Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

Il proprietario di un autoveicolo sottoposto a pignoramento non lo consegna all’IVG nei termini previsti dalla legge. Decorsi 10 giorni, l’organo di polizia incaricato si reca presso l’abitazione del proprietario, il quale afferma che non ha potuto consegnare l’automobile poiché essa risulta inutilizzabile (completamente smontata). Tuttavia, alcuni testimoni affermano di aver visto il proprietario circolare con il veicolo sottoposto a pignoramento sino al giorno antecedente la data in cui l’organo di polizia si è recato presso l’abitazione dello stesso.

Tale fattispecie configura un reato?

Le disposizioni del codice di procedura civile e del codice penale, con relativa giurisprudenza, soccorrono per risolvere il quesito.

Il codice di procedura civile, a seguito dell’approvazione del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, che ha introdotto una norma ad hoc per quanto concerne il pignoramento e la custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, prevede all’art. 521 bis che il pignoramento contiene l’intimazione di consegnare il bene entro 10 giorni, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi all’istituto vendite giudiziarie. Con il pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. Al momento della consegna l’istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.

Decorso il termine di 10 giorni per consegnare il bene pignorato, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all’istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto.

Nel caso in esame, entra in gioco la responsabilità penale del proprietario, dal momento che alcuni testimoni affermano che egli ha circolato con la medesima autovettura, che è risultata invece assolutamente inutilizzabile nel momento in cui è stata rinvenuta, una volta decorso inutilmente il termine di 10 giorni entro il quale il proprietario avrebbe dovuto consegnare il bene in questione all’IVG.

Nel codice penale, l’art 388, c. 5 così dispone: chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino ad un anno con la multa fino ad € 309,00.

Il comma 6 aggiunge che si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da € 30,00 a € 309,00 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia.

Il comma 9 chiosa sancendo la procedibilità a querela per la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, qui giustappunto delineata nei commi che interessano.

La recente pronuncia della Cassazione penale, sez. VI 22/4/2016, n. 19412 corrobora e precisa quanto sostenuto sopra; nella massima di riferimento la Suprema Corte stabilisce che integra il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, previsto dall’art. 388 c.p., la condotta del debitore esecutato che, divenuto custode ai sensi dell’art. 521 bis c.p.c., dopo la notifica del pignoramento di un bene mobile registrato, omette di consegnare la cosa entro il termine di 10 giorni all’istituto vendite giudiziarie, continuando a trattenerla e ad utilizzarla.

Dello stesso tono la successiva sentenza di Cassazione penale, sez. VI 13/9/2016, n. 44668 con la quale si addebita alla condotta dell’imputato e allo stesso tempo custode il repentino e radicale peggioramento del veicolo sottoposto a pignoramento, realizzando in questo modo il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

Pertanto, in base alle norme codicistiche sopra menzionate e alla giurisprudenza penale di riferimento si ritengono sussistere, in base all’art. 521 bis c.p.c. e, soprattutto, ai sensi dell’art. 388 c.p., i presupposti che integrano il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, in particolar modo in relazione alla condotta dolosa (nel caso di specie, rendere inutilizzabile la vettura, smontandola) volta a non consegnare all’istituto vendite giudiziarie il veicolo soggetto a pignoramento.


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