L’obbligatorietà delle vaccinazioni e la tutela della salute dei minori: il principio di precauzione

L’obbligatorietà delle vaccinazioni e la tutela della salute dei minori: il principio di precauzione

nota ad ordinanza del Cons. di Stato, Sez. III, 21 aprile 2017, n.1662

Il diritto dell’individuo di scegliere in tema di salute è un diritto costituzionalmente protetto dall’art. 32 ult. co. Cost., che afferma che: ”Nessuno può essere obbligato  ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

Si deve ricordare, che la scelta dei genitori di vaccinare i propri figli minori, vale a dire di età prescolare nella fascia di età compresa tra 0-6 anni, quale requisito di ammissione scolastica o a qualsiasi altra attività educativa affine,  incontra il limite di non arrecare con la predetta scelta, pregiudizio all’altrui incolumità, ovvero nello specifico, a quella degli altri minori, e non solo.

L’obbligo di vaccinazione o meno è un tema divisivo, che ha schierato su più autorevoli o meno fronti, favorevoli e contrari. Ciò si deve, purtroppo al grande impatto emotivo, sull’opinione pubblica, destato dai recenti fatti di cronaca (v.  le meningiti fulminanti).

Tuttavia, è bene precisare a scanso di equivoci, che l’assetto normativo italiano attuale in materia risulta non poco foriero di dubbi e crea non pochi disorientamenti agli operatori giuridici ed anche ai “non addetti”, quali  dirigenti scolastici, medici, genitori ecc.

La questione appare delicata e richiede pertanto brevi cenni alla normativa italiana in materia di vaccinazioni.

L’ordinamento italiano  ha introdotto la vaccinazione obbligatoria alla fine del XVIII secolo con la legge Crispi 5846/1888, tuttavia successivamente la suddetta legge veniva abolita.

Si deve arrivare agli albori della guerra mondiale, nel 1939 quando  divenne obbligatoria la vaccinazione contro la difterite; nel 1966, divenne obligatoria la vaccinazione contro un’altra brutta malattia,  la poliomelite;  nel 1968 quella contro il tetano e, infine, nel 1991 la vaccinazione contro l’epatite B.

A queste si aggiungono alcune vaccinazioni non obbligatorie per legge, ma di fatto raccomandate dal legislatore: quella contro pertosse, morbillo, parotite, rosolia e infezioni da Haemophilus Influenza b (Hib).

E, qui il primo dubbio, il legislatore non pone a carico dei genitori degli obblighi.

Ebbene, nondimeno, deve ricordarsi in tema di vaccinazioni obbligatorie su minori al fine dell’ammissione alle scuole dell’infanzia, l’art.9 del Decreto Legge 273/1994 (convertito con legge 490//1995) , il quale prevede che:“l’esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie  non può essere coercitivamente imposta con l’intervento della forza pubblica”.

Il DPR 355/1999 prevede peraltro un obbligo da parte delle scuole di accertare se siano state effettuate le vaccinazioni obbligatorie e, nel caso in cui non siano effettuate, di informare le ASL per i “tempestivi interventi”.

Tuttavia,  il predetto decreto recita che:“La mancata certificazione delle vaccinazioni non comporta il rifiuto di ammissione dell’alunno alla scuola dell’obbligo o agli esami”.

È evidentemente allora che l’assenza di chiarezza e di certezza normativa del legislatore genera delle aporie.

Si deve aggiungere che anche il piano nazionale di prevenzione vaccinale non fornisce obblighi ma mere facoltà nelle linee guida alle Regioni, e tramite queste alle Asl.

Ciò ha provocato per un certo periodo una legiferazione  e regolamentazione regionale  della materia  orientata nel senso di vietare le vaccinazioni obbligatorie (il Veneto dal 2000, il Trentino (2011/2012), la Toscana ( v. delibera nr. 369 del 22-05-2006), il Piemonte (che ha sostituito il termine “obbligatorie” con prioritarie), Emilia-Romagna (v. delibera nr. 256 del 13-03-2009).  E anche parte  della giurisprudenza  si pronunciava in tal senso.

Poi, un successivo cambio di rotta, lo scorso novembre quando l’Emilia-Romagna  approva una legge regionale che introduce l’obbligatorietà dei vaccini per essere ammessi agli asili nido.

Da ultimo l’intervento della Terza Sez. del Consiglio di Stato  (Ord. n. 1662/2017) pertanto si inserisce nel solco di “un ritorno all’obbligatorietà dei vaccini”segnando la quadratura del cerchio di una questione assai delicata,specie per gli effetti che determina sulla percezione reale della sicurezza sanitaria della collettività e, in particolare, dell’infanzia.

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza cautelare di due genitori nell’ambito di un appello  proposto avverso la sentenza del TAR Friuli-Venezia- Giulia (n.20/2017), la quale respingeva il ricorso proposto dagli stessi, in relazione all’annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Trieste del. (n.72/16), recante modifiche al “Regolamento comunale per i servizi dell’infanzia ed educativi comunali” vertenti sull’introduzione dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale quale requisito per accedere ai servizi educativi comunali da 0 a 6 anni.

Il Consiglio di Stato ha deciso con l’ordinanza in commento per il rigetto, a fronte di una argomentazione logico formale di un evidente pregio giuridico.

In sintesi, sono stati posti a fondamento della decisione del Collegio due  principi : quello della fallacia ignorantia e quello del terzo escluso.

Il primo principio impone di non considerare una tesi vera solo sulla base del fatto che non esistono prove contrarie.

Il secondo principio, invece, ritiene che se ci sono due alternative (tertium non datur) si deve considerare vera la prima  ove si dimostri la falsità della  seconda. Quindi, tra due o più accadimenti o vi è relazione di regolarità causale o non vi è difetto di evidenza sulla quale delle due una sia esatta o almeno preferibile,  entrambe le ipotesi devono considerarsi  presumibilmente come vere,  ovvero possibili.

Questa regola impone di procedere in base al principio di precauzione in concreto.

In conclusione, alla luce dell’opinione del Supremo consesso della Giustizia amministrativa,  si deve concludere che se la vaccinazione è suggerita dalla probabilità di evitare di contrarre malattie, vale a dire, dalla necessità della tutela della salute pubblica dei bambini in età prescolare, questa circostanza è da considerare dirimente e, deve cioè, prevalere sulle prerogative della responsabilità genitoriale.  

Infine, per dettare ordine in una materia che sta esasperando operatori del diritto e non, forse sarebbe più che auspicabile in nome della certezza del diritto, un intervento del legislatore italiano in grado di far chiarezza su un tema afferente ai beni costituzionalmente protetti, che non si può negare, sia fortemente sensibile.


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