L’omicidio stradale e le nuove fattispecie di reato introdotte con la Legge n. 41 del 2016

L’omicidio stradale e le nuove fattispecie di reato introdotte con la Legge n. 41 del 2016

Dal 25 marzo del 2016 è vigente la legge n. 41 che sanziona penalmente chi cagioni per colpa la morte o le lesioni di una persona nell’esercizio di una condotta di guida di un veicolo a motore. Beninteso e a scanso di equivoci, è bene precisare sin d’ora che il codice penale italiano già puniva simili condotte (artt. 589, commi 2 e 3, c.p., art. 590, comma 3, c.p.), epperò le sanzioni per esse previste apparivano per la collettività assai incapaci di determinare un’effettiva deterrenza della pena. In un’ottica di maggiore rigorismo e di valorizzazione del bene vita o integrità fisica delle persone offese, trova dunque ragione la legge di cui oggi si offre, senza ambizioni di completezza, un breve contributo dal taglio meramente informativo.

L’omicidio stradale. Analisi ragionata dei nuovi reati stradali introdotti dalla L. 23 marzo 2016, n. 41 Copertina flessibile – 19 apr 2016 di Francesco Bartolini 

Ebbene, il legislatore della riforma ha arricchito il codice penale di fattispecie di reato inedite quanto alla rubrica. Subito dopo il reato di omicidio colposo (art. 589), che ora deve ritenersi più snello, è stato inserito l’art. 589-bis (Omicidio stradale), il quale punisce con la reclusione da 2 a 7 anni chiunque cagioni per colpa la morte di un uomo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Per la verità, tale dettato normativo riporta in toto il comma 2 del parzialmente abrogato art. 589. Persino la pena è rimasta immutata. Il riformatore si è solo limitato, rispetto a tale tipo di condotta, a trasferire in un’altra sede, regolante un’ipotesi di responsabilità ad hoc, quanto in precedenza oggetto di disciplina generale.
Piuttosto inflessibile, invece, è l’attuale sanzione contemplata per l’ipotesi del nuovo comma 2 dell’art. 589-bis c.p., il quale stabilisce che chiunque, posto alla guida di un veicolo a motore, in stato di ebbrezza alcolica o alterazione dovuta all’assunzione di stupefacenti a norma delle previsioni del Codice della strada, cagioni per colpa la morte di un uomo, è punito con la reclusione da 8 a 12 anni. In particolare, per la contestazione della nuova disposizione, occorrerà accertare, in ipotesi di guida sotto l’influenza di alcool, il superamento del valore alcolemico di 1,5 grammi per litro. Laddove invece sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 gr per litro, la carcerazione è prevista in minor misura (dai 5 ai 10 anni).
La pena dagli 8 ai 12 anni è altresì prevista per chi conduce un veicolo a motore di cui all’art. 186-bis, comma 1, lett. b), c) e d), del Codice della Strada in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dipendente dall’assunzione di stupefacenti cagionando per colpa la morte di una persona. In quest’ipotesi, diversamente dalla precedente, i soggetti interessati sono i cc.dd. professionisti della strada (i conducenti esercenti l’attività di trasporto di persone, di cose, etc), per i quali, data la funzione rivestita che ben può dirsi qualificata, il tasso alcolemico rileva già, ai fini della partecipazione del fatto all’ipotesi più grave, in quanto superiore a 0,8 grammi per litro e non superiore a 1,5 grammi per litro.

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A prescindere poi dall’assunzione di alcol o di stupefacenti, tutte le volte in cui si violano determinate disposizioni, il cui elenco deve ritenersi tassativo, contenute nella disciplina del Codice della Strada, si applica la pena dai 5 ai 10 anni, ai sensi dell’art. 589-bis, comma V, c.p., se:
il conducente cagioni per colpa la morte di un uomo eccedendo i limiti di velocità nei centri urbani in misura pari o superiore al doppio di quella consentita ovvero, nelle strade extraurbane, in misura superiore di almeno 50 km/h della velocità massima consentita;
il conducente cagioni per colpa la morte di un uomo transitando da un’intersezione con regolazione semaforica disposta al rosso ovvero circolando contromano;

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il conducente cagioni per colpa la morte di una persona a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi o a seguito di un sorpasso in prossimità di attraversamento pedonale o su carreggiata con linea continua di mezzeria.
Un temperamento al rigore sanzionatorio il legislatore della riforma ha previsto con l’introduzione di una circostanza attenuante ad effetto speciale nei casi di concorso di colpa. Infatti, nei casi di cui sopra s’è detto, laddove l’evento non sia stato determinato dalla sola condotta dell’agente, la pena è ridotta fino alla metà. All’opposto, una particolare rigidità è prevista nel caso di fuga da parte del conducente che abbia cagionato la morte di una persona per colpa. Ipotesi in cui il nuovo art. 589-ter contempla un aumento di pena da un terzo a due terzi. Parimenti, un aumento di pena è altresì previsto nei casi in cui l’agente sia sprovvisto di regolare patente o questa sia sospesa o revocata.
Nel caso di concorso formale, poi, i limiti di pena non nascondono l’intenzione di un legislatore che, a torto o a ragione, è particolarmente sensibile alle vittime, a favore delle quali la creazione di nuovi reati con pene esemplari costituisce motivo di soddisfacimento e riesuma il biasimevole concetto di giustizia vendicativa.
Al riguardo, il conducente che cagioni la morte di più persone oppure la morte e le lesioni, rischia una condanna fino ai 18 anni di reclusione (art. 589, VIII comma, c.p.).

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Ebbene, chi scrive non può non cedere alla fugace tentazione di argomentare la prossimità in punto di sanzione penale tra l’omicidio stradale, che è pur sempre un reato colposo (“…cagioni per colpa…”), e l’omicidio volontario (art. 575 c.p.), la cui pena minima prevista è pari ad anni 21 di carcere. Se così è, dunque, a risentirne sarà un avamposto della Costituzione nonché uno dei principi cardine del diritto penale e, segnatamente, il principio di rieducazione e proporzione della sanzione penale (art. 27, comma III). Si evidenzia, infatti, che per quanto necessario sia l’interesse della società ad arginare l’intollerante fenomeno delle morti stradali con una disciplina rigoristica, lo strumentario del diritto penale così congegnato non può avere la pretesa di recare con sé la riduzione delle morti da sinistri stradali. Del resto, quanto già previsto prima dell’attuale novella, tanto bastava ad attribuire alla sanzione penale la funzione di deterrenza e di retribuzione sol che si pensi che per la stessa ipotesi di morte di più persone o di morte e lesioni plurime, la pena contemplata imponeva il rispetto del tetto massimo di 15 anni di detenzione.
Ancora, preme riflettere sulle distonie causate da un inasprimento sanzionatorio progettato e messo in atto per il solo omicidio (colposo) stradale. Non si coglie in effetti di buon grado la tendenza legislativa degli ultimi anni a restringere i confini dell’illecito colposo (si pensi alla colpa lieve nel settore della responsabilità medica, non più rilevante ex art. 3 l.189/2012 se il sanitario rispetti le linee guida della comunità scientifica), soprattutto per quelle attività socialmente utili benché rischiose.
Può allora dirsi ragionevole la scelta di un legislatore che riserva alla colpa stradale una pena assai più rigida rispetto alle altre ipostesi di colpa? Che forse gli illeciti penali commessi con violazione delle norme previste in materia di sicurezza dei lavoratori e quelli realizzati in spregio alle regole della professione medica, sono meritevoli di un trattamento più mite?
Il ricorso alla legislazione penale d’emergenza, dunque, ancora una volta si è rivelato meramente simbolico e poco efficace, con la consapevole rinuncia che altri percorsi tracciabili, volti a prevenire di fatto la criminalità stradale, avrebbero potuto sortire un’utilità per vero maggiore. Si pensi a mo’ di esemplificazione all’intensificazione dell’attività di educazione stradale o all’investimento di fondi, pubblici e privati, finalizzati all’implementazione di sistemi di sicurezza sulle strade, opzioni in concreto senza meno sfruttabili in una prospettiva di generale prevenzione degli incidenti su strada.
Un’ulteriore fattispecie dal nuovo nomen iuris, eguale per ratio legis e per struttura all’omicidio stradale, è prevista al novellato art. 590-bis c.p. (Lesioni personali stradali gravi o gravissime). Anche in questo caso la vecchia circostanza aggravante della violazione delle norme del Codice della strada del reato di lesioni colpose viene dislocata per tabulas in una fattispecie autonoma, rimanendo tuttavia inalterata la cornice edittale (da 3 mesi a 1 anno in caso di lesioni gravi e da 1 a 3 anni in caso di lesioni gravissime ).
L’intervento riformatore piuttosto innova in punto di pena, incriminando alla stregua chiunque, alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica superiore a 1,5 gr per litro o di alterazione per effetto di sostanze stupefacenti, cagioni per colpa a taluno una lesione personale. Se la lesione prodotta è grave, la reclusione prevista è da 3 a 5 anni; se trattasi di lesione gravissima, lo spazio edittale è da 4 a 7 anni.
Una pena sensibilmente più bassa (da un minimo di 1 anno a 6 mesi a un massimo di 4 anni di reclusione) è prevista se il tasso alcolemico accertato si mantiene al di sopra di 0,8 gr ed entro la soglia di 1,5 gr per litro (Cfr. art. 186, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs 285/1992).
Anche per le lesioni stradali, inoltre, v’è un maggiore rigorismo se a cagionarle sia stato chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose. Per tale categoria di soggetti la pena oscilla da 3 a 7 anni di detenzione, con la precisazione che è sufficiente l’accertamento di un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 gr per litro.
Ancora, l’art. 590-bis è contestabile nella forma aggravata, come per l’ipotesi dell’omicidio stradale, là dove siano state trasgredie le già richiamate disposizioni del codice della strada (Cfr. supra, IV cpv.). Vale pure la previsione del reticolo di circostanze aggravanti e attenuanti scandito per l’art. 589-bis c.p. il cui eventuale giudizio di bilanciamento (art. 69 c.p.), in ipotesi di concorso eterogeneo, trova uno sbarramento – più rigido di quello del precedente art. 590-bis – all’art. 590-quater. Ed invero, le circostanze aggravanti specifiche dei reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, sono insensibili al giudizio di comparazione con le concorrenti circostanze attenuanti . Sicché, vi sarebbe da chiedersi se un tale automatismo si presti a valutare equamente la risposta punitiva dei casi singoli, ognuno dotato di caratteristiche proprie, non valutabili a questi fini dal giudice. Certo è che i moniti scagliati dall’UE negli ultimi anni all’Italia non fanno ben presagire né gli interventi della Corte costituzionale in punto di irragionevole inasprimento delle sanzioni per talune fattispecie confortano. Basti pensare alla recente dichiarata incostituzionalità della circostanza aggravante della recidiva ex art. 99, comma 5, c.p. nella parte in cui prevedeva un aumento obbligatorio legato al solo tipo di reato (Cfr. Corte cost. 185/205).
In un’ottica di generale irrigidimento sanzionatorio, la legge 41/2016 interviene pure sulla disciplina delle sanzioni amministrative accessorie. In caso di condanna, sia pure pronunziata a seguito del cd. patteggiamento, per i reati di omicidio stradale e lesioni stradali gravi e gravissime, è prevista la revoca della patente di guida, quand’anche sia stata concessa la sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) e ciò evidentemente in aperta eccezione alla regola generale espressa all’art. 166 c.p. che, come è noto, inibisce l’esecuzione delle pene accessorie laddove la sanzione principale sia stata condizionalmente sospesa.
Il conseguimento di una nuova patente di guida potrà regolarmente avvenire secondo tempi diversi che tengono conto della gravità del reato per cui v’è stata condanna e, nelle ipotesi di più allarmante disvalore sociale, – si pensi all’omicidio stradale pluriaggravato – non prima del decorso di 30 anni dalla revoca e, in ogni caso, non prima del decorso di 5 anni.
Per dovere di verità, la legge di riforma ha inciso anche sul fronte del codice di procedura penale, apportandovi modifiche dettate da ragioni di coerenza del sistema. Per quanto di utile in questa sede, si ricordano le modifiche afferenti alla misura precautelare dell’arresto, rispetto alla quale è prevista l’obbligatorietà nel caso di omicidio stradale aggravato dall’uso di sostanze di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 589-bis e la facoltatività nell’ipotesi di lesioni stradali gravi o gravissime.
Per il resto, si rinvia alla lettura delle disposizioni normative, siccome innovate, di cui al codice penale, al codice di procedura penale, al d.lgs 285/1992 (Codice della Strada) e al d.lgs 274/2000.


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