L’opposizione all’esecuzione per crediti da separazione o da divorzio segue il rito ordinario

L’opposizione all’esecuzione per crediti da separazione o da divorzio segue il rito ordinario

Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord. 7 aprile 2021, n. 9330

La Corte di Cassazione ha stabilito che “…Il rito applicabile per la fase di merito a cognizione piena dell’opposizione all’esecuzione promossa per la soddisfazione di crediti di mantenimento derivanti dalla separazione o dal divorzio è dunque certamente quello ordinario, come è del resto pacifico nella prassi applicativa […], mentre il rito speciale camerale è previsto dall’art. 710 cpc esclusivamente per la richiesta di modificazione dei provvedimenti riguardanti coniuge e prole conseguenti alla separazione, richieste che non possono essere formulate in sede di opposizione all’esecuzione […] in conclusione, non possono esservi dubbi sul fatto che la fase di merito dell’opposizione avverso l’esecuzione forzata promossa per crediti derivanti da inadempimento agli obblighi di mantenimento stabiliti in sede di separazione o divorzio sia soggetta al rito ordinario e debba quindi essere instaurata con atto di citazione”.

Alla luce di tanto, la Corte Suprema ha evidenziato come quand’anche il giudizio di merito sia stato proposto dall’opponente mediante ricorso piuttosto che con citazione sia possibile comunque la conversione dell’atto irregolare purché, ai fini del rispetto del termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, entro tale termine il ricorso stesso sia stato non solo depositato ma anche notificato alla controparte.

Riflessioni e commento. Con questa significativa recentissima ordinanza i Giudici di legittimità ribadiscono anzitutto un principio generale di diritto che sottende ai procedimenti in materia di separazione e divorzio e che involge anche le fasi propriamente esecutive, e quindi possiamo definire per così dire “accessorie” ed eventuali di detti procedimenti, e cioè quello secondo il quale nei giudizi di opposizione all’esecuzione promossa per crediti di mantenimento stabiliti in sede di separazione o divorzio possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo esecutivo tali da inficiare la regolarità della procedura instaurata ma non anche fatti sopravvenuti o comunque questioni che attengono propriamente alla statuizione relativa al contributo di mantenimento, dovendo queste essere fatte valere unicamente con il procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all’art. 710 cpc o con quello di modifica dell’assegno divorzile ex art. 9 della Legge n. 898 del 1970.

Si tratta, del resto, di criterio distintivo e discriminante che la Corte ha fatto proprio nel solco di un orientamento della propria giurisprudenza che anche nell’ordinanza in commento viene richiamato come prevalente (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17689 del 02/07/2019, Rv. 654560 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20303 del 25/09/2014, Rv. 632384 – 01) e quindi tale da ricevere ulteriore positiva conferma.

In considerazione di ciò, quindi, la natura del credito posto a base dell’azione esecutiva, e dell’eventuale opposizione a questa che ne derivi, non ha alcuna influenza sotto il profilo procedimentale del giudizio oppositivo, dovendo questo seguire, secondo la posizione assunta dalla Corte Suprema, il rito ordinario nella sua fase di merito e non già quello camerale come invece erroneamente ritenuto, nel caso di specie, dal Giudice dell’appello.

Questa interpretazione ci appare effettivamente corretta e condivisibile poiché fondata sul presupposto, ineccepibile, della autonomia del giudizio oppositivo rispetto al procedimento di separazione e/o divorzio nell’ambito del quale soltanto sia rimesso al Giudice competente il potere di decidere in merito al contributo di mantenimento, anche nel suo quantum, nonché ancora sulla ulteriore considerazione che non si applichi il rito speciale camerale stabilito per i procedimenti aventi ad oggetto la richiesta di modifica del contributo di mantenimento per non essere il Giudice dell’Esecuzione, anche nella fase cognitiva piena del merito, legittimato in alcun modo a deliberarvi.

In definitiva, dunque, il Giudice dell’opposizione ha il potere di decidere solo in merito a questioni riguardanti la regolarità formale del titolo esecutivo o della procedura esecutiva, ma non può disporre in alcun modo su eventuali richieste delle parti che attengano alle condizioni della separazione o del divorzio o ai provvedimenti economici e patrimoniali adottati nell’ambito di questi procedimenti speciali di crisi familiare.

La conseguenza di ciò, come detto, si riverbera anche sulla corretta qualificazione del rito da seguire che, pertanto, per la fase oppositiva di merito, rimane sempre e soltanto quello ordinario, con l’obbligo per la parte procedente di darvi corso mediante un atto di citazione, e non già con ricorso, e di fare ciò comunque nel rispetto del termine perentorio e vincolante stabilito dal Giudice dell’Esecuzione nella precedente fase sommaria, pena l’estinzione per improcedibilità dell’opposizione e la conseguente cancellazione della causa dal Ruolo, senza possibilità di deroga che non siano eventualmente quelle prescritte dal nostro Codice di Procedura Civile secondo il generale principio della “improrogabilità dei termini perentori” di cui all’art. 153 comma 2.

Come è noto, infatti, all’esito della riforma processuale intervenuta con la Legge n. 52/2006 questi procedimenti oppositivi sono contraddistinti dalla appena ricordata duplicità delle loro fasi, di cui la prima, appunto sommaria, mirante unicamente all’eventuale sospensione dell’atto o della procedura impugnati, e la seconda, di merito, tendente all’accertamento pieno delle questioni dibattute e della regolarità o meno dello stesso atto o procedura oggetto di causa.

Decisamente interessante è, piuttosto, il richiamo esplicito che la Corte fa al criterio generale della libertà e/o equipollenza di forme degli atti giudiziali laddove ammetta, appunto, anche la possibilità che il giudizio oppositivo di merito venga introdotto con un ricorso in luogo della prescritta citazione ma imponendo, in questo caso, sempre per il doveroso rispetto della perentorietà dei termini, che il ricorso non sia soltanto depositato ma anche notificato entro il predetto termine.

Anche sotto questo particolare ed ulteriore profilo ermeneutico, infatti, le conclusioni cui perviene la Corte ci appaiono sicuramente sostenibili in quanto tengono certamente conto della rilevanza giuridica del principio della c.d. “strumentalità” della forma in relazione al raggiungimento dello scopo dell’atto (art. 121 cpc), pur non tralasciando mai di evitare possibili effetti elusivi della perentorietà dei termini assolutamente non consentiti dalla nostra normativa codicistica.

Ci riesce infatti molto facile immaginare che se non si dovesse, per assurdo, aderire ad una tesi e ad una interpretazione così rigorose si finirebbe per regolarizzare ingiustamente comportamenti processuali contrari alle norme di legge e, segnatamente, quelli che possano consentire di ovviare all’errato utilizzo del ricorso in luogo dell’atto di citazione, già di per sé motivo di irregolarità, addirittura favorendolo poiché è evidente come il deposito di un atto giudiziale, soprattutto nell’epoca telematica attuale, sia molto più semplice e spedito rispetto alle più complesse, articolate e lunghe attività di notifica.

In realtà ed in conclusione è a dirsi che l’introduzione del giudizio di merito con citazione ci appare piuttosto come un assioma incondizionato, sia perché ricavabile agevolmente dal contesto normativo del nostro codice di procedura civile (artt. 616 e 618 cpc) che perché, a maggior ragione, confermato dalla prassi sostanzialmente pacifica che rileviamo nella quotidiana frequentazione delle aule di giustizia, per cui se di errore procedimentale dobbiamo nel caso oggi trattato parlare, certamente non possiamo pensare che lo stesso possa pure determinare ingiusti vantaggi per la parte che ne abbia dato origine e dunque bene ha fatto la Corte Suprema a regolamentarne in maniera netta e precisa i termini, e le modalità, di eventuale sua esecuzione.


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Nata a Lecce nel 1963 e conseguita la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Siena con la votazione di 110/110, svolge da subito la pratica legale presso uno studio di Milano abilitandosi all’esercizio della professione forense nel 1991 e nello stesso anno diventa titolare dello studio già avviato dal padre Avv. Renato da cui eredita, oltre alle qualità umane, l’inclinazione per il Diritto Civile, operando prevalentemente in tutto il Salento. All’iniziale interesse per il Diritto di famiglia e dei minori si affianca l’approfondimento di altre branche del diritto privato, quali il Diritto Commerciale e la sicurezza sul lavoro, complice anche l’espletamento di ulteriori incarichi quali quelli di Giudice Conciliatore e di Mediatore Professionista. La sua attività professionale si estende nel tempo anche al campo dei diritti della persona e tutela degli stessi e l’acquisizione di una crescente esperienza in materia di privacy e sicurezza sul lavoro la incita ad incrementare l’impegno riposto nell’aggiornamento continuo. Particolare rilevanza assume anche lo svolgimento dell’attività di recupero crediti nell’interesse di privati e società, minuziosamente eseguita in ogni sua fase, nonché quella per la tutela del debitore con specifica attenzione alla nuova disciplina in materia di sovraindebitamento. Dal 1990 è docente di Scienze Giuridiche ed Economiche presso gli Istituti ed i Licei di Istruzione Superiore di Secondo Grado, attività che svolge con passione e che, per il tramite della continua interazione con le nuove e le vecchie generazioni, le agevola la comprensione dei casi e delle fattispecie a lei sottoposte, specie nell’ambito del diritto di famiglia. E’ socio membro di FEDERPRIVACY, la più accreditata, a livello nazionale, Associazione degli operatori in materia di privacy e Dpo. Dà voce al proprio pensiero per il tramite degli articoli pubblicati sul proprio sito - SLS – StudioLegaleSodo (www.studiolegalesodo.it) nonché attraverso i rispettivi canali social ( FaceBook e LinkedIn ) ed è autrice di vari articoli e note a sentenza su riviste telematiche del diritto di primario interesse nazionale.

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