Malattie professionali: l’evoluzione giurisprudenziale sul nesso causale

Malattie professionali: l’evoluzione giurisprudenziale sul nesso causale

Sommario: 1. Premessa storica – 2. Le sentenze Franzese e Cozzini – 3. Il petrolchimico di Mantova – 4. Conclusioni

1. Premessa storica

La storia recente dei procedimenti penali in materia di malattie professionali è caratterizzata da una costante evoluzione interpretativa tesa alla ricerca, a partire dagli anni Novanta, di fondamenti scientifici e giuridici solidi su cui fondare la sussistenza di un nesso eziologico (rapporto di causa-effetto) tra condotta ed evento, eventualmente idoneo a determinare la responsabilità penale scaturente dalla morte o lesione di un lavoratore ex artt. 589 e 590 del codice penale (delitti di omicidio colposo e lesione personale colposa).

In argomento occorre, innanzitutto, premettere come il concetto di malattia professionale si differenzi da quello di infortunio sul lavoro.

L’infortunio sul lavoro costituisce un evento istantaneo; in questi casi il nesso di causalità risulta generalmente di facile determinazione, a differenza di quanto accade per la malattia professionale. Qui l’accertamento, in correlazione ai rischi professionali, si presenta spesso molto complesso.

Tale difficoltà aumenta in maniera esponenziale in relazione alle malattie “aspecifiche” (cui risulta essere esposta l’intera popolazione, in quanto collegabili a diversi fattori extra-lavorativi), rispetto alle quali la prova della connessione tra patologia ed ambiente lavorativo diviene particolarmente ardua.

La descritta complessità, derivante non solo dalla “multifattorialità” di talune patologie, ma anche dal lasso di tempo spesso intercorrente tra l’effettiva esposizione al rischio lavorativo e l’insorgere della malattia, ha limitato per lungo tempo l’intervento della giurisdizione penale in questa materia.

La prima conoscenza di tali patologie, inoltre, nacque in un periodo storico – culturale, quale quello del boom economico, dove il diffuso benessere sociale contribuì a ridurre la loro reale percezione.

Nel corso degli anni successivi, la crescita della coscienza sociale del fenomeno e la sensibilizzazione dei lavoratori e degli stessi sindacati fece sì che la magistratura penale iniziasse a preoccuparsi di tali temi e ad intervenire, ponendo attenzione al problema che incominciava a divenire una realtà dirompente.

Le difficoltà di determinazione del nesso causale, però, si palesarono sin dalle prime pronunce: la prima soluzione al quesito, da parte della giurisdizione, fu quella di ispirarsi al modello della responsabilità medica e, dunque, di abbandonare il principio della conditio sine qua non per adottare, in via sostitutiva, un giudizio ex ante che prevedesse la possibilità di ritenere sussistente il nesso causale nel momento in cui risultasse provato un aumento del rischio, dovuto dalla condotta omissiva del datore di lavoro.

A tale modello di giudizio non mancarono critiche da parte di dottrina e giurisprudenza, che richiedevano che la responsabilità penale si fondasse su un accertamento causale basato su di una legge scientifica che portasse a reputare, con una probabilità prossima alla certezza, sussistente il nesso eziologico tra condotta ed evento.

2. Le sentenze Franzese e Cozzini

Punto di svolta dell’evoluzione giurisprudenziale è il leading case Franzese (Cass. pen., Sez. Unite, 10/07/2002, n. 30328), il quale, in motivazione, sottolinea come il nesso causale tra condotta ed evento non possa ritenersi sussistente per via di un mero giudizio di “probabilità statistica”, ma che occorra dimostrare come, mediante la realizzazione della condotta doverosa, ed escluse le possibili interferenze causali alternative, l’evento, con un notevole grado di “credibilità razionale”, non si sarebbe verificato ovvero avrebbe avuto luogo ma, comunque, con una minore intensità lesiva o in un tempo prossimo.

Si parla a tal proposito di “probabilità logica”, la quale si differenzia dalla “probabilità statistica” poiché “contiene la verifica aggiuntiva, sulla base dell’intera evidenza disponibile, dell’attendibilità dell’impiego della legge statistica per il singolo evento e della persuasiva e razionale credibilità dell’accertamento giudiziale”,1 e non si limita alla sola verifica empirica della percentuale dei casi in cui il verificarsi di un evento comporta il verificarsi di un altro evento.

Dunque, il procedimento logico “deve condurre, perchè sia valorizzata la funzione ascrittiva dell’imputazione causale, alla conclusione caratterizzata da un alto grado di crebilità razionale, quindi alla certezza processuale, che, esclusa l’interferenza di decorsi alternativi, la condotta omissiva dell’imputato, alla luce della cornice nomologica, è stata condizione necessaria dell’evento, attribuibile per ciò all’agente come fatto proprio”.2

Novità assoluta della sentenza Franzese, sostanzialmente, è l’analisi della fattispecie concreta del singolo caso, diretta alla verifica probatoria della causalità individuale, che si sostituisce a quella certezza assoluta che comportava l’automatica applicazione della legge scientifica – statistica, detta di copertura, al caso concreto: l’accertamento della causalità individuale tra condotta ed evento richiede, dunque, l’eliminazione delle possibili spiegazioni alternative dell’evento.

Il rigoroso modello dettato dalla sentenza Franzese, se pare facilmente applicabile nei casi di patologie monocausali (o “firmate”), così definite poiché provocate esclusivamente dalla sostanza tossica a cui il lavoratore è venuto a contatto nell’ambiente lavorativo (ad es. il mesotelioma pleurico), trova maggiori difficoltà attuative nel caso di patologie multifattoriali.

In tali casi, infatti, l’unica via percorribile sembrerebbe essere quella di accettare che l’esposizione alla sostanza abbia agito in combinazione con le altre possibili sorgenti della malattia, comportando in questo modo una riduzione del periodo di latenza della malattia, od un aggravamento della stessa.

Parlando di facilità di determinazione del nesso causale per le malattie monocausali non si deve incorrere nell’errore di ritenere l’assoluta inesistenza di problematiche: occorre, infatti, considerare la lunga esposizione del lavoratore alla sostanza tossica, esposizione che coincide col tempo lavorativo lungo il quale potrebbero esser subentrati differenti datori di lavoro. In tale contesto, ed in particolare riguardo alla patologia del mesotelioma pleurico, nasce il dibattito tra due orientamenti opposti i quali considerano quest’ultimo come patologia dose-indipendente, ovvero il cui primo contatto determina l’incorrere della patologia nulla rilevando i tempi di esposizione, oppure come patologia dose-dipendente, la cui continua esposizione ridurrebbe il periodo di latenza.

Se quest’ ultima teoria veniva ritenuta la più affidabile, l’intervento della Cass. Pen., sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786, ovvero la sentenza Cozzini, rimescola le carte: essa si pone sulla medesima direttrice di quella dettata dalla sentenza Franzese, e richiede che il giudice, intenzionato a dar credito alla tesi della dose-dipendenza, debba motivare in modo rigoroso le sue ragioni dimostrando il procedimento logico-giuridico da egli adottato e, in base alla teoria della causalità individuale, provare che l’effetto di riduzione del periodo di latenza sia rinvenibile, oltre ogni ragionevole dubbio, nel singolo caso del lavoratore che abbia riscontrato la malattia.

Compito del giudice diventa, dunque, non solo quello di ricercare la legge di copertura da porre alla base del nesso causale, ma anche quello di analizzare la fattispecie concreta e, mediante una verifica in grado di escludere decorrenze causali alternative, affermare, se del caso, la sussistenza, oltre ogni ragionevole dubbio, della relazione causale intercorrente tra condotta ed evento.

3. Il petrolchimico di Mantova

A diversi anni di distanza si colloca la sent. 14 novembre 2017, n. 16715, in cui la Suprema Corte, intervenendo sul caso del petrolchimico di Mantova relativo alla morte di undici lavoratori esposti ad amianto, benzene ed altre sostanze, nell’analizzare le problematiche inerenti al nesso di causalità, si pone in linea con la sopracitata sentenza Cozzini.

In dettaglio, in essa, si evidenzia come il giudice, nello scegliere la legge di copertura da applicare al caso, in particolar modo nel momento in cui le teorie richiamate dai consulenti tecnici siano tra loro contrastanti, debba tenere in considerazione i criteri a suo tempo delineati nella sentenza Cozzini. Ci si riferisce agli studi che sorreggono la teoria stessa, alle basi fattuali e all’ ampiezza, alla rigorosità ed oggettività della ricerca e, soprattutto, al grado di consenso che la tesi, che si intende far propria, assume nella comunità scientifica.3

A tal proposito, secondo la Corte, nel momento in cui si sia in presenza di orientamenti scientifici contrastanti, l’onere della prova dell’ampio accreditamento nella comunità scientifica della tesi che si intende adottare, spetterà alla parte che intende avvalersi della stessa: onde adempiere tale onere, per di più, non sarà possibile invocare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, dal momento che i precedenti giurisprudenziali non possono porsi alla base del sapere scientifico.

Sempre sulla linea dettata dai precedenti giurisprudenziali, la Corte analizza, in tema di causalità individuale, la necessità, nell’eventualità di patologie multifattoriali aventi eziologie alternative tra loro, di escludere, mediante analisi del caso concreto, i fattori causali alternativi. Aggiunge inoltre, la necessità, per poter fondare la teoria dell’effetto acceleratore della patologia, di verificare che la riduzione del periodo di latenza sia effettivamente avvenuta nei singoli casi, mediante acquisizione di informazioni cronologiche e dei concreti fattori a causa della cui esposizione si sia realizzata l’accelerazione del processo degenerativo.

4. Conclusioni

La lettura dei tre casi evidenzia una costanza nelle pronunce dei giudici, ormai unanimi nel ritenere doveroso, per la dimostrazione del nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale, un procedimento deduttivo di assoluta esclusione, ovvero prossimo al cento per cento, di fattori causali alternativi.

In linea a ciò risulta necessaria – ma non sufficiente – l’adozione di una legge scientifica di copertura da porre alla base del ragionamento fondante il giudizio sulla presenza del nesso causale, legge che dovrà rispettare determinati requisiti evidenziati dalla sentenza Cozzini.4

Sul punto la Cass. pen., Sez. IV, 18 maggio 2018, n, 22022 ne dà ulteriore conferma ribadendo che “ai fini dell’affermazione di responsabilità il giudice è tenuto ad accertare se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata su solide ed obiettive basi una legge scientifica in ordine all’effetto acceleratore della protrazione dell’esposizione dopo l’iniziazione del processo”.

La linea di interpretazione tracciata dalla giurisprudenza, però, impatta con le difficoltà che emergono nella valutazione della presenza del nesso causale nelle malattie professionali la cui fonte di insorgenza è riferibile a svariati fattori: in tali casi, infatti, continuano a manifestarsi rilevanti criticità, dovute anche alla caratteristica intrinseca ulteriore di talune malattie, ovvero il lungo periodo di latenza.

Queste criticità, tra l’altro, comportano complicazioni nell’individuazione del soggetto responsabile nel momento in cui vi sia stato un susseguirsi di datori di lavoro nel periodo in cui il soggetto ha apportato la propria prestazione. In tale situazione, prendendo come esempio il caso del mesotelioma pleurico, onde imputare la responsabilità al singolo datore, si rende indispensabile provare che la patologia sia stata non solo causata dall’amianto, ma anche che il singolo periodo di esposizione alla sostanza sia stata condizione necessaria per l’insorgere della malattia.

Occorre, dunque, dimostrare che se il soggetto non avesse lavorato a contatto con la sostanza per il periodo per cui è chiamato a rispondere l’imputato, non avrebbe contratto la patologia o lo sviluppo degenerativo della malattia sarebbe stato minore.

Questa, che appare di per sè essere una condizione difficile da provare, unitamente all’ardua dimostrazione dell’assenza di possibili spiegazioni alternative all’evento, potrebbe portare a problemi teorici di non poco conto: infatti, la difficile prova della causalità individuale e l’incertezza scientifica, che fanno da sfondo ad un quadro delicato, rischiano di porre in contrasto il comune senso di giustizia sociale col principio costituzionale della responsabilità penale personale.


1Cass. pen., Sez. Unite, 10 luglio 2002, n. 30328.

2Cass. pen., Sez. Unite, 10 luglio 2002, n. 30328.

3Cass. pen., Sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786.

4Cass. pen., Sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786: “Per valutare l’attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono. Le basi fattuali sui quali essi sono condotti. L’ampiezza, la rigorosità, l’oggettività della ricerca. Il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi. La discussione critica che ha accompagnato l’elaborazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l’ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate. L’attitudine esplicativa dell’elaborazione teorica. Ancora, rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica. Infine, dal punto di vista del giudice, che risolve casi ed esamina conflitti aspri, è di preminente rilievo l’identità, l’autorità indiscussa, l’indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove”.

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Francesco Morriello

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