Lo svolgimento dell’udienza preliminare e le prospettive di riforma

Lo svolgimento dell’udienza preliminare e le prospettive di riforma

Sommario: 1. Funzioni della fase dell’udienza preliminare – 2. Gli adempimenti che precedono l’udienza preliminare – 3. Ipotesi eccezionale di accesso all’udienza preliminare – 4. La costituzione delle parti – 5. Lo svolgimento dell’udienza – 6. Impossibilità del giudice di decidere allo stato degli atti: le indagini su iniziativa del giudice e l’attività di integrazione probatoria del giudice – 7. La modifica dell’imputazione – 8. Decisione – 8.1. Il decreto che dispone il giudizio e la formazione del fascicolo per il dibattimento – 8.2. La sentenza di non luogo a procedere – 8.3. L’impugnazione contro la sentenza di non luogo a procedere – 8.4. La revoca della sentenza di non luogo a procedere – 9. Diverse pronunce che danno luogo ad epiloghi anticipati del procedimento – 10. Prospettive di riforma

 

1. Funzioni della fase dell’udienza preliminare

Nel procedimento ordinario la fase delle indagini preliminari si conclude con la richiesta scritta di rinvio a giudizio dell’indagato formulata dal pubblico ministero. Ciò comporta il passaggio alla fase dell’udienza preliminare e, al contempo, il transito dal “procedimento penale” al “processo penale” dacché, con la formulazione della richiesta di rinvio a giudizio, il pubblico ministero esercita l’azione penale. Ne deriva che la funzione principe dell’udienza preliminare è proprio quella di assicurare che un giudice verifichi la fondatezza dell’accusa formulata, filtrando le imputazioni avventate che non avrebbero chance di far fronte all’istruzione dibattimentale.

A seguito delle modifiche apportate con la L. n. 479 del 1999 che ha introdotto poteri di iniziativa probatoria esercitabili anche d’ufficio dal giudice, in udienza preliminare sussiste ora anche la possibilità di acquisire le nuove prove eventualmente emerse dopo la fase delle indagini preliminari e dunque di completare l’istruzione del procedimento.

Infine, l’udienza preliminare è la sede nella quale l’imputato può optare per quei riti alternativi a quello ordinario che consentono di omettere la fase del dibattimento e svolgere il procedimento speciale in quell’unica sede.
A ciascuna delle elencate finalità verrà dedicata ampia trattazione nel prosieguo.

2. Gli adempimenti che precedono l’udienza preliminare

La richiesta di rinvio a giudizio contenente la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice dell’udienza preliminare che, secondo quanto disposto dall’art. 34, comma 2 bis, c.p.p., non può identificarsi con il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari: tale incompatibilità è tuttavia superata allorché il magistrato abbia adottato provvedimenti inerenti le autorizzazioni sanitarie previste dall’articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dall’articolo 18 e 18 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero quelli previsti dall’articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il provvedimento di restituzione nel termine, quello che dichiara la latitanza, ovvero qualora abbia provveduto all’assunzione dell’incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto del codice di procedura penale; quando, quindi, egli ha svolto funzioni di tipo non decisorio.

Assieme alla predetta richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate dall’accusa e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Invero, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.

La richiesta di rinvio a giudizio non deve essere motivata all’evidente fine di evitare qualsiasi condizionamento del libero convincimento del giudice dell’udienza preliminare, chiamato a vagliare le probabilità di successo dell’accusa in giudizio.

Pervenuto il deposito da parte del pubblico ministero, entro cinque giorni, al giudice dell’udienza preliminare spetta quindi di fissare con decreto il giorno, l’ora ed il luogo dell’udienza, tenendo conto che, ex art. 418 c.p.p., tra la data di deposito della richiesta e la data dell’udienza non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni. Il giudice fa notificare a pena di nullità il decreto all’imputato e alla persona offesa, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con l’avvertimento all’imputato che, qualora non compaia, sarà giudicato in assenza. L’avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dell’imputato con l’avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose depositate in cancelleria, di presentare memorie e produrre documenti. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell’udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

Da tale momento, ogni eventuale successivo atto di indagine esperito da accusa, difesa e persona offesa deve essere immediatamente reso conoscibile alle altre parti. È infatti previsto che l’avviso alle parti contenga anche l’invito a trasmettere al giudice tutta la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio. Infatti, durante il termine per comparire e fino alla conclusione dell’udienza preliminare, ai sensi dell’art. 131 disp. att. le parti, la persona offesa e i difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti di indagine suppletiva.

Un discorso differente vale invece per le investigazioni difensive svolte dal difensore dell’imputato o della persona offesa nel corso dell’udienza preliminare, che, nel caso in cui il giudice debba adottare una decisione con l’intervento della parte privata, può decidere di presentare gli elementi di prova a favore del proprio assistito direttamente al giudice.

3. Ipotesi eccezionale di accesso all’udienza preliminare

Alla fase dell’udienza preliminare si può anche pervenire nel caso singolare di rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero.

In questo caso, ex art. 409, comma 5, c.p.p. il giudice dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l’imputazione. Entro due giorni dall’adempimento, il giudice fissa con decreto l’udienza preliminare.

In tal caso, il giudice provvede ai sensi dell’art. 128 disp. att. e fa notificare all’imputato e alla persona offesa dal reato il decreto di fissazione dell’udienza preliminare nel quale è enunciata l’imputazione
e sono formulate le fonti di prova acquisite.

4. La costituzione delle parti

Ai sensi dell’art. 420 c.p.p., l’udienza preliminare si svolge in camera di consiglio secondo regole che impongono un contraddittorio più completo rispetto a quello previsto dall’art. 127 c.p.p., atteso che è disposta la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato.

All’inizio dell’udienza, il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti e, se accerta la nullità di un avviso o di una notificazione, ne ordina la rinnovazione ex art. 185 c.p.p. e fissa la data di una nuova udienza.

Se il difensore dell’imputato non è presente il giudice provvede a norma dell’art. 97, comma 4, c.p.p. a designare un sostituto che sia immediatamente reperibile, il quale esercita i diritti e assume i doveri del difensore di fiducia o d’ufficio ex art.102 c.p.p.

Quando risulta che l’assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento prontamente comunicato, il giudice, con ordinanza, anche d’ufficio, rinvia ad una nuova udienza e ne dispone la notificazione all’imputato ex art. 420 ter, comma 1, c.p.p.. Il rinvio dell’udienza non avviene se l’imputato è assistito da due difensori e l’impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l’imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, a condizione che il difensore prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo, rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato, rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. Per altro verso, non implica legittimo impedimento a comparire l’adesione del difensore alla astensione delle udienze proclamata dalla categoria di appartenenza dello stesso senza l’osservanza del termine di preavviso di cui al codice di autoregolamentazione al di fuori dei casi, disciplinati dall’art. 2, comma 7, della L. n. 146/1990 e ss. mod., nei quali tale osservanza non è richiesta.

Con riguardo all’imputato, invece, il giudice, una volta accertata la regolarità della notifica, deve verificare la causa della sua mancata comparizione.

È innanzi tutto considerato presente l’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.

Invece, se l’imputato, libero o detenuto, ha espressamente rinunciato ad assistere all’udienza, il giudice procede in sua assenza. La dichiarazione di rinuncia a comparire in udienza dell’imputato detenuto deve essere formulata in termini chiari e inequivoci in riferimento ad uno specifico procedimento; gli effetti di una siffatta rinuncia permangono fino al momento della sua revoca espressa.

Ugualmente, il giudice procede in assenza dell’imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l’imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. Si tratta infatti di circostanze che presuppongo che l’imputato sia a conoscenza del procedimento e che, dunque, la sua assenza sia deliberata. Invero, il giudice potrà ricavare la volontà dell’imputato della disertazione all’udienza anche da accadimenti non tipizzati che consentano “comunque”, appunto, di ritenere che egli abbia avuto conoscenza del procedimento e dell’udienza: si pensi, ad esempio, al caso in cui l’imputato sia riuscito a sfuggire ad un arresto.

In tutti i casi presi in considerazione, l’imputato è rappresentato dal difensore. Tuttavia, se, prima della decisione, l’imputato compare, l’ordinanza che dispone di procedere in assenza è revocata anche d’ufficio.

Invero, se l’imputato dovesse fornire la prova che la sua assenza all’udienza preliminare è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l’udienza.

Per l’effetto, l’imputato potrà chiedere l’acquisizione degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e di quelli ammessi dal giudice prima dell’inizio della discussione, potrà formulare richiesta di prove e altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte.

Qualora, infine, risulti che l’imputato, libero o detenuto, non si sia presentato all’udienza per assoluta impossibilità a comparire dipesa da caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice provvede a rinviare ad una nuova udienza, disponendo che sia rinnovato l’avviso all’imputato, a norma dell’art. 419, comma 1, c.p.p. Quando l’impedimento appare solo probabile, tale probabilità è liberamente valutata dal giudice.

Invero, l’assoluta impossibilità a comparire derivante da infermità fisica, come causa ostativa del procedimento in assenza, non va intesa come impedimento esclusivamente meccanico dell’imputato a fare ingresso nell’aula di udienza, in quanto la facoltà di comparire, che è estrinsecazione del diritto di difesa, implica che l’imputato sia in grado di presenziare al processo a suo carico in modo vigile ed attivo (a titolo esemplificativo, sarà quindi da ritenere impeditivo uno stato febbrile con temperatura elevata, la sottoposizione a intervento chirurgico invasivo nei giorni che precedono l’udienza, una sindrome algica lombare-sacrale acuta irradiata ad entrambi gli arti inferiori; non invece un ricovero ospedaliero per accertamenti clinici routinari dei quali non sia dimostrata l’indifferibilità, né, in linea di massima, riscontrati disturbi ansioso-depressivi).

In ogni caso, la lettura dell’ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. L’imputato dichiarato assente all’udienza preliminare non ha diritto all’avviso del rinvio dell’udienza disposto per impedimento del difensore, in quanto rappresentato dal sostituto di quest’ultimo, anche se nominato d’ufficio.

Nei confronti dell’imputato non comparso destinatario di una notifica formalmente valida che ha espressamente rinunciato ad assistere all’udienza o per il quale non sussistono elementi da cui risulti che è a conoscenza del procedimento o che si è volontariamente sottratto alla conoscenza del predetto, il giudice rinvia l’udienza e dispone che l’avviso sia notificato all’imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria ex art. 420 quater c.p.p.

Alla scadenza di un anno, o anche prima quando ne ravvisi l’esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell’imputato per la notifica dell’avviso. Allo stesso modo provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

Se la notificazione così disposta ha esito positivo e l’imputato, ciononostante, non compare, il giudice dichiara di procedersi in sua assenza.

Analogamente, il giudice revoca l’ordinanza di sospensione del processo se l’imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia o in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l’imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti o, infine, come già osservato, se ritiene che debba essere pronunciata sentenza a norma dell’art. 129 c.p.p..

Con l’ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza e dispone che l’avviso sia notificato all’imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero. In quella sede, l’imputato potrà formulare richiesta di rito abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Con una norma di chiusura, l’art. 420 bis, comma 5, c.p.p. prevede la revoca dell’ordinanza che dispone procedersi in assenza dell’imputato quando il giudice accerta che esistevano le condizioni per dichiarare la sospensione del procedimento. In tale caso, il giudice sarà tenuto ad ordinare alla polizia il tentativo di notifica personale della vocatio in iudicium all’imputato irreperibile.

Invece, qualora la notificazione siffatta non risulti possibile perché l’imputato si rende irreperibile alle ricerche, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell’imputato non comparso. La sospensione del procedimento non può tuttavia essere disposta qualora debba essere pronunciata sentenza ex art. 129 c.p.p. atteso che, in tal caso, prevalgono esigenze di giustizia.

Una volta emessa l’ordinanza di sospensione del procedimento per assenza dell’imputato è inibita ogni ulteriore attività salva l’acquisizione delle prove non rinviabili che verranno acquisite a richiesta di parte e con le modalità stabilite per il dibattimento. Ne consegue che il procedimento sospeso dovrà essere separato ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b) c.p.p. e che è sospeso il decorso della prescrizione del reato ex art. 159, comma 3 bis, c.p.

Altra peculiarità riguarda la sorte dell’azione intrapresa nel procedimento civile per il risarcimento del danno da reato, che, attesa l’espressa esclusione dell’applicazione della disciplina di cui all’art. 75, comma 3, c.p.p., potrà proseguire in quella sede.

Occorre segnalare che non è causa di nullità ex art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p. l’allontanamento momentaneo del p.m. mentre è in corso la discussione del difensore, atteso che l’obbligo di partecipazione al procedimento, dovendo essere valutato in ordine all’an e non al quomodo, non implica la necessità della costante presenza del pubblico ministero durante l’udienza preliminare.

5. Lo svolgimento dell’udienza

Come è già stato anticipato, l’udienza preliminare si svolge in camera di consiglio, in assenza di pubblico, con la presenza necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato.

L’udienza prevede lo svolgersi di varie attività, alcune necessarie e altre eventuali.

Dapprima viene accertata la regolare costituzione delle parti ex artt. 420 e ss. c.p.p., nei modi già sopra descritti.  Peraltro, ai sensi dell’art. 78 c.p.p., è questo uno dei momenti eletti per la dichiarazione di costituzione di parte civile.

Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il giudice decide sulle istanze di ammissione di atti e documenti, tra i quali si annoverano anche quelli inerenti le eventuali investigazioni svolte dai difensori di imputato e persona offesa. Sul punto si rileva che, nel corso dell’udienza preliminare, la produzione di nuovi documenti non soggiace al limite temporale di cui all’art. 127 c.p.p., fino a cinque giorni prima dell’udienza, essendo la produzione ammissibile fino all’inizio della discussione, senza che ciò comporti lesione del contraddittorio, potendo sempre la controparte chiedere al giudice, a fronte della nuova produzione, un’attività di integrazione probatoria ex art. 422, comma 1, c.p.p..

A questo punto, il giudice dichiara aperta la discussione. Ai sensi dell’art. 421 c.p.p., il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e illustra gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio.

L’imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all’interrogatorio difensivo disciplinato dalle disposizioni di cui agli artt. 64 e 65 c.p.p.. Tuttavia, su richiesta di parte, il giudice dispone che l’interrogatorio sia reso nelle forme dell’esame incrociato previste dagli artt. 498 e 499 c.p.p..

Prendono poi la parola i difensori delle parti private e, nell’ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta.

Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari nonché gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell’inizio della discussione.

6. Impossibilità del giudice di decidere allo stato degli atti: le indagini su iniziativa del giudice e l’attività di integrazione probatoria del giudice

Al termine della discussione delle parti, se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti il rinvio a giudizio o il non luogo a procedere, ordina al pubblico ministero l’integrazione delle indagini ovvero dispone, anche d’ufficio, l’assunzione di prove.

Infatti, ai sensi dell’art. 421 bis c.p.p., se le indagini preliminari sono incomplete, il giudice indica quelle ulteriori da espletare. In virtù del principio di separazione delle funzioni appare ragionevole ritenere che il giudice indicherà unicamente i temi di prova da approfondire e il termine per il loro compimento e, solo eccezionalmente, specifici atti emersi chiaramente necessari. Dopodiché, il giudice fissa la data della nuova udienza preliminare che avrà ad oggetto la discussione degli esiti dell’integrazione. Di tale ordinanza è data comunicazione al procuratore generale presso la corte d’appello che può disporre con decreto motivato l’avocazione delle indagini.

L’istituto in esame è volto a tutelare la completezza delle indagini atteso che solo un assetto probatorio esaustivo mette il giudice nelle condizioni di procedere a un serio vaglio dell’ipotesi accusatoria e di decretare l’utilità di un futuro dibattimento. Si comprende, allora, come l’integrazione non sia orientata ad esclusivo vantaggio della tesi accusatoria, ben potendo l’integrazione giovare infine all’imputato.

Al termine della nuova udienza preliminare fissata per la valutazione dei nuovi elementi raccolti, il giudice potrà stabilire di essere in grado di decidere il rinvio a giudizio o il non luogo a procedere, così come, invece, potrebbe trovarsi nuovamente nella condizione di dover emettere una nuova ordinanza di integrazione delle indagini ovvero di disporre egli stesso l’integrazione probatoria ex art. 422 c.p.p.

Come sopra accennato, nell’ipotesi in cui il giudice sia impossibilitato a decidere allo stato degli atti, può anche assumere di disporre l’assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere. Il criterio che governa l’istituto, in questo caso, è quello della tangibilità determinante della esistenza di prove a discarico dell’imputato, già emergenti allo stato degli atti che, una volta assunte, condurrebbero senz’altro a una pronuncia di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato. Lo strumento non potrebbe invece essere impiegato per l’assunzione di elementi a supporto della richiesta di rinvio a giudizio.

L’audizione e l’interrogatorio dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici sono condotti dal giudice, a mezzo del quale il pubblico ministero e i difensori possono porre domande.

Senza che possa esserne sindacata l’ammissibilità, l’imputato può chiedere di essere sottoposto all’interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli artt. 64 e 65 c.p.p.. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l’interrogatorio sia reso nelle forme dell’esame incrociato.

Terminata l’assunzione delle prove, il pubblico ministero, il difensore della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni.

A questo punto, il giudice pronuncia la decisione di rinvio a giudizio o di non luogo a procedere.

Gli strumenti di integrazione probatoria disposti dal giudice dell’udienza preliminare illustrati sinora si distinguono da un altro mezzo di apporto istruttorio, che è l’incidente probatorio, disposto a richiesta di parte quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 392 c.p.p. allorché vi sia la necessità di anticipare l’assunzione di determinate prove, con le forme previste per la fase del dibattimento.

Evidentemente, le prove da assumere possono essere, indifferentemente, a carico o a discarico dell’imputato e i relativi verbali confluiranno nel fascicolo ex art. 431, lett. e), c.p.p. e saranno quindi utilizzabili per la decisione finale.

Con sentenza n. 77 del 1994, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del divieto di svolgere l’incidente probatorio nella fase dell’udienza preliminare, contenuto nel testo originario del codice del 1988. Invero, sebbene il legislatore non abbia mai dato seguito al monito contenuto nella sentenza in oggetto, nella prassi è comune che in sede di udienza preliminare venga disposta l’assunzione di prove ex art. 392 c.p.p..

7. La modificazione dell’imputazione

Invero, proprio per la complessità che può assumere l’udienza preliminare, arricchita da depositi documentali, dalle discussioni delle parti e dall’eventuale fase di integrazione probatoria, può sorgere l’esigenza per la pubblica accusa di apportare modificazioni alla formulazione dell’imputazione originaria.

Il pubblico ministero è senz’altro legittimato a contestare all’imputato un “fatto diverso” da quello descritto nell’imputazione e, quindi, a variare la descrizione del fatto storico. Ciò accade allorché il fatto risulti diverso da come descritto nella richiesta di rinvio a giudizio ovvero emerga un reato connesso a norma dell’articolo 12, comma 1, lett. b), c.p.p. (vale a dire che i reati sono stati commessi dall’imputato con una sola azione od omissione o con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso), o una circostanza aggravante.

Se l’imputato non è presente, la modificazione della imputazione è comunicata al suo difensore, che lo rappresenta ai fini della contestazione.

A differenza di quanto previsto per la modificazione ex art. 519 c.p.p., in sede di udienza preliminare non è prevista la concessione di termini a difesa. Inoltre, non è prevista in favore dell’imputato assente la notifica ex art. 520 c.p.p. dell’estratto del verbale contenente la nuova formulazione della contestazione, con conseguente disposizione di rinvio dell’udienza.

Invece, se nel corso dell’udienza preliminare risulta a carico dell’imputato un “fatto nuovo” non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, purché si tratti di reato procedibile d’ufficio, il pubblico ministero, se valuta inopportuno iscrivere un nuovo procedimento, può richiedere che sia contestato all’imputato. In tal caso, l’imputato può consentire o meno a una tale richiesta e dunque valutare se è preferibile percorrere lo svolgimento ordinario di un nuovo procedimento o affrontare la nuova contestazione nell’udienza preliminare.

Se vi è consenso dell’imputato, il giudice autorizza la nuova contestazione.

Si osserva che, nel caso in cui l’imputazione formulata dall’accusa dovesse risultare generica o indeterminata al punto da non risultare aderente alle risultanze processuali, stante l’inerzia della pubblica accusa, il giudice dell’udienza preliminare, lungi dal poter pronunciare sentenza di non luogo a procedere, deve rivolgersi al pubblico ministero chiedendo che precisi o integri l’atto imputativo. Ove questi non vi provveda, il giudice dovrà disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero in virtù dell’applicazione analogica dell’art. 521, comma 2, c.p.p.

Secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 88/1994 in punto di affermazione della legittimità costituzionale dell’art. 423 c.p.p., dal principio generale della necessaria correlazione tra accusa e sentenza, posto non solo a tutela del diritto di difesa dell’imputato ed a garanzia del contraddittorio, ma anche al fine del controllo giurisdizionale sul corretto esercizio dell’azione penale, può desumersi che la costante corrispondenza dell’imputazione a quanto emerge da gli atti è un’esigenza presente in ciascuna fase processuale, e quindi anche nell’udienza preliminare, come chiaramente lo stesso disposto dell’art. 423 dimostra.

Il controllo del giudice sul corretto esercizio dell’azione penale trova nella fase delle indagini preliminari il suo punto culminante nella decisione di rinvio a giudizio, che fissa il thema probandum, dopo avere verificato che l’imputazione contesti un fatto descritto con chiarezza e precisione, riscontrabile negli atti processuali, supportato da specifici elementi di prova.

Infatti il giudice dell’udienza preliminare, nel momento in cui riceve la richiesta di rinvio a giudizio, viene investito della cognizione sull’imputazione e dei correlativi poteri di decisione. Funzionali a tale scopo sono le disposizioni novellate degli artt.421 bis e 422 c.p.p., che attribuiscono al giudice dell’udienza preliminare poteri di iniziativa probatoria per rendere effettivo il principio di completezza delle indagini ed evitare situazioni di stallo decisorio, nonché le disposizioni dell’art. 423 c.p.p., che vogliono assicurare il perfetto adeguamento dell’imputazione alle risultanze processuali preesistenti e sopravvenute. Il giudice dell’udienza preliminare, nell’esercizio del potere di ius dicere, ha dunque il potere di apportare al fatto contestato le integrazioni, precisazioni e riduzioni che si rendono necessarie per descrivere con completezza e precisione – alla stregua degli elementi di prova allo stato acquisiti – il fatto storico oggetto dell’imputazione e, inoltre, di dare al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica, riconducendo così la fattispecie concreta allo schema legale che le è proprio in forza della valenza generale della regola contenuta nell’art. 521, comma 1, c.p.p. (cfr. Cass., Sez. U., n. 5307 del 20.12.2007)”.

A fronte del carattere articolato che può assumere questa fase, talvolta può risultare opportuna, sia ai fini dell’esercizio del diritto di difesa, sia per consentire un più corretto apprezzamento dell’atto assunto da parte del giudice, la verbalizzazione integrale, anziché quello in forma riassuntiva – come vorrebbe la regola -. In merito, è infatti previsto che, ove una parte ne faccia richiesta, il giudice debba disporre la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia ex art. 420, comma 4, c.p.p..

8. Decisione

Dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione, il giudice procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio.

A differenza di quanto accade nell’ordinario procedimento in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p., il giudice dell’udienza preliminare non può riservarsi di decidere e depositare in cancelleria il provvedimento conclusivo nei giorni successivi all’udienza, ma deve deliberare dopo la chiusura della discussione e dare immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione per le parti presenti. Solo qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia.

Il provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria e le parti hanno diritto di ottenerne copia.

8.1. Il decreto che dispone il giudizio e la formazione del fascicolo per il dibattimento

Quando non sussistono i presupposti di cui all’art. 425 c.p.p. per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere e, quindi, quando gli elementi emersi nel corso delle indagini preliminari svolte dall’accusa e quelli scaturiti dalle prove eventualmente raccolte nel corso dell’udienza preliminare appaiono idonei a sostenere l’accusa in giudizio, il giudice pronuncia il decreto che dispone il giudizio.

Il decreto che dispone il giudizio deve contenere le generalità dell’imputato e delle altre parti private con l’indicazione dei difensori e l’indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata.

Contiene inoltre l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con i relativi riferimenti normativi nonché l’indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono. Il decreto volutamente non deve essere motivato: precludendo al giudice dell’udienza preliminare di formulare considerazioni in ordine all’attendibilità degli elementi di prova a carico, il legislatore intende evitare che il giudice del dibattimento possa formarsi un pensiero pregiudizievole nei confronti l’imputato.

Il decreto svolge altresì funzioni di citazione a giudizio atteso che contiene la convocazione delle parti per il dibattimento. Il dispositivo infatti contiene l’indicazione del giudice competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza.

Tra la data di emissione del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Qualora si proceda per il reato di cui agli artt. 589, comma 2, e 589 bis c.p., il termine non può essere superiore a sessanta giorni.

Il decreto deve essere notificato all’imputato non comparso all’udienza preliminare nonché all’imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.

Alla luce della variegata attività che è possibile compiere in sede di udienza preliminare, in un ordinamento fondato sul principio di legalità, il giudice dispone del potere di dare una diversa qualificazione giuridica al fatto storico come contestato nell’imputazione. Il controllo di legalità connaturato alla funzione giurisdizionale permette quindi al giudicante di individuare gli articoli di legge violati dalla condotta attribuita all’imputato, come emerso dal materiale probatorio assunto, nonché di descrivere con la completezza che ritiene necessaria il fatto empirico oggetto dell’accusa.

Sul punto, il comma 2 bis dell’art. 429 c.p.p. prevede che, se si procede per delitto punito con la pena dell’ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio deve contenere anche l’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione.

Il decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice all’esito dell’udienza preliminare per il principio di tassatività delle impugnazioni è inoppugnabile; trattasi invero di un mero atto di impulso processuale, diretto a fondare la competenza del giudice del dibattimento a conoscere del merito e di tutte le questioni connesse, tra cui quelle relative alle eventuali nullità verificatesi nel corso dell’udienza stessa.

Immediatamente dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede, nel contraddittorio delle parti, a suddividere il fascicolo delle indagini preliminari in due ulteriori fascicoli: il fascicolo del pubblico ministero ed il fascicolo per il dibattimento.

A tal fine, se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo.

La ratio che supporta la formazione di due distinti fascicoli si fonda sul principio costituzionalmente sancito del contraddittorio nella formazione della prova ex art. 111, comma 4, Cost. da cui deriva il corollario ex art. 526 c.p.p. per cui gli atti raccolti in via unilaterale dalle parti nell’ambito delle indagini preliminari non possono essere utilizzati in sede dibattimentale. La separazione fisica degli atti che il secondo giudicante (singolo o collegio) conoscerà mira pertanto a tutelarlo dal possibile condizionamento psicologico che gli deriverebbe dalla pregressa conoscenza degli atti di indagine assunti in segreto nelle fasi precedenti del procedimento e che serviranno alle parti per prepararsi al contraddittorio dibattimentale e cioè per svolgere l’esame incrociato.

In sintesi, nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti gli atti che, sebbene compiuti prima del dibattimento, sono stati assunti nel contraddittorio delle parti (i verbali degli atti assunti nell’incidente probatorio; i verbali degli atti assunti all’estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana) e quelli che per definizione sono atti irripetibili (gli atti relativi alla procedibilità dell’azione penale e all’esercizio dell’azione civile; i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria; i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore; i documenti acquisiti all’estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità), nonché il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell’art. 236 c.p.p., il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

Poi, in base al comma 2 dell’art. 431 c.p.p., le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva. Pertanto, una volta inserito nel fascicolo per il dibattimento, quell’atto diverrà suscettibile di lettura ex art. 511 c.p.p. ed utilizzabile per la decisione.

L’accordo può intendersi sostitutivo dell’esame del dichiarante ovvero aggiuntivo: in ogni caso, ai sensi dell’art. 507, comma 1 bis, c.p.p. il giudice, al termine dell’istruzione dibattimentale, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche d’ufficio l’assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti su accordo delle parti. In tal modo, il legislatore prevede che le parti non possano di concerto escludere il contraddittorio su elementi decisivi all’accertamento dei fatti.

Gli atti diversi da quelli previsti dall’art. 431 c.p.p. sono invece trasmessi al pubblico ministero, assieme agli atti acquisiti all’udienza preliminare e unitamente al verbale dell’udienza, a formare il fascicolo del pubblico ministero.

I difensori hanno facoltà di prenderne visione ed estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero.

Nel fascicolo del pubblico ministero confluisce anche il fascicolo del difensore, che contiene quegli atti di investigazione difensiva che il difensore abbia presentato direttamente al giudice ex art. 391 octies, comma 3, c.p.p..

Nel fascicolo del pubblico ministero ed in quello del difensore è altresì inserita la documentazione dell’attività integrativa di indagine svolta successivamente all’emissione del decreto che dispone il giudizio prevista dall’art. 430 c.p.p. quando di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e quest’ultimo le ha accolte.

Il fascicolo del pubblico ministero, pertanto, è conosciuto dalle parti ma non dal giudice del dibattimento. Salvo quanto previsto dagli artt. 500, 503, 512, 512 bis, 513, 514 c.p.p., ai sensi dell’art. 514 c.p.p., gli atti ivi contenuti non possono essere fatti oggetto di lettura e, quindi, non possono essere utilizzati per la decisione.

8.2. La sentenza di non luogo a procedere

La sentenza di non luogo a procedere viene pronunciata a seguito dell’udienza preliminare in base a motivi di diritto o di fatto quando sussiste una causa che estingue il reato o quando sussiste una causa per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita; se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa (ad esempio perché non imputabile o perché integra il caso di cui all’art. 131 bis c.p.).

L’imputato detenuto nei cui confronti è pronunciata tale sentenza è posto in libertà immediatamente dopo la lettura del dispositivo ex art. 131 disp. att..

Ai fini di tale pronuncia, il giudice tiene conto anche delle circostanze e del loro bilanciamento secondo la regola di cui all’art. 69 c.p.p..

La norma precisa poi che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Quando, quindi, il dibattimento risulterebbe superfluo o perché gli elementi acquisiti appaiono inidonei ad essere integrati con l’istruttoria dibattimentale o perché tra le prove emerge un contrasto insanabile.

Tuttavia, egli non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca: infatti, per la forte incidenza sulla libertà dell’individuo, si rende opportuno che le misure di sicurezza personali vengano inflitte dopo un accurato vaglio attribuito alla competenza del giudice del dibattimento.

A chiarimento di un dubbio interpretativo che scaturisce dalla formulazione dell’art. 129 c.p.p., che dispone che la sentenza che dichiara le cause di non punibilità deve essere pronunciata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, il supremo Collegio a Sezioni Unite, con la sentenza n. 12283 del 2005 ha stabilito che nella fase che intercorre tra la richiesta di rinvio a giudizio e l’inizio dell’udienza preliminare, il giudice, anziché pronunciare de plano la sentenza ex art. 129 c.p.p., deve piuttosto dare impulso all’udienza e, solo a quel punto, se ne ricorrono i presupposti pronunciare sentenza ex art. 129 c.p.p.

8.3. L’impugnazione contro la sentenza di non luogo a procedere

Il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi in cui abbia disposto l’avocazione o quando il procuratore della Repubblica abbia fatto acquiescenza; l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso e, infine, la persona offesa nei soli casi di nullità previsti dall’art. 419, comma 7, c.p.p. possono proporre appello contro la sentenza di non luogo a procedere.

Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa.

Sull’impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio.

In caso di appello del pubblico ministero, la corte può confermare la sentenza, pronunciare sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato ovvero pronunciare decreto che dispone il giudizio. In questo caso, provvederà a formare il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni di cui sopra.

In caso di appello dell’imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all’imputato.

In caso di appello della persona offesa, la corte può confermare la sentenza di non luogo a procedere ovvero dichiarare la nullità della sentenza fi non luogo a procedere e disporre la trasmissione degli atti al giudice perché provveda a rinnovare l’udienza preliminare.

Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l’imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 c.p.p. (straripamento di potere, inosservanza di legge sostanziale o processuale se sanzionata da nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza).

Sull’impugnazione la corte di cassazione decide in camera di consiglio.

8.4. La revoca della sentenza di non luogo a procedere

Il titolo X del Libro V introduce i casi di revoca della sentenza di non luogo a procedere e sancisce che l’unico legittimato a farli valere è il pubblico ministero.

La revoca è chiesta al giudice per le indagini preliminari qualora dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengano o si scoprano nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio.

Evidentemente, una tale richiesta è sottoposta ad un rigido vaglio, atteso che è subordinata alla sussistenza di nuove prove di reità, che saranno trasmesse alla cancelleria del giudice. Il pubblico ministero è onerato di indicare quali siano le nuove le nuove fonti di prova e di specificare se queste sono già state acquisite o se invece sono ancora da acquisire: nel caso di prove già acquisite, il pubblico ministero chiederà al giudice di disporre, contestualmente alla revoca, il rinvio a giudizio dell’imputato, mentre nel caso di prove ancora da acquisire la richiesta è disporre, contestualmente alla revoca, la riapertura delle indagini.

Il giudice per le indagini preliminari, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all’imputato che ne sia privo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. Contro l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione solamente per i motivi indicati all’art. 606, comma 1, lettere b), d) ed e) c.p.p..

Sulla richiesta di revoca il giudice provvede con ordinanza. Quando revoca la sentenza di non luogo a procedere, il giudice, se il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio, fissa l’udienza preliminare, dandone avviso agli interessati presenti e disponendo per gli altri la notificazione; altrimenti ordina la riapertura delle indagini. Con l’ordinanza di riapertura delle indagini, il giudice stabilisce per il loro compimento un termine improrogabile non superiore a sei mesi. Entro la scadenza del termine, il pubblico ministero, qualora sulla base dei nuovi atti di indagine non debba chiedere l’archiviazione, trasmette alla cancelleria del giudice la richiesta di rinvio a giudizio.

9. Diverse pronunce che danno luogo ad epiloghi anticipati del procedimento

Il decreto di rinvio a giudizio e la sentenza di non luogo a procedere non sono gli unici provvedimenti che il giudice dell’udienza preliminare può assumere nel corso della fase. Invero, egli può emettere provvedimenti che hanno la funzione di addivenire ad una conclusione anticipata del processo che, dunque, non passerà alla fase del dibattimento. Peraltro, l’imputato è anche incentivato ad accedere a questo tipo di provvedimenti atteso che, in quel caso, gli spetta uno sconto di pena per il risparmio di tempo e spese alla giustizia; tuttavia, l’accesso è soggetto a termini perentori, di regola identificati nella formulazione delle conclusioni al termine dell’udienza preliminare.

Innanzi tutto, sono da annoverare quegli istituti previsti dal codice penale: si tratta dell’oblazione – facoltativa o obbligatoria – di cui agli artt. 162 e 162 bis c.p., della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p. e della causa di estinzione del reato consistente nelle condotte riparatorie che l’imputato deve aver posto in essere prima del dibattimento di cui all’art. 162 ter c.p. D’altro canto, l’udienza preliminare costituisce la fase elettiva dei riti speciali che eliminano il dibattimento. Infatti, entro il momento in cui il difensore espone le sue conclusioni al termine dell’udienza preliminare, l’imputato può chiedere di essere ammesso al giudizio abbreviato -semplice o condizionato – ex artt. 438 e ss. c.p.p., all’applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p. e alla sospensione del procedimento con messa alla prova.

10. Prospettive di riforma

Oggi assistiamo a un tentativo di organica riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale che si inserisce come tassello in un complessivo disegno di riorganizzazione della giustizia, volto a elevarne il tasso di efficienza e a ridurne i tempi.

Nella vastità degli interventi di riforma contemplati dalla legge delega L. n. 134/2021, particolare attenzione viene riservata all’udienza preliminare.

Ricordiamo che, per quanto abbiamo sopra descritto, la decisione sul rinvio a giudizio si compone astrattamente di due fasi: la prima, che richiede che il giudice si pronunci sulla serietà e fondatezza dell’accusa formulata, alla luce di tutti gli elementi raccolti in fase di indagine; un’altra che comporta un giudizio sulla concreta probabilità che la precedente prognosi trovi conferma alla luce del vaglio dibattimentale operato nel contraddittorio tra le parti. La Relazione finale della Commissione Lattanzi ha invero evidenziato le criticità emerse nel sistema processuale, determinate dalla scarsa capacità di filtro della fase in oggetto e, per l’effetto, della sua negativa incidenza sulle tempistiche complessive del processo. Secondo i dati riportati nella suddetta relazione, nel 63% dei casi l’udienza preliminare si conclude con un rinvio a giudizio, generando un aumento di durata del processo di primo grado di circa 400 giorni. Dalle statistiche analizzate emerge che l’udienza preliminare filtra poco più del 10% delle imputazioni per i processi per i quali è prevista.

Alla luce di queste note, il legislatore, lungi dall’intendere di eliminare l’udienza preliminare, ha compiuto la scelta di rinnovare l’istituto in una duplice chiave. Da un lato, si delega il Governo ad estendere entro un anno dall’entrata in vigore della legge, con uno o più decreti legislativi, il catalogo dei procedimenti con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica, individuandoli tra quelli per i delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, sola o congiunta a multa, “che non prestino particolari difficoltà di accertamento” (cfr. art. 1, comma 9, lett. l), L. n. 134/2021). Dall’altro, superando il criterio dell’astratta utilità dell’accertamento dibattimentale viene rielaborata la regola di giudizio per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere di cui all’art. 425, comma 3, c.p.p., prevedendo che il giudice dell’udienza preliminare pronunci tale provvedimento tutte le volte che gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna. Infine viene regolamentato uno spazio di controllo giurisdizionale, sentite le parti, sull’imputazione formulata dal pubblico ministero: in quest’ottica, il giudice dell’udienza preliminare dovrà anzitutto verificare il rispetto dei requisiti minimi dell’accusa individuati dall’art. 417, comma 1, lett. b), c.p.p. e rilevare, anche d’ufficio, l’eventuale nullità ex art. 180 c.p.p. della stessa, che potrà essere sanata dal pubblico ministero cui verranno restituiti gli atti. Inoltre, l’udienza preliminare potrà essere la sede per puntualizzazioni che, consentendo una più precisa descrizione dei fatti, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, nonché dei relativi articoli di legge così come emergono dagli atti di indagine favoriscano l’eventuale definizione con rito alternativo e, in caso di rinvio a giudizio, il pieno rispetto dei diritti della difesa.

Infine, in ottica di riduzione degli specifici tempi della fase dibattimentale, è previsto che, nei processi con udienza preliminare, l’eventuale costituzione di parte civile debba avvenire, a pena di decadenza, entro il compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti e non possa più essere riproposta in dibattimento.


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Antea Castelli

Avv. Antea Castelli. Laureata in Giurisprudenza con 110/Lode il 04.10.2017 presso l’Università degli Studi di Trento; Specializzata indirizzo giudiziario-forense presso le Università degli Studi di Trento e Verona; Tirocinante con esito positivo in relazione al tirocinio ex art.73 d.L. 69/2013, convertito con L.n. 98/2013 presso l’Ufficio GIP-GUP del Tribunale di Verona; Abilitata all’esercizio della professione di Avvocato il 16.10.2020 presso la Corte d’Appello di Venezia; Iscritta all'Albo dell'Ordine degli Avvocati Verona il 17.01.2022.

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