MAFIA E POLITICA: la figura del politico e i diversi reati di mafia

MAFIA E POLITICA: la figura del politico e i diversi reati di mafia

La figura del politico, imputato in processi di criminalità organizzata di tipo mafioso, non è purtroppo cosa nuova.
Si ha, infatti, prova del fatto che sin dai tempi del Fascismo, e/o forse ancor prima, molto spesso, uomini dello Stato si siano manifestati conniventi al sistema mafioso. Sindaci, amministratori, consiglieri comunali, si dimostravano, infatti, “vicini” alle cosche locali al fine di ottenere un “favorevole” appoggio durante le successive consultazioni elettorali.

Sono cambiati i tempi, ma i fatti sono sempre gli stessi; il reato è sempre lo stesso.

Oggi, infatti, si sente spesso parlare di politici imputati in processi di mafia con l’accusa di aver favorito questa o quell’organizzazione criminale di tipo mafioso, ponendo in essere diversi scambi di “voti/favori”. Ma spesso ci si chiede: la condotta che  il politico pone in essere, è vera e propria partecipazione all’associazione, o è idonea semplicemente a favorire, rafforzare, far raggiungere determinate finalità alla stessa, con l’intento di ottenere quel determinato scopo politico?

Apparentemente può sembrar facile distinguere l’un reato dall’altro, l’una posizione dall’altra,  ma è soltanto nella prassi giudiziaria che si notano le vere difficoltà.

E’ stato infatti, nel tempo, difficile riuscire a cogliere quell’elemento diversificatore tra i diversi reati previsti dal nostro ordinamento in tema di mafia, carpire quella sottilissima linea di confine che differenzia, ad esempio, il reato di scambio elettorale politico-mafioso dagli altri reati che il nostro ordinamento prevede in materia elettorale.

In questo contesto, sicuramente, la giurisprudenza ha svolto, e continua a svolgere, un ruolo predominante.

La stessa infatti, partendo proprio dal reato di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui all’art. 416bis c.p., mettendolo a confronto con il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, nato dal combinato disposto di cui all’art. 416bis e 110 c.p., ha chiarito chi è il partecipe, capo, promotore o organizzatore, di un’associazione a delinquere di stampo mafioso, e chi ,invece, contribuisce dall’esterno a conservare, rafforzare , raggiungere talune finalità della stessa.
Il 416bis c.p.,infatti, sin dal primo comma, punisce “chiunque faccia parte di una associazione di tipo mafioso, formata da tre o più persone”, sanzionando con pene più severe dettate dal secondo comma, “coloro i quali promuovano, dirigano o organizzano un’associazione”. La definizione vera e propria di associazione di tipo mafioso è dettata dal comma terzo dello stesso articolo, laddove si specifica che un’associazione è tale quando “coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”.

Dall’analisi di tal reato emerge chiara la differenza, anche dal punto di vista sanzionatorio tra i capi, organizzatori o promotori di un’associazione rispetto a coloro i quali ne fanno semplicemente parte.

La prassi giudiziaria ha però, come si anticipava poc’anzi, imposto ai nostri giudici, una capacità di discernimento tra colui che partecipa attivamente all’organizzazione e colui che, invece, dall’esterno, contribuisce solamente a rafforzarla.

A tal proposito, la giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che può definirsi concorrente esterno ad un’associazione mafiosa colui che pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione mafiosa e privo quindi dell’affectio societatis (quindi non ne fa parte), fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un’effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell’associazione, e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale del programma criminoso della medesima”; mentre, partecipe, è colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell’associazione mafiosa, non solo “è” ma “fa parte” della stessa.
Distinzione questa scaturita dopo un lungo, ma notevole, percorso giurisprudenziale avviatosi nel 1994 con la sentenza Demitry (Cass. Pen. Sez. Un. 5 Ottobre 1994), per poi proseguire con la sentenza Carnevale (Cass. Pen. Sez. Un. 30 ottobre 2002), Mannino (Cass. Pen. Sez. Un. 27 Settembre 1995 e Cass. Pen. Sez. Un. 12 Luglio 2005), Andreotti (Cass. Pen. sent. n. 49691 del 2004), dell’Utri (Cass. Pen.Sez V, 9 Marzo 2012 n. 15727) e così via; sentenze, queste, che hanno assunto sicuramente un ruolo cardine, non soltanto nella creazione del concorso esterno in associazione mafiosa,  ma anche per la sua stessa tipicizzazione all’interno del nostro ordinamento.

Parlare però di partecipe o concorrente esterno ad una associazione a delinquere di stampo mafioso, ci induce a tracciare un ulteriore linea di confine tra questi reati e quelli previsti dal nostro ordinamento in tema di consultazioni elettorali: lo scambio elettorale politico mafioso, previsto e regolato dall’art. 416ter c.p., e i reati di corruzione e coercizione elettorale, previsti e regolati dal T.U. delle leggi elettorali.

L’art. 416ter, di recente modificato dalla legge n. 62 del 17 Aprile 2014, punisce “chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante la modalità di cui al terzo comma dell’art. 416bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità […] con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”.
Reato questo, oggi facilmente distinguibile, dai reati di corruzione e coercizione elettorale previsti dagli artt. 96 D.P.R. 16 Maggio 1960 n. 570 e 97 D.P.R.30 Marzo 1957 n. 361, tenendo in considerazione le finalità e le modalità con le quali il politico entra in contatto con il mafioso al fine di impedire e/o ostacolare il libero esercizio del voto, nel procurare voti a sé o ad altri.

Infatti, la giurisprudenza, ha chiarito che “la promessa di voti elettorali fatta, in cambio di somme di denaro, a un candidato da personaggio di spicco di un’associazione mafiosa mediante l’assicurazione dell’intervento di membri dell’associazione stessa integra il reato di cui all’art. 416ter c.p. e non quello previsto dall’art. 96 del d.p.r. 30 Marzo 1957 n. 361 (offerta di denaro o altra utilità ad elettori per ottenerne il voto) dovendosi ravvisare nell’apporto attivo degli aderenti al sodalizio criminoso il ricorso alla forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo”.
Una differenza, quindi, ravvisabile nelle modalità con cui si pone in essere il reato, ovvero , “ per la configurabilità del reato di cui all’art. 416ter c.p., non basta l’elargizione di denaro, in cambio dell’appoggio elettorale, ad un soggetto aderente a consorteria di tipo mafioso, ma occorre anche che quest’ultimo faccia ricorso all’intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa, con le modalità precisate nel terzo comma dell’art. 416bis c.p., per impedire ovvero ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale, elementi questi ultimi, da ritenersi determinanti ai fini della distinzione tra la figura di reato in questione ed i similari illeciti di cui agli artt.96 e 97 T.U. delle leggi elettorali approvato con D.p.r. 30 Marzo 1957 n. 361″. (Corte di Cassazione sent. n. 18080 del 13/04/2012).

Inoltre, la stessa Corte, precisa che “Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, trattandosi di reato di pericolo, è sufficiente che nell’ accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità, il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia persona la quale esercita un condizionamento diffuso fondato sulla prepotenza e sulla sopraffazione e le cui indicazioni di voto, sono percepite all’esterno come provenienti da un sodalizio mafioso, mentre non sono necessarie né l’attuazione né l’esplicita programmazione di una campagna attuata mediante intimidazioni” ( Corte di Cassazione sent. n. 37374 del 06/05/2014).

Ed ancora, il reato di corruzione elettorale ed il delitto di scambio elettorale politico-mafioso differiscono tra loro in quanto nel primo di essi viene punito il candidato che, per ottenere il voto, offre, promette o somministri denaro, valori ovvero qualsiasi altra utilità , mentre nel secondo la promessa di voti viene fatta, in cambio di erogazione di denaro, da un aderente ad una associazione mafiosa mediante l’assicurazione dell’intervento di membri della medesima, sì che in esso è tipico il ricorso alla forza d’intimidazione derivante dal vincolo associativo mafioso ( Corte di Cass. sent. n. 27655 del 24/04/2012).
Alcuni definiscono il reato di scambio elettorale politico mafioso, una particolare forma di contiguità alla mafia; una sub-specie del concorso esterno in associazione mafiosa.

Peraltro, con riferimento al soggetto che si avvicina alla consorteria mafiosa al solo fine di ottenere un appoggio durante le consultazioni elettorali, la Suprema Corte, chiarisce che “ In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trova in rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo dell’associazione criminale, tale da implicare, più che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi; ne consegue che è da considerare “intraneus” e non semplice “concorrente esterno” il soggetto che, consapevolmente, accetti i voti dell’associazione mafiosa e che, una volta eletto a cariche pubbliche, diventi il punto di riferimento della cosca mettendosi a disposizione, in modo stabile e continuativo, di tutti gli affiliati della consorteria, alla quale rende conto del proprio operato”. (Corte di Cass. sent. n. 53675 del 10/12/2014).

Tuttavia, le S.U. nell’ approfondire il tema dei requisiti per la configurabilità del ricorso del concorso esterno del politico nell’ associazione mafiosa nel paradigma del patto di scambio elettorale da parte dell’associazione, e l’appoggio promesso a questa da parte del candidato, hanno stabilito con la sentenza Mannino del 2005 che “ In linea di principio non può escludersi che anche la mera promessa del politico di attivarsi una volta eletto a favore della cosca mafiosa, possa integrare, di per sé gli estremi del contributo atipico di concorso eventuale nel delitto associativo, a prescindere dalle successive condotte dell’accordo”.

È necessario, ma non sufficiente, infatti, che gli impegni presi dal politico, per l’affidabilità e la caratura dei protagonisti dell’accordo, per il contesto e la specificità dei contenuti del patto, abbiano il carattere della serietà e della concretezza.

La Corte sostiene quindi che è possibile configurare il concorso esterno dell’esponente politico colluso, qualora il suo contributo si collochi a livello delle strategie complessive di tipo organizzativo, costituendo un mero post-factum, come ribadito dal Massimo Capitolino in una recente pronuncia : “ basta il mero scambio di promesse tra esponente mafioso e politico per integrare il sinallagma significativo del concorso esterno, a nulla rilevando, a tal fine, il rispetto da parte del politico degli impegni assunti a patto che vi sia prova certa della conclusione dell’accordo, perché è lo stesso accordo che di per sé avvicina l’associazione mafiosa alla politica, facendola in qualche misura delle sue vicende politico elettorali, e rendendola altresì consapevole della possibilità di influenzare perfino l’esercizio della sovranità popolare, e cioè del suo potere”.

C’è da dirsi che, alla luce del su richiamato sforzo giurisprudenziale, volto esclusivamente a creare dei confini tra l’uno reato e l’altro, importanti per delineare anche i rapporti tra politica e mafia, alcuni hanno ritenuto semplicisticamente che potrebbe delinearsi un quadro processuale che, ad oggi, sembrerebbe essere il seguente: se c’è la prova del mero patto elettorale, si configura la sola fattispecie di cui all’art. 416ter c.p. per il politico e quella di cui al secondo comma per il promittente (e se questo è un partecipe, naturalmente si configura il concorso materiale con il 416bis c.p.); se si dovesse riuscire a raggiungere la più difficile (se non impossibile) prova di un accordo elettorale produttivo di un oggettivo rafforzamento per l’associazione, invece si configura il più grave delitto di concorso esterno di cui agli art. 110 c.p. e 416bis c.p. Ancora, se si dovesse accertare che l’accordo sia stato realmente eseguito tramite la realizzazione di condotte di corruzione, o più probabilmente di coercizione elettorale dei singoli cittadini aventi diritto al voto, si configurerebbero il concorso di reati tra il 416ter e 96 e 97 del T.U. delle leggi elettorali per il politico, ed il concorso tra il 416bis c.p. e il 416ter secondo comma c.p. e le fattispecie elettorali per il mafioso. In tutti i casi si potrà comunque applicare il regime del cumulo giuridico, essendo i reati concretizzazione del medesimo disegno criminoso.

A parere umile di chi scrive, invece, le cose sembrerebbero esser molto più complicate di quanto si è poc’anzi descritto, e, sicuramente sono molto più difficili da provare; perché, se chiara potrebbe essere la norma, tanto non lo è la prova del fatto che tale norma si sia effettivamente concretizzata in “quel” determinato fatto di reato che l’uomo politico possa aver commesso.

Tanto si potrebbe ancora scrivere, e altrettante potrebbero essere le riflessioni a riguardo, ma con la speranza che con questa sintetica carrellata di norme e orientamenti giurisprudenziali, questo scritto, possa aver chiarito le idee anche a chi di diritto non se ne intende, pare opportuno richiamare una breve, ma efficace, introduzione, scritta da De Liguori nel libro “Concorso e contiguità nell’ associazione mafiosa” e che, a parer di chi scrive, si attanaglia molto al pensiero che oggi riversa nelle menti degli Italiani onesti, i quali vorrebbero semplicemente ricordare che l’avvicinarsi alla mafia, al sistema mafioso, l’incrementare atteggiamenti mafiosi, la stessa cultura mafiosa, non può fare altro che portare distruzione e morte.      Per questo diciamo:
A questo continuo profluvio di sentenze, d’improbabili tesi sociologiche o panacee, noi preferiamo un altro tipo di legalità, quella dei gesti, dei piccoli rifiuti, quella per intenderci che non abbia bisogno di eroi e di martiri, ma solo di cittadini onesti, la cui speranza non può e non deve morire accanto ai corpi straziati dai tanti, ma dal sacrificio di costoro trovare ragione e stimolo per un riscatto!”.

Condofuri Marina, li 2.09.2016
Dott.ssa Elisabetta Caridi


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Elisabetta Caridi

Praticante avvocato abilitato al patrocinio Conseguita abilitazione al patrocinio in data 26.09.2014 Conseguito diploma di Specializzazione in Professioni legali in data 23.07.2015 Conseguita Laurea in Giurisprudenza in data 17.10.2013 Conseguita Laurea in Scienza Giuridiche in data 15.07.2010 Conseguito Diploma di Maturità Scientifica nel Luglio del 2004.

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