Mandato d’arresto europeo e diritti umani

Mandato d’arresto europeo e diritti umani

Il rischio di trattamenti inumani e degradanti dopo la consegna e l’obbligo di richiedere informazioni integrative all’ autorità di emissione.
Abstract: Il presente elaborato ha lo scopo di analizzare, alla luce dei più recenti approdi giurisprudenziali, il delicato tema del rispetto dei diritti fondamentali nelle procedure di mandato d’arresto europeo, con particolare riguardo alla possibilità che il soggetto coinvolto incorra, dopo la consegna, in trattamenti inumani e degradanti a causa delle condizioni penitenziarie del paese richiedente. Al fine di fornire spunti di riflessione sulla perdurante necessità di garantire una tutela piena e concreta ai diritti del consegnando, si rende opportuno l’approfondimento di due recenti sentenze, una emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e l’altra dalla Corte di Cassazione italiana. In disparte le significative imperfezioni contenute nella disciplina dell’istituto (sia in quella di origine che in quella interna di recepimento[1]), attraverso tali pronunzie si è avuta ulteriore conferma del fatto che il principio di mutuo riconoscimento – pregnante l’intera disciplina del mandato d’arresto europeo – non può in modo alcuno pregiudicare quelle garanzie faticosamente conquistate nel corso del tempo ed ormai irrinunciabili nello Stato di Diritto. Semplificazione e celerità della cooperazione giudiziaria europea, dunque, non possono comportare il sacrificio dei diritti della persona.

1. Tra esigenze procedurali e rispetto dei diritti umani: la posizione della Corte di Giustizia

La recente sentenza n. 220/18 della I Sez. della Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata emessa a seguito di un rinvio pregiudiziale con carattere di urgenza (dalla decisione dipendeva infatti la libertà del soggetto richiesto) sollevato dal Tribunale superiore del Land di Brema e relativo, più nel dettaglio, ad un mandato d’arresto europeo processuale spiccato dai giudici di Nyiregyhéza, Ungheria. In particolare, questi ultimi avevano richiesto alle autorità tedesche la consegna di un cittadino ungherese dimorante in Germania al fine di sottoporre l’uomo ad un procedimento penale per i reati di percosse, lesioni, danneggiamento, truffa semplice e furto con scasso, asseritamente commessi in Ungheria tra il mese di febbraio e il mese di luglio 2016.

Date le disastrose condizioni degli istituti di pena ungheresi[2], i giudici tedeschi chiedevano alla Corte di Giustizia quale fosse il peso da attribuire alle rassicurazioni fornite dagli organi del paese di emissione, i quali sostenevano che il consegnando non avrebbe subito, durante la detenzione, alcun trattamento inumano o degradante.

Inoltre, il giudice a quo chiedeva alla Corte di chiarire quali fossero gli accertamenti da porre in essere, in concreto, in presenza di un generale pericolo di lesione dei diritti umani dovuto alle condizioni degli istituti di pena dello stato richiedente. Veniva chiesto, in particolare, se a carico delle autorità dello stato di esecuzione sussista sempre l’obbligo di verificare le condizioni detentive di tutti gli istituti penitenziari nei quali il consegnando potrebbe essere ristretto dopo la consegna.

Nel rispondere a tali quesiti, i giudici comunitari hanno ribadito che la ratio ispiratrice del mandato d’arresto europeo è quella di offrire speditezza e celerità alle procedure di consegna attraverso l’applicazione del principio di reciproca fiducia e del conseguente mutuo riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali[3]. Lo scopo dell’istituto è, infatti, quello di evitare che, all’interno dell’eurozona, la libertà di circolazione si traduca in una sostanziale impunità per chi, ponendo in essere condotte delittuose in un paese, si sposti in seguito sul territorio di un altro stato membro al fine di sottrarsi alle maglie della giustizia. È sin troppo evidente che il funzionamento di tale meccanismo si basa sul presupposto che tutti i paesi membri offrano concreta applicazione del diritto comunitario[4], ivi comprese quelle imprescindibili garanzie – formalmente riconosciute dalle normative sovranazionali europee ed ormai parte del cosiddetto acquis communautaire – destinate ai soggetti coinvolti nel procedimento penale. Ciò permetterebbe di dar celermente seguito alle richieste di consegna senza la necessità di porre in essere, di volta in volta, verifiche farraginose e dispendiose in termini di tempo.

Sul punto, la Corte ha rimarcato la centralità dei principi consacrati nella Carta dei diritti fondamentali, la quale, ai sensi dell’art. 51, si applica non solo alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione, ma anche agli Stati membri quando attuano – come nel caso di specie – il diritto comunitario. Alla luce di ciò è stata altresì richiamata la rilevanza dell’art. 4 della suddetta Carta, secondo cui “nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti”. Peraltro, nonostante la Corte non lo abbia espressamente richiamato, il medesimo principio è previsto anche dal Tredicesimo Considerando della DQ 2002/584/GAI istitutiva del mandato d’arresto europeo, che sancisce il divieto di allontanamento, espulsione o estradizione di una persona “verso uno Stato allorquando sussista un serio rischio che essa venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altri trattamenti o pene inumani o degradanti[5].

Con tali considerazioni, dunque, i giudici comunitari hanno ribadito un concetto fondamentale ed insuperabile, ovvero che anche nelle procedure di consegna M.A.E. deve essere garantito, al consegnando, il concreto rispetto dei diritti umani[6]. La Corte, invero, ha sottolineato che nell’applicazione del mandato d’arresto europeo possono, “in circostanze eccezionali”, trovare limitazione i cennati principi di mutuo riconoscimento e reciproca fiducia tra Stati membri[7]. Circostanze eccezionali in cui, ovviamente, deve a buon diritto essere ricompreso il rischio che il soggetto richiesto incorra, dopo la consegna, in trattamenti detentivi inumani o degradanti ai sensi del suddetto art. 4 della Carta dei diritti fondamentali. Laddove sussista tale rischio, dunque, l’autorità giudiziaria ricevente è legittimata (recte: è tenuta), in deroga ai suddetti principi di mutuo riconoscimento e reciproca fiducia, al rifiuto della richiesta.

La Corte ha poi chiarito che, in presenza di una situazione carceraria critica (la criticità può emergere, ad esempio, da censure provenienti da organi comunitari o internazionali), le autorità giurisdizionali che decidono sulla consegna sono gravate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 paragrafo 2 della DQ 2002/584/GAI, dall’obbligo di richiedere allo stato di emissione ogni informazione necessaria sulle future condizioni detentive del soggetto in consegna. In particolare, pur definendo “eccessiva” la pretesa di un report dettagliato sulle condizioni detentive in tutti gli istituti di pena in cui il consegnando potrebbe teoricamente essere ristretto, i giudici comunitari hanno ribadito la necessità di un accertamento concreto del rispetto dei diritti umani per mezzo di una valutazione individualizzante e specifica.

Evidentemente, tutto ciò è finalizzato alla verifica del rispetto della dignità umana attraverso i criteri elaborati nel tempo dalla giurisprudenza, tra cui la sussistenza di uno spazio personale superiore a 3 metri quadrati, di una sufficiente libertà di movimento fuori della cella oltre che di adeguate attività esterne. Deve essere accertato, quindi, che al consegnando saranno garantiti livelli di benessere e salute minimi, sì da evitare che lo stesso possa, in seguito, trovarsi in condizioni di sofferenza tali da costituire trattamento inumano o degradante.

In conclusione, la Corte di Giustizia ha chiarito che questo rappresenta il parametro primario su cui l’autorità che decide sulla consegna deve basarsi. In poche parole, il principio del mutuo riconoscimento – benché fondamentale per il corretto funzionamento della cooperazione giudiziaria all’interno dell’eurozona – deve essere sacrificato laddove non vi sia certezza sul futuro rispetto dei diritti umani della persona in consegna e, in presenza di dubbi sul punto, l’autorità di esecuzione ha l’obbligo di richiedere allo stato di emissione tutte le informazioni integrative necessarie per comprendere se sia opportuno procedere o meno.

2. Il rischio di trattamenti inumani per il consegnando al vaglio della Corte di Cassazione

In disparte la posizione della Corte di Giustizia, pare adesso opportuno verificare quanto affermato sul punto dalla Suprema Corte di Cassazione. Ciò permetterà non solo di cogliere il dialogo tra le Corti ma, anche e soprattutto, di apprezzare il tentativo del Supremo Consesso di arginare alcune infelici prassi sviluppatesi nella giurisprudenza di merito, laddove il rischio era quello di un sacrificio dei diritti del consegnando a favore della massima celerità della consegna.

In un’ottica personalista e solidarista, infatti, nella recente sentenza n. 8916/18 i giudici della VI Sez. della Corte di Cassazione hanno chiarito che, in presenza del fumus di possibili trattamenti inumani o degradanti dovuti alle condizioni detentive nello stato di emissione, le autorità giurisdizionali che decidono sulla richiesta di consegna hanno l’obbligo di richiedere ed acquisire tutte le necessarie informazioni (cd. integrative) sulle strutture in cui verrà ristretto il consegnando. Anche la Suprema Corte, dunque, ha chiarito l’insuperabilità della tutela della persona in ambito di mandato d’arresto europeo.

Nel caso di specie, invero, il Tribunale di Hainaut (Belgio) aveva emesso un mandato di arresto di tipo processuale volto ad ottenere, dalle autorità italiane, la consegna di un soggetto indagato per plurimi episodi di rapina asseritamente posti in essere in territorio belga.

La Corte d’Appello di Napoli, organo competente ai sensi dell’art. 5 L. 69/2005, aveva accordato la consegna dell’interessato affinché questi fosse interrogato in Belgio a condizione, tuttavia, che in seguito l’uomo venisse nuovamente tradotto in Italia per scontare l’eventuale pena. Nonostante le eccezioni della difesa, i giudici territoriali avevano ritenuto che all’interno degli istituti di pena dello stato richiedente non vi fosse, per il consegnando, alcun pericolo di trattamenti inumani o degradanti. Condizione, quest’ultima, che costituisce un motivo di rifiuto della richiesta di consegna ai sensi dell’art. 18 lett. h) della L. 69/2005.

La Corte partenopea, invero, aveva ritenuto ormai superato quanto espresso nella celebre sentenza Vasilescu dalla Corte E.d.u[8], che nel 2014 aveva condannato il Belgio proprio a causa delle degradanti condizioni di detenzione negli istituti di pena. A detta della Corte d’Appello di Napoli, infatti, la suddetta pronunzia si riferiva a situazioni risalenti nel tempo (in quanto rilevate nel 2011) e, peraltro, accertate solo in due specifici penitenziari (Anversa e Merksplas). Tali condizioni, inoltre, dovevano ritenersi ormai bonificate alla luce della mancanza di ulteriori indicazioni in tal senso da parte di organismi europei o internazionali o, ancora, di organizzazioni non governative qualificate. I giudici territoriali avevano poi rappresentato che le allegazioni della difesa, relative in particolare a vari scioperi degli agenti penitenziari in alcuni istituti detentivi belgi, erano inidonee a dimostrare la sussistenza di un pericolo di trattamenti inumani e degradanti poiché supportate solo da fonti giornalistiche e, pertanto, non attendibili e non controllabili nel loro contenuto.

Avverso al provvedimento di consegna veniva presentato rituale ricorso ed il Supremo Consesso, accogliendo i motivi di doglianza della difesa, ha avuto modo di sottolineare alcuni principi cardine in tema di tutela dei diritti del soggetto coinvolto nelle procedure di mandato d’arresto. La Corte di Cassazione, sulla scia di quanto già chiarito in altre occasioni[9], ha dapprima ribadito la presenza di alcuni elementi sintomatici, nel caso belga, di un generale rischio di trattamenti inumani e degradanti dovuti a condizioni carcerarie intollerabili, tali da esporre i detenuti “al pericolo per la propria salute e la loro stessa vita”. Tali elementi – legati a problemi endemici e strutturali del sistema penitenziario del paese richiedente – erano già stati oggetto di significative ed importanti censure da parte della Corte E.d.u. (veniva valorizzata, in questa sede, proprio quella sentenza Vasilescu ritenuta ormai superata dai giudici napoletani), trovando in seguito ulteriore voce tramite la recente segnalazione del Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d’Europa del 13.07.17. Alla luce di ciò è stata quindi censurata la condotta della Corte d’Appello di Napoli, rea di aver svalutato gli elementi di cui sopra e di aver ritenuto, “in maniera del tutto congetturale ed indimostrata”, che i problemi del sistema penitenziario belga fossero ormai superati senza procedere ad ulteriori accertamenti, invero assolutamente necessari.

Peraltro, oltre ad evidenziare l’aprioristica ed irrazionale esclusione del rischio di trattamenti inumani e degradanti posta in essere dai giudici partenopei, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire un ulteriore e fondamentale aspetto, che evidenzia la linea di collegamento tra la sentenza in esame e la suindicata n. 220/18 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Ed invero, il Supremo Consesso ha chiarito che, sebbene la presenza di una situazione carceraria critica non sia di per sé sufficiente a legittimare un diniego, tale situazione è comunque indicativa del pericolo – possibile e concreto – che il consegnando incorra in trattamenti lesivi dei diritti umani. Una sorta di campanello d’allarme, dunque, che “impone” all’autorità decidente ulteriori accertamenti. In buona sostanza, anche i giudici di legittimità hanno sottolineato, in tali circostanze, la sussistenza di un vero e proprio obbligo – gravante sulle autorità competenti – di porre in essere una verifica “individualizzante” e specifica sulle future condizioni detentive del soggetto in consegna, al fine di escludere l’eventualità di trattamenti inumani e degradanti nei suoi confronti.

Appare significativo che anche la Suprema Corte di Cassazione si sia attestata su una posizione maggiormente personalista e garantista, di fatto “rinforzando” in via giurisprudenziale il dato testuale dell’art. 16 co. I L. 69/2005, che recita come segue: “Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, può richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti […]”. Dunque, laddove vi sia il fumus di possibili trattamenti lesivi dei diritti della persona, quella che da un punto di vista lessicale sembra una mera facoltà diventa un vero e proprio obbligo a carico delle autorità giurisdizionali che decidono sulla richiesta di consegna.

Sulla base di tali considerazioni, quindi, il provvedimento emesso dalla Corte d’Appello di Napoli è stato annullato per violazione dell’art. 16 in relazione all’art. 18 lett. h L. 69/2005, con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte d’Appello tenuta a verificare, in concreto, l’eventuale sussistenza del pericolo di trattamenti inumani e degradanti per il consegnando.

Per concludere, non può che accogliersi con favore l’attività ermeneutica posta in essere dalle Corti – di Giustizia e di Cassazione – in ambito di tutela dei diritti fondamentali dei soggetti coinvolti nelle procedure di mandato d’arresto. La direzione intrapresa, infatti, sembra essere quella di un significativo rafforzamento dei diritti umani, la cui tutela deve, a buon diritto, considerarsi oggi un elemento insuperabile ed indiscutibile[10] che, in concreto, non può che passare attraverso un obbligatorio controllo – individualizzante e specifico – delle condizioni penitenziarie in cui verserà il soggetto richiesto dopo


[1] In relazione al possibile vulnus dei diritti umani si veda E. KOSTORIS, Manuale di Procedura Penale Europea, Milano, 2014, 268 ss.
[2] Per tali motivi, l’Ungheria era già stata sanzionata in più occasioni: Corte E.d.u. sez. II, 10 marzo 2015, Varga e altri c. Ungheria, nn. 1409/12, 73712/12, 34001/13, 44055/13, 64586/13.
[3] Tali principi sono espressamente previsti dai Considerando 5 e 7 della DQ 2002/584 GAI istitutiva del mandato d’arresto.
[4] Come previsto dagli artt. 2 E 6 TUE.
[5] Il principio in esame è, tuttavia, contenuto solo nel preambolo e non nella parte dispositiva del DQ 2002%584 GAI, con tutte le implicazioni sin da subito sottolineate dalla dottrina più oculata. Vedasi, sul punto, M. LUGATO, La tutela dei diritti fondamentali rispetto al mandato di arresto europeo, in Riv. dir. intern., 2003, 38.; ancora D. MANZIONE, Decisione- quadro e legge di attuazione: quali compatibilità? Quali divergenze?, in AA.VV., Il mandato d’arresto europeo, diretto da  M. CHIAVARIO, G. De  FRANCESCO, D. MANZIONE, E. MARZADURI. Torino, 2006, 22.
[6] Ciò era stato già affermato nella sentenza Aranyosi e Caldararu, dove venne ribadito che la tutela della persona non può rimanere mera affermazione di principio. Vedasi, Cort. Giust. Gran. Cam., 5 aprile 2016, Cause riunite C-404/15 e C 659/15 PPU.
[7] Tale principio era già stato affermato in altre pronunzie. Sul punto vedasi, ex multis, Cort. Giust. Gran. Cam., 25 luglio 2018 C-216/18 PPU Minister for Justice and Equality.
[8] C. E.d.u., Sez. II, sent. 25 novembre 2014, Vasilescu c. Belgio.
[9] Cass. pen. Sez VI n.23277/16; Cass. pen. Sez VI n. 22249/17.
[10] Come auspicato in dottrina. Vedasi, sul punto, N.  CANESTRINI, Dalla Corte Costituzionale tedesca un limite alla penetrazione dell’Ordinamento Comunitario negli Stati nazionali? in Cass. pen., 2016, 1748.

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