L’obbligo di riservatezza dell’avvocato nei confronti del cliente

L’obbligo di riservatezza dell’avvocato nei confronti del cliente

La deontologia può definirsi come quell’insieme di regole che governano e delineano la condotta che un Avvocato deve adottare e mantenere durante l’esercizio della propria professione, e che garantiscono l’integrità dell’onore, del prestigio e del decoro della stessa, oltre a tutelare gli interessi correlati di coloro che vengono a contatto con il professionista, che siano altri Avvocati (in tal caso tali condotte rientrano sotto l’egida di quelli che si definiscono i “doveri di colleganza”), che clienti.

Con riferimento a tale ultima categoria, appare opportuno soffermarsi su un precipuo obbligo previsto dal nuovo Codice Deontologico: quello di riservatezza. In merito l’art. 13 stabilisce che “l’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali”.

Tale norma va letta in combinato disposto con l’articolo 28 del Codice, il quale estende l’obbligo sopra detto sia sotto un profilo oggettivo, all’ipotesi in cui il mandato conferito sia terminato o sia stato medio tempore revocato ovvero rinunciato, che soggettivo, nei confronti dei collaboratori di Studio.

E’ notorio come il D.Lgs 196/2003 consenta all’Avvocato di acquisire e trattare dati sensibili del proprio cliente, ai fini dell’espletamento del proprio incarico, e ciò solo e soltanto nei limiti dei principi di necessarietà e proporzionalità.

Orbene secondo una recente pronuncia del Consiglio Nazionale Forense, l’obbligo di riservatezza ut supra declamato si applica esclusivamente al cliente, e non anche a soggetti terzi al rapporto di mandato, quale la controparte.

La sentenza n. 84/2014 difatti, ha scagionato un Avvocato per aver trasmesso, in una causa vertente nell’ambito del diritto di famiglia, una comunicazione via fax, con la dicitura “riservata personale”, all’Avvocato di controparte, che si difendeva in proprio, relativamente proprio alla controversia che lo vedeva coinvolto direttamente, con la conseguenza che tutti i collaboratori di quest’ultimo avevano potuto prendere visione dei dati presenti nel corpo della comunicazione.

Ciò in quanto, secondo il Consiglio, laddove non si violino le ulteriori regole predisposte dall’Ordinamento Deontologico Forense, che vietano la produzione in giudizio di corrispondenza intercorsa tra due Avvocati, nonché la pubblicazioni di dati sensibili e personali di altri soggetti a mezzo stampa, alcun dovere di riserbo ha l’Avvocato nei confronti della controparte, ma solo del proprio cliente.


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Avv. Claudio Tarulli

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