LOCAZIONE: i canoni si riducono anche tra amministrazioni pubbliche territoriali

LOCAZIONE: i canoni si riducono anche tra amministrazioni pubbliche territoriali

Corte dei conti, sezione regionale di controllo Piemonte, parere 21 maggio 2015, n. 76

a cura di Maria Amoruso

La riduzione dei canoni corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per la locazione di immobili a uso istituzionale, trova applicazione, anche se la normativa vigente in merito non lo specifica, con riferimento ai contratti stipulati con enti territoriali proprietari, per i quali rimane salvo il diritto di recesso.

Per approfondimenti circa la locazione:

Il parere in commento – n. 76 del 21.5.2015 della Sezione Regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti – ha ad oggetto la questione concernente l’applicabilità dell’art. 3 D.L. 95/2012 (convertito in L. n. 135/2012) anche ai contratti di locazione stipulati tra le pubbliche amministrazioni territoriali.

La normativa de qua concerne la riduzione ex lege del canone locatizio, pari al 15%, a partire dall’1.7.2014, dei «contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali», ove per Amministrazioni centrali si intendono quelle individuate dall’Istituto nazionale di statistica ex art. 1 co. 3 L. 196/2009  nonché dalle Autorità indipendenti, tra le quali la Consob.

Secondo il Sindaco del Comune di Recetto (NO), il quale ha sottoposto tale questione alla Corte dei Conti a sensi dell’art. 7 co. 8 L. n. 131/2003, la norma di cui all’art. 3 D.L. 95/2012 non troverebbe applicazione anche ai contratti stipulati tra le pubbliche amministrazioni in quanto ne deriverebbero un danno erariale e una riduzione dei servizi per i cittadini del Comune stesso, stante la riduzione delle entrate conseguente alla decurtazione del canone di locazione.

Investita della questione, la Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti – dichiarata ammissibile la richiesta di parere sia sotto il profilo soggettivo (in quanto proveniente da un Comune e sottoscritta da un Sindaco, legale rappresentante dell’Ente) che sotto il profilo oggettivo (in quanto riguardante la materia della contabilità pubblica) – ha ritenuto applicabile la norma controversa anche ai contratti di locazione stipulati tra pubbliche amministrazioni.

In particolare, la Corte dei Conti aderisce pedissequamente al parere n. 285/2014 della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia secondo cui l’interpretazione letterale della norma di cui si discute «riferendosi genericamente ai contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni centrali, senza fornire ulteriori precisazioni, porta ad affermare che la riduzione in parola debba essere disposta anche nell’ipotesi di locazioni stipulate con altre amministrazioni pubbliche, anche territoriali, proprietarie dell’immobile locato».

Non giova, al fine di escludere l’applicabilità della riduzione alle locazioni stipulate tra amministrazioni pubbliche, richiamare l’art. 1 co. 478 L. 23.12.2005 n. 266 poiché, in questo caso, il legislatore ha espressamente limitato la riduzione dei canoni «ai contratti stipulati dalle amministrazioni dello Stato per proprie esigenze allocative con proprietari privati».

Né tantomeno, a parere della Corte dei Conti, è utile avvalersi dei principi generali regolanti le attività delle amministrazioni pubbliche posto che – notoriamente – la pubblica amministrazione può agire anche nelle forme di diritto privato e, pertanto, può concludere contratti regolati dalla disciplina del codice civile, salvo diversa disposizione di legge.

Se a ciò si aggiungono gli interventi normativi che hanno introdotto una serie di eccezioni per il conduttore pubblico e non anche per il locatore pubblico, ne deriva che l’art. 3 co. 4 D.L. 25/2012 troverà «applicazione generalizzata nei confronti di tutti i locatori, quale che sia la natura pubblica o privata di questi».

La Corte dei Conti ha, altresì, riconosciuto al Comune richiedente il parere in commento, che subisce la riduzione del canone, il diritto di recesso come pacificamente consentito dallo stesso art. 3 co. 4 D.L. 95/2012, secondo cui «la riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’art. 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore».


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