Lo stalking giudiziario

Lo stalking giudiziario

Cos’è lo stalking giudiziario?

Il mettere in atto delle persecuzioni, vendette, molestie e quant’altro, che si materializzano nelle aule dei Tribunali, ha dato vita ad una nuova figura di reato denominata stalking giudiziario.

Tale fattispecie è prevista e punita dall’art. 612 bis del Codice Penale, che disciplina il reato di ‘atti persecutori’ in generale.

Attraverso lo stalking giudiziario si vuole solo soddisfare un interesse personale di persecuzione della vittima o di un suo familiare, con reiterate azioni riproposte nel tempo, civili o penali, dettate da odio, vendetta, rivalità, invidia, interessi economici, interessi ereditari o per pura perversione mentale mirante (mania di persecuzione o intesa di sfida), a dare fastidio, ad arrecare danno in vari modi, a molestare, al fine di modificare le abitudini e il tenore di vita della vittima, farle perdere il lavoro, la salute, portarla all’esaurimento psicofisico. Tutto ciò si concretizza con la calunnia.

Le sentenze di condanna per stalking giudiziario sono ancora limitate e sostanzialmente relative alle diatribe tra coniugi in fase di separazione o divorzio dove non è infrequente che l’uno subissi l’altro di querele ed azioni giudiziarie, anche infondate, allo scopo di ottenere condizioni più favorevoli. Il principio, tuttavia, è estensibile a qualsiasi controversia (ex partner, condomini e così via). Per tale motivo è legittimo attendersi un’evoluzione giurisprudenziale sul punto.

Strumentalizzare l’attività inquirente al fine di precostituirsi uno strumento difensivo o per tenere sotto controllo le lamentele giudiziarie mosse, così come la proposizione reiterata di denunce ed esposti, ben possono integrare il delitto di stalking.

A chiarirlo è la sentenza della Corte di cassazione numero 50438/2017 del 6 novembre 2017.

Le condotte persecutorie poste in essere dallo stalker erano state accertate in giudizio come sistematiche e varie e avevano correttamente legittimato il divieto di avvicinamento.

L’imputato, oltre ad aver posto in essere dei comportamenti idonei a integrare stalking giudiziario, aveva infatti compiuto una serie di azioni per impedire alle sue vittime l’uso esclusivo di una strada sulla quale era in corso tra di loro una controversia civilistica. In particolare, aveva sparso chiodi, imbrattato le pareti, collocato massi davanti al cancello ed era arrivato addirittura ad aggredire le vittime verbalmente e fisicamente.

Il tentativo dello stalker di veder cancellata la misura cautelare del divieto di avvicinamento è quindi caduta nel nulla: i suoi atteggiamenti non sono fatti episodici e isolati “ascrivibili a modeste questioni di “cortile” tra vicini”, anche a prescindere dalla sussistenza dello stalking giudiziario.


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Maria Giovanna Bloise

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