddette forme di protezione, pertanto “Non può essere interdetto il soggetto, affetto da un lieve ritardo mentale, che ha sì difficoltà nella gestione del grosso patrimonio economico lasciato in eredità, ma è riuscito a completare gli studi, ha lavorato per anni e vive una situazione sentimentale stabile”. Vi è più, è opportuno che si consenta a costui di concludere, con il supporto dell’amministratore di sostegno, anche atti di gestione ed amministrazione dell’ingente patrimonio posseduto, laddove dimostri di essere in grado di provvedere in forma sufficiente alle proprie quotidiane ed ordinarie esigenze di vita.

Ebbene, la Suprema Corte[9], nel delineare l’amministrazione di sostegno come strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto e diversificato dall’interdizione esclusivamente sotto il profilo funzionale, non esclude la possibilità di farvi ricorso anche in presenza di patologie particolarmente gravi, in tal modo prefigurando un criterio di scelta tra i due istituti imperniato sulla valutazione delle caratteristiche specifiche delle singole fattispecie e sulla considerazione delle esigenze da soddisfare di volta in volta, fermo restando, però, il carattere residuale dell’interdizione, riservata a quelle ipotesi in cui una diversa misura non spiegherebbe alcuna efficacia protettiva.

Sin dall’introduzione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno gli interpreti si sono interrogati sulla possibilità, o meno, per l’amministratore di compiere atti personalissimi ed in particolare, se fosse possibile per quest’ultimo negare il consenso alle cure mediche per conto del beneficiario.

Una premessa sul consenso nei trattamenti sanitari è d’obbligo.

Dalla lettura in combinato disposto degli artt. 32 e 13 Cost. emerge che la libertà personale, anche in materia di rifiuto dei trattamenti sanitari, purché non previsti come obbligatori per legge, è inviolabile, ciò in virtù del principio di autodeterminazione individuale, per tale motivo, il consenso[10] del paziente deve esistere sempre, dall’inizio e fino alla fine della cura, non essendo possibile alcun trattamento medico contro la volontà della persona.

Il principio di autodeterminazione terapeutica, espresso sia nella forma del consenso che negli speculari diritti di rifiuto del trattamento sanitario e di interruzione dello stesso, trova riscontro nell’art. 5 della Convenzione di Oviedo a norma del quale “Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso”, nonché nell’art. 35 del Codice di deontologia medica, secondo cui “Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente. Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all’art. 33. Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l’incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso. In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona. Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente.”

La tutela del diritto di scegliere liberamente se curarsi o meno è certamente coerente con la nuova dimensione del diritto alla salute, non inteso più come semplice assenza di malattia ma come stato di benessere fisico e psichico riguardante tutti gli aspetti della vita del paziente, anche quelli interiori, prendendo quale parametro di riferimento la percezione che ciascuno ha di sé e della propria vita di relazione con gli altri.

Chiarito ciò, si pone il problema relativo ai soggetti che non hanno la possibilità di esternare un rifiuto alle cure che possa dirsi dotato del carattere dell’attualità, perché impossibilitati.

Ebbene sul punto bisogna distinguere due ipotesi:

  1. quella in cui la persona sottoposta alle cure, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, abbia espresso, nella piena facoltà di intendere e di volere, la propria volontà in materia di trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche, nominando, altresì, una persona di sua fiducia che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni col medico e con le strutture sanitarie;

  2. e quella in cui la previa designazione del fiduciario non sia stata effettuata.

La problematica ha mostrato la lentezza dell’ordinamento italiano nell’intervento in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento.

Infatti, a distanza di molti anni dalla Convenzione di Oviedo, solo lo scorso 14 dicembre, il Senato ha approvato il disegno di legge in materia di d.a.t., prima di questo momento la situazione è stata affrontata dai giudici della Corte di Cassazione.

Quanto alla prima ipotesi la Suprema Corte[11] ha ammesso la possibilità che il soggetto interessato designi una persona di propria fiducia in vista di un eventuale e futuro stato di incapacità, affinché quest’ultima, secondo quanto stabilito nell’atto di designazione, possa manifestare la volontà del beneficiario anche con riferimento ai trattamenti medici; pertanto la designazione è valida ma non produce effetti finché non si verifichi lo stato di incapacità del soggetto designante.

Invece, quanto alla seconda ipotesi, ossia laddove il paziente versi in stato vegetativo permanente e non abbia provveduto, quando era cosciente, a designare un amministratore cui affidare le proprie decisioni in materia di trattamenti di fine vita, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte nel noto caso Englaro[12], il giudice deve verificare, in primo luogo, il c.d. best interest[13] del soggetto sottoposto alle cure e, in secondo luogo, la sua volontà presunta, tenendo in debito conto la personalità, lo stile di vita, le inclinazioni, i valori di riferimento e le convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche del paziente, nominando, quale suo rappresentante, la persona che più di tutte possa ricostruire la sua volontà.

Considerando la delicatezza dell’argomento, sin dall’introduzione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, si è auspicato un intervento legislativo che regolasse sia il consenso informato nella sua accezione di rifiuto informato, sia le dichiarazioni anticipate di trattamento, intervenendo, in particolare, nei casi in cui il paziente non sia (più) in grado di manifestare la sua volontà.

Ebbene tale intervento può dirsi “in corso di elaborazione” in quanto, come già anticipato, il 14 dicembre del 2017 il Senato ha definitivamente approvato il seguente disegno di legge:

1. Consenso informato.

La presente legge, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico. Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono l’équipe sanitaria. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo.

Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefìci e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l’eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l’accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.

Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell’équipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla.

Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.

Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei princìpi di cui alla presente legge, assicurando l’informazione necessaria ai pazienti e l’adeguata formazione del personale.

La formazione iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie comprende la formazione in materia di relazione e di comunicazione con il paziente, di terapia del dolore e di cure palliative.

È fatta salva l’applicazione delle norme speciali che disciplinano l’acquisizione del consenso informato per determinati atti o trattamenti sanitari.

2. Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita.

Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un’appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.

Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.

Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

3. Minori e incapaci.

La persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all’articolo 1, comma 1. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà.

Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità.

Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell’articolo 414 del codice civile è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l’interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignità.

Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo da quest’ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.

Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l’amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all’articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.

4. Disposizioni anticipate di trattamento.

Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.

L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile.

Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5 dell’articolo 3.

Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.

Le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l’indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare della possibilità di redigere le DAT in base alla presente legge, anche attraverso i rispettivi siti internet.

5. Pianificazione condivisa delle cure.

Nella relazione tra paziente e medico di cui all’articolo 1, comma 2, rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l’équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.

Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia sono adeguatamente informati, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, in particolare sul possibile evolversi della patologia in atto, su quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, sulle possibilità cliniche di intervenire e sulle cure palliative.

Il paziente esprime il proprio consenso rispetto a quanto proposto dal medico ai sensi del comma 2 e i propri intendimenti per il futuro, compresa l’eventuale indicazione di un fiduciario.

Il consenso del paziente e l’eventuale indicazione di un fiduciario, di cui al comma 3, sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare, e sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.

Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 4.

6. Norma transitoria.

Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge.

7. Clausola di invarianza finanziaria.

Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni della presente legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Relazione alle Camere.

Il Ministro della salute trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dall’anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull’applicazione della legge stessa. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero della salute.


[1] Prima della novella il titolo era “Dell’infermità di mente, dell’interdizione e dell’inabilitazione

[2] Sentenza 29 novembre 2006 n. 25366

[3] A norma del quale tale legge ha la finalità di “tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto e in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.

[4] Sentenza 12 giugno 2006, n. 13584

[5] Sentenza 9 dicembre del 2005 n. 440

[6] Sentenza 12 giugno 2006 n. 13584

[7] Al di là del dato evidente secondo cui l’amministrazione di sostegno può essere applicata anche nel caso di semplice infermità fisica, dato non riscontrabile nell’art. 414 c.c. Persone che possono essere interdette “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.”

[8] Sentenza 11 settembre 2015, n. 17962

[9] Sentenza n. 440 del 2005

[10] Il consenso deve essere:

  • PERSONALE: espresso dal titolare del diritto alla salute o da colui che intende sottoporsi al trattamento sanitario, eccettuati i casi di incapacità previsti dal legislatore, ricorrendo i quali è possibile che il consenso venga prestato dal rappresentante legale;

  • LIBERO: espressione della libera autodeterminazione del paziente immune da vizi rilevanti secondo la disciplina civilistica sulla volontà;

  • ATTUALE: ossia concomitante al trattamento o ad esso preventivo;

  • CONCRETO: cioè non deve essere meramente ipotetico ma deve essere espresso in relazione ad uno specifico trattamento in fieri;

  • INFORMATO: cioè scaturente da un’adeguata informazione in relazione agli effetti che possono derivare dal trattamento o dal suo rifiuto;

  • REVOCABILE: permettere, cioè, che il paziente rinunci alle cure iniziate.

[11] Sentenza 20 dicembre 2012, n. 23707

[12] Sentenza 16 ottobre 2007, n. 21748

[13] Migliore interesse del soggetto debole cui fa riferimento l’art. 410 c.c.


Bibliografia

F. Alessandro “Amministrazione di sostegno. Casistica e formule” GIUFFRE’ EDITORE

M. Fratini “Compendio di diritto civile” – NEL DIRITTO EDITORE

M. Santise “Coordinate ermeneutiche di diritto civile” – GIAPPICHELLI EDITORE


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