Lo screenshot di una pagina web è prova documentale: lo afferma la Corte di Cassazione

Lo screenshot di una pagina web è prova documentale: lo afferma la Corte di Cassazione

Chi, al giorno d’oggi, non si diletta – quasi quotidianamente – a “screenshottare” pagine web dal proprio smartphone o dal proprio computer? Ecco, quei ‘fermo-immagine’ possono formare piena prova documentale in un processo, anche se la relativa stampa è priva di certificazione di conformità.

È quanto emerge dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione che in data 16 gennaio 2018 ha chiarito come, in tema di prova documentale, il documento legittimamente acquisito in copia è soggetto alla libera valutazione da parte del giudice, potendo assumere pieno valore probatorio, anche se privo di certificazione ufficiale di conformità e pur se l’imputato ne abbia disconosciuto il contenuto.

Ogni documento, quindi, viene messo al vaglio della libera valutazione da parte del giudice terzo, anche uno screenshot acquisito da una pagina web. La decisione, emessa dalla V Sezione nell’udienza del 16/01/2018, e depositata il 22/02/2018, è già pronta a creare un precedente giurisprudenziale non di poco conto.

Nel caso di specie, l’innovativo principio ha preso le mosse dal caso che vedeva coinvolto un amministratore locale, il quale lamentava diffamazioni nei suoi confronti da parte del presunto autore di articoli pubblicati su una testata giornalistica online.

Il giornalista, condannato in primo grado, ma assolto in appello, sosteneva la sua impunibilità sulla base della mancata riconducibilità alla sua firma degli articoli incriminati.

I giudici di prime cure avevano in un primo momento ritenuto inattendibile la documentazione prodotta dalla difesa perché priva di certificazioni ufficiali che ne accertassero la provenienza e l’autenticità. Per la Corte di Cassazione, invece, “la possibilità di acquisire un documento e di porlo a fondamento della decisione prescinde dal fatto che provenga da un pubblico ufficiale o sia stato autenticato”.

Perché? “Qualsiasi documento legittimamente acquisito è soggetto alla libera valutazione da parte del giudice ed ha valore probatorio, pur se privo di certificazione ufficiale di conformità e pur se l’imputato ne abbia disconosciuto il contenuto (Sez. 2, n. 52017 del 21/11/2014 Rv. 261627).

Insomma, ogni documento – anche la stampa di una pagina web – potrebbe costituire piena prova documentale ai sensi dell’art. 234 del codice di procedura penale.


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Giulio Serafino

Avvocato e Giornalista pubblicista con laurea conseguita presso l'Università del Salento con tesi in Diritto Amministrativo dal titolo "Demanio marittimo e idrico e procedimenti concessori tra Diritto nazionale ed europeo". Collaboratore dello Studio Legale Associato "Pietro Quinto" di Lecce e consulente legale di Amministrazioni locali.

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