Lo smart worker ha diritto ai buoni pasto?

Lo smart worker ha diritto ai buoni pasto?

Premessa

La diffusione dell’emergenza epidemiologica causata dal Covid-19 ha portato il Governo ad incentivare l’impiego, da parte delle aziende, dello smart working, al fine di far fronte alla necessità di ridurre la circolazione dei lavoratori e tutelare la salute pubblica, riducendo i contagi.

Il Decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 1° marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Sars – CoV – 2, è intervenuto sulle modalità di accesso allo smart working, prevedendo la possibilità, per i datori di lavoro, di applicare il lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dagli articoli da 18 a 23 della legge del 22 maggio 2017, n. 81, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

L’art. 19 della Legge n. 81 del 2017, nello specifico, prescrive la forma scritta per gli accordi relativi alla modalità di lavoro agile, che hanno la funzione di disciplinare l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali e di individuare, altresì, i tempi di riposo del lavoratore, nonché le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare il diritto alla disconnessione del lavoratore.

Le misure sono state confermate anche con i provvedimenti successivi, da ultimo con il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, che raccomanda il massimo utilizzo, da parte delle imprese, di modalità di lavoro agile, per tutte le attività che possono essere svolte dalla propria abitazione.

La mancata sottoscrizione dei richiamati accordi, tuttavia, ha lasciato privi di regolamentazione alcuni aspetti della prestazione lavorativa, tra i quali anche la gestione dei buoni pasto erogati ai dipendenti prima dell’attivazione dello smart working.

La disciplina dei buoni pasto

Il buono pasto è un beneficio attribuito dal datore di lavoro al dipendente, con la finalità di consentire a quest’ultimo di conciliare le esigenze di servizio con quelle personali, agevolando la fruizione dei pasti nei casi in cui non sia previsto un servizio mensa. La disciplina dei buoni pasto è contenuta nel DM del 7 giugno 2017 n. 122 che all’art. 1, lett. a, definisce l’attività di emissione di buoni pasto quale attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa aziendale.

I buoni pasto erogati al dipendente non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, così come sancito dall’art. 51, comma 2, lett. C, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Si tratta infatti di erogazioni di carattere assistenziale, assimilabili alle prestazioni di welfare aziendale.

Quanto alla spettanza dei buoni pasto, occorre rilevare che non sussiste un generalizzato diritto del lavoratore a percepirli. La loro corresponsione, infatti, è obbligatoria per il datore di lavoro soltanto laddove sia espressamente prevista dalla contrattazione collettiva, oppure all’interno del contratto individuale. Al di fuori di questi casi, l’erogazione rimane a discrezione del datore di lavoro.

La fruizione dei buoni pasto, secondo l’art. 4, comma 1, lett. c del DM 7 giugno 2017 n. 122, può essere riconosciuta anche quando il lavoratore termini il proprio turno di lavoro prima dell’orario di pranzo o di cena, ma i tempi di percorrenza tra il luogo di lavoro e la propria abitazione non gli consentano di raggiungere quest’ultima entro l’orario dei pasti

Ad ogni modo, ai sensi delle leggi ad oggi in vigore, l’erogazione dei buoni pasto risulta connessa alle ipotesi di esecuzione della prestazione lavorativa in azienda, in quanto lo stesso DM del 7 giugno 2017 n. 122 chiarisce che essa è finalizzata a consentire al beneficiario di conciliare le esigenze di servizio con quelle personali, agevolando la fruizione del pasto nei casi in cui non sia previsto un servizio mensa. Da questa circostanza, tuttavia, non discende necessariamente che il lavoratore che si trovi a lavorare da casa, debba fare a meno del bono pasto.

Occorre dunque affrontare il tema relativo alla sussistenza o meno di un diritto in capo ai lavoratori in smart working di ricevere i buoni pasto durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

I buoni pasto nel lavoro agile

A tal proposito pare opportuno richiamare l’art. 20 della l. n. 81 del 2017, che al primo comma riconosce che: “il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”.

Il legislatore pone quindi il divieto di riservare ai lavoratori in smart working, condizioni di lavoro inferiori rispetto a quelle applicate agli altri lavoratori dalla contrattazione collettiva.

Occorre ricordare che la disciplina del lavoro agile è rimessa agli accordi collettivi e/o individuali, che disciplinano i diversi aspetti economici del rapporto di lavoro, tra i quali i buoni pasto. Sul punto si rileva che alcuni accordi aziendali riconoscono esplicitamente il diritto del lavoratore a percepire i buoni pasto anche nel caso dello smart working, altri, invece, escludono tale possibilità.

In assenza degli accordi relativi alla modalità di svolgimento del lavoro agile, il richiamato art. 20 della l. n. 81 del 2017 rappresenta l’unico riferimento normativo di cui tenere conto nell’elaborazione delle modalità e dei trattamenti economici da riservare ai lavoratori in smart working.

In ossequio al divieto di riservare ai lavoratori in smart working un trattamento inferiore rispetto a quello applicato ai lavoratori che svolgono le mansioni in azienda, potrebbe sostenersi che quei lavoratori che percepivano il ticket già prima di iniziare a lavorare in modalità agile, debbano mantenere il diritto all’erogazione, in considerazione del fatto che lo smart working rappresenta semplicemente una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.

Inoltre, occorre considerare che l’erogazione dei buoni pasto rappresenta un beneficio riconosciuto spontaneamente dal datore di lavoro ai dipendenti. In materia di trattamenti di miglior favore fondati sulla spontaneità del datore e reiterati nel tempo a favore di una categoria di dipendenti o dell’intera compagine aziendale, tanto da determinare nei lavoratori la ragionevole aspettativa della loro continuità, la giurisprudenza maggioritaria ha sancito che essi non possono essere revocati per atto unilaterale del datore di lavoro.

La situazione emergenziale causata dalla diffusione del Covid-19, tuttavia, ha modificato le modalità di ricorso a questa forma di lavoro. In precedenza, infatti, la scelta di ricorrere al lavoro agile era legata a diverse esigenze, atte a garantire, per il lavoratore, la possibilità di conciliare il tempo di lavoro con la vita privata. Con il diffondersi della pandemia, invece, si è assistito ad un ricorso massiccio alla modalità di lavoro agile, portando le aziende a prediligere questa modalità di lavoro, ove possibile.

Nella situazione emergenziale in corso, infatti, la circostanza di lavorare da casa non equivale ad una autonoma gestione, da parte del dipendente, dello spazio e del tempo di lavoro. Il lavoratore infatti, considerata la prescrizione di rimanere a casa, non può determinare autonomamente il luogo ove rendere la prestazione lavorativa, né la sua collocazione temporale.

La questione relativa ai buoni pasto è emersa anche nell’ambito del pubblico impiego. In proposito, la Funzione Pubblica, nella circolare del 1° aprile 2020, n. 2, ha chiarito che il personale in smart working non ha automaticamente diritto all’erogazione dei buoni pasto, in quanto si tratta di una determinazione di competenza delle singole amministrazioni, su confronto con le organizzazioni sindacali.

Conclusioni

In ultima analisi, la tematica si presta, allo stato attuale ed in assenza di chiarimenti, a varie, ed anche opposte, interpretazioni.

Il carattere assistenziale del buono pasto, infatti, comporta che il suo riconoscimento sia legato all’effettiva fruibilità della mensa aziendale ed alla connessa necessità di espletare l’attività lavorativa nei locali aziendali. Per poterne ipotizzare l’estensione anche ai lavoratori che eseguono la prestazione lavorativa presso la propria abitazione, occorrerebbe, pertanto, una specifica previsione contrattuale o normativa che svincoli il riconoscimento dei buoni pasto dall’elemento della fruibilità, o meno, del servizio di mensa aziendale.


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Federica Sansalone

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