L’istituto scolastico risponde anche degli infortuni antecedenti l’inizio delle lezioni

L’istituto scolastico risponde anche degli infortuni antecedenti l’inizio delle lezioni

Cass. civ., sez. II, 19 Luglio 2016, n. 14701

La responsabilità della scuola per le lesioni riportate da un alunno minore all’interno dell’istituto in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell’orario delle lezioni, ove ne sia consentito l’ingresso anticipato nella scuola, sussistendo l’obbligo delle Autorità scolastiche di vigilare sul comportamento degli scolari per tutto il tempo in cui essi si trovano legittimamente nell’ambito della scuola.

Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione, in accoglimento dell’impugnazione proposta dalla madre dell’alunno vittima del sinistro, annulla con rinvio la sentenza emessa dalla Corte di Appello dell’Aquila in data 6 dicembre 2012.

Il Collegio abruzzese aveva escluso la responsabilità dell’istituto, rilevando che il Ministero convenuto aveva fornito idonea prova liberatoria in conformità con quanto disposto dall’ultimo comma dell’articolo 2048 c.c..

Nello specifico, il convincimento del Giudice di merito si fondava sulla circostanza che il danno subito dall’alunno si era verificato prima dell’inizio delle attività scolastiche, in una fascia oraria in cui era l’Ente comunale a gestire i servizi pre-scuola.

Oltre a tale argomento di natura “fattuale-cronologica”, la Corte d’Appello motivava la propria decisione anche sulla base di un profilo schiettamente giuridico, fornendo una peculiare ricostruzione della responsabilità dell’istituto scolastico per le lesioni riportate dall’alunno minore.

Secondo l’impugnata sentenza, quando uno scolaro riporta una lesione nel periodo in cui è affidato alla scuola, può realizzarsi tanto una responsabilità extracontrattuale quanto una di matrice contrattuale.

Il discrimen tra le due ipotesi andrebbe ravvisato nella capacità della parte attrice di assolvere l’onere probatorio proprio di ciascuna forma di responsabilità, restando comunque fermo che in entrambi i casi debba essere l’attore a dimostrare i presupposti della fattispecie.

E’ proprio tale ultimo profilo di diritto, puntualmente censurato attraverso il terzo motivo del ricorso proposto dalla madre dell’alunno, a non essere condiviso dalla Corte di Cassazione.

Quest’ultima, riprendendo un proprio recente orientamento, ribadisce che <<dall’iscrizione alla scuola, deriva, a carico di essa, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue manifestazioni>>.

Al fine di adempiere tale obbligazione, è incontroverso che l’istituto debba vigilare sull’idoneità dei luoghi, e predisporre le misure necessarie per garantire una corretta e sicura fruizione dell’ambiente scolastico.

Tanto premesso, la Corte di Cassazione ribalta le conclusioni cui era giunta la Corte d’Appello abruzzese, affermando expressis verbis che <<spetta all’amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto dannoso >>.

Quanto affermato dalla Suprema Corte, peraltro, sembra fornire un indiretto avallo al dominante indirizzo dottrinario che colloca la responsabilità nascente dall’art. 2048 c.c. tra le ipotesi di responsabilità aggravate, caratterizzate da un più accentuato favor verso il danneggiato rispetto a quanto previsto dal tradizionale modello aquiliano delineato dall’art. 2043 c.c..

Tornando al caso di specie, gli Ermellini ritengono che la responsabilità della struttura scolastica sia configurabile anche ove l’incidente si sia verificato al di fuori dall’orario delle lezioni, essendo sufficiente che sia consentito agli alunni l’anticipato ingresso nella scuola o la successiva sosta.

Come affermato già nella risalente Cass,. 19 febbraio 1994, n. 1602, infatti, <<sussiste l’obbligo delle Autorità’ scolastiche di vigilare sul comportamento degli scolari per tutto il tempo in cui costoro vengono a trovarsi legittimamente nell’ambito della scuola fino al loro effettivo licenziamento>>

Alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate, la Suprema Corte ritiene che la responsabilità della scuola scatta dal momento in cui il minore si reca all’interno della struttura dove c’è del personale addetto al controllo dei giovani studenti; ciò anche laddove le lezioni non abbiano ancora avuto inizio.


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Josè Criscuolo

Laureato nel 2012 in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con una tesi in diritto amministrativo. In seguito svolge il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato di Napoli. Nel 2014 consegue il diploma di specializzazione per le Professioni Legali e ottiene l'abilitazione all'esercizio della professione forense. Attualmente è iscritto all'Ordine degli avvocati di Torre Annunziata

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