L’usura nell’antiriciclaggio

L’usura nell’antiriciclaggio

L’articolo 644 del Codice Penale, che disciplina il reato di usura, sussume nell’alveo della propria fattispecie la condotta di chiunque si faccia dare o promettere interessi usurari come corrispettivo di una prestazione in denaro, ovvero altra utilità.

Il legislatore, attraverso l’utilizzo dei lemmi “altra utilità”, ha inteso ricomprende nella fattispecie incriminatrice anche la cosiddetta usura reale, che si concretizza laddove gli interessi usurari vengano corrisposti quali controprestazione di una attività materiale.

È ictu oculi che il reato di usura possa manifestarsi solo a fronte di un contratto sinallagmatico, ovvero a prestazioni corrispettive; la controprestazione determinerà il concretizzarsi dell’illecito a seconda della legalita’ del tasso di interesse: l tasso legale viene stabilito dal legislatore ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 108 del 1996 (integrandosi in tale ipotesi la cosiddetta usura legale).

Tuttavia attraverso una clausola di salvaguardia, il legislatore, ampliando il vestimentum della norma, ha previsto la possibilità che l’interesse si configuri illecito anche qualora sia al di sotto del tasso legale (in tal caso configurandosi la cosiddetta usura in concreto), qualora vi sia una evidente sperequazione tra le due prestazioni, con valutazione rimessa al Giudice caso per caso.

Negli ultimi anni era sorto in giurisprudenza ed in dottrina un annoso dibattito circa la configurabilità della cosiddetta usurarietà sopravvenuta, che ricorre laddove l’interesse inizialmente pattuito si configuri come lecito, perché rientrante nel limite legale, ma successivamente alle modifiche normative, diventi al di sopra del limite legale.

Orbene, secondo una parte della giurisprudenza, in tale ipotesi sarebbe necessario fare riferimento, ai fini dell’identificazione del momento consumativo del reato, all’atto della pattuizione, ed in tale prospettica la condotta continuerà a connotarsi come lecita, perché così era in origine.

Altra parte della giurisprudenza invece, che rappresenta la teorica prevalente, definisce l’usura una fattispecie a formazione progressiva, in cui la consumazione del reato si sposta costantemente in avanti, avvenendo di volta in volta al momento del pagamento di ogni singola rata; in tale prospettica la cosiddetta usurarietà sopravvenuta è certamente configurabile.

In ottica antiriciclaggio, l’usura rappresenta certamente uno dei fenomeni di maggior rilievo, tant’è che l’UIF ha emanato apposita comunicazione, contenente gli indici di anomalia suscettibili di indicare una possibile condotta usuraria (Cfr. Comunicazione UIF del 9 Agosto 2011).

Occorre, in primis, dare contezza di come da un da un punto di vista statistico, tale fenomeno sia maggiormente diffuso in determinate aree geografiche del Paese (segnatamente al Centro-Sud).

Idonei ad evidenziare il possibile ricorrere di tale fenomeno, sono requisiti sia di natura soggettiva che oggettiva (per una completa disamina si rimanda integralmente alla Comunicazione UIF ut supra menzionata) quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: – dal punto di vista soggettivo, l’appartenenza del nominativo alla categoria famiglie consumatrici; difatti, nella quasi totalità dei casi, l’usuraio è persona fisica che agisce in proprio, non schermato dietro forme societarie; – dal punto di vista oggettivo, si assiste ad una movimentazione caratterizzata da operazioni contestuali in avere/dare, per collimanti importi (spesso di non rilevanti volumi), sovente a cifra tonda; le operazioni, in particolare, sono costituite da versamenti/prelevamenti di contanti, ovvero versamenti/emissioni di assegni (circolari). Talvolta i flussi di denaro possono anche transitare tramite bonifici (con casuali quali “prestito”/”restituzione prestito”); – altra caratteristica operativa è costituita dal ricorrere delle medesime controparti. Tale indice consente di circoscrivere l’operatività a determinati soggetti, i quali, al di la’ di un rapporto di finanziamento personale, non sembrano intrattenere ulteriori rapporti, né di tipo professionale n’è tampoco familiare con il soggetto monitorato.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Avv. Claudio Tarulli

Articoli inerenti