Matrimonio canonico: cause di nullità

Matrimonio canonico: cause di nullità

Spesso, in maniera del tutto errata, si parla di “annullamento di matrimonio”; tale affermazione è, però, sbagliata dal momento che la Chiesa non può annullare un matrimonio che si è costituito validamente. Inoltre, eventuali cause che hanno determinato la successiva rovina della vita matrimoniale non sono rilevanti al fine della dichiarazione di nullità. Piuttosto è più corretto parlare di “nullità di matrimonio”, dal momento che lo stesso viene dichiarato nullo sin dall’inizio a causa di vizi del consenso, o di cause ostative precedenti o contemporanee al momento del consenso.

Quindi, dalla premessa appena effettuata emerge come l’elemento essenziale e necessario per poter contrarre validamente il matrimonio sia il consenso. Pertanto il consenso, anche per la Chiesa, è l’atto essenziale che costituisce il matrimonio.

I motivi di nullità matrimoniale.

Il matrimonio canonico è un Sacramento che ha, a tutti gli effetti, la forma di un contratto, in cui è essenziale il consenso delle parti; consenso che deve essere libero, consapevole, posto nella debita forma ed in assenza di impedimenti. Da qui nasce l’esigenza di individuare tutta una serie di motivi di nullità che possono essere: la presenza di un impedimento del matrimonio canonico, un vizio del consenso del matrimonio canonico.

Per quanto concerne gli impedimenti essi possono riguardare la capacità personale:

  • Età: l’età minima prevista per l’uomo è di 16 anni, 14 per la donna. La Conferenza episcopale italiana, affinché il matrimonio sia valido, richiede la maggiore età per entrambi;

  • Impotenza assoluta e perpetua, ossia l’incapacità di porre l’atto sessuale nel rapporto coniugale;

  • Vincolo matrimoniale ancora sussistente;

  • Ordine sacro o voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso;

  • Disparità di culto, ossia la mancanza del battesimo di uno dei due contraenti.

Possono esservi impedimenti che sorgono da comportamento delittuoso:

  • Ratto: non è possibile costituire un valido matrimonio tra l’uomo e la donna rapita o trattenuta allo scopo di contrarre matrimonio con essa; tale vincolo sarà valido solo dopo che la donna, separata dal rapitore e posta in luogo sicuro e libero, scelga spontaneamente il matrimonio;

  • Crimine: l’impedimento sorge come conseguenza dell’uccisione – a cui si è concorso materialmente o come mandante – del proprio o altrui coniuge per poter celebrare matrimonio con una persona determinata.

Per quanto concerne i casi di nullità:

  • Simulazione- Esclusione: si ha simulazione quando vi è difformità tra quanto manifestato esternamente e la volontà interna della persona che si accinge a contrarre le nozze. In tali casi, il contraente, che ha una volontà interna che non aderisce all’unico modello ritenuto valido dalla Chiesa, simula il consenso, cioè pur affermando il proprio “SI” all’altare, di fatto non intende accettare il matrimonio così come voluto;

  • Simulazione Totale: Si parla di simulazione totale quando il contraente esclude il matrimonio nella sua totalità, svuotandolo di ogni contenuto. Quando invece il consenso, pur accettando il matrimonio nel suo complesso, esclude un elemento essenziale o una proprietà del matrimonio, si parla di simulazione parziale che comprende i vari capi di nullità sotto elencati.

  • Esclusione della prole: attiene alla volontà di non procreare figli nel corso del matrimonio in maniera assoluta e senza limiti di tempo;

  • Esclusione dell’unità – fedeltà: si verifica quando si esclude la fedeltà, cioè l’esclusività della donazione di sé stessi all’altro coniuge, riservandosi la possibilità di intrattenere relazioni sessuali con altre persone. Ci si sposa, quindi, volendo un matrimonio “aperto”, non essendo rilevante la semplice propensione all’infedeltà.

  • Incapacità per mancanza di sufficiente uso di ragione: sono incapaci di contrarre matrimonio coloro che mancano di sufficiente uso di ragione. L’uso di ragione deve essere tale da poter comprendere la natura dell’atto matrimoniale che ci si accinge a contrarre. Vari sono i motivi che possono costituire causa di incapacità quali, ad esempio, l’assunzione di alcool, sostanze stupefacenti o farmaci; a ciò si devono aggiungere tutte quelle malattie psichiatriche o alterazioni mentali, quali schizofrenia, paranoia, psicosi, che rendono il soggetto non cosciente del proprio stato mentale ed incapace di autodeterminarsi liberamente in ordine alla scelta del matrimonio;

  • Incapacità per grave difetto di discrezione di giudizio: è causata non da vere e proprie malattie mentali, come nel caso di incapacità per mancanza di sufficiente uso di ragione, ma da gravi forme di nevrosi e psicopatie; inoltre anche da alcolismo e tossicodipendenza. In tutti detti casi il soggetto, pur rimanendo cosciente del proprio stato e consapevole dell’importanza dell’atto del matrimonio in generale, nel caso specifico del proprio matrimonio non è capace di valutare dal lato pratico gli effetti del matrimonio che si accinge a contrarre, sia in relazione a sè stesso che all’altro coniuge. Da ciò deriva incapacità di scegliere in maniera libera e consapevole il matrimonio con una determinata persona. La discrezione di giudizio è intesa come maturità psicologica adeguata all’atto del matrimonio concreto, che rende il soggetto capace di comprendere e valutare nel concreto i diritti e doveri matrimoniali che dove assumersi con le nozze.

  • Incapacità di assumere ed adempiere gli obblighi essenziali del matrimonio: si verifica quando il soggetto, per cause di natura psichica, non è in grado di assumere ed adempiere gli obblighi essenziali del matrimonio. Non bastano, per dichiarare la nullità del matrimonio, le semplici difficoltà insorte dopo le nozze alla conduzione del coniugio, ma necessitano gravi forme di anomalie che non permettono di stabilire quella particolare relazione interpersonale duale richiesta dalla vita coniugale.

  • Errore sull’identità della persona: l’errore determina una falsa conoscenza della realtà per cui il contraente si determina alla scelta del matrimonio nella convinzione si sposare una persona diversa da quella che invece sposa;

  • Dolo: il dolo è un inganno provocato per ottenere dall’altra parte il consenso al matrimonio. Detto inganno deve avere ad oggetto una qualità che per sua natura può perturbare gravemente la vita matrimoniale e viene posto in essere proprio per estorcere un consenso nuziale che altrimenti non sarebbe stato concesso.

  • Violenza o timore: il timore è la trepidazione dell’animo a causa di un pericolo immediato o futuro. In ipotesi di matrimonio contratto per violenza o grave timore incusso dall’esterno, per liberarsi del quale si accettano le nozze, si ha la nullità del matrimonio. In particolare, il timore deve essere grave, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo; deve provenire dall’esterno; può essere anche non intenzionale; non dà alcuna alternativa, costringendo la parte alle nozze quale unico mezzo per liberarsi dal timore di subire violenze fisiche o psicologiche. Può trattarsi anche di timore reverenziale nei rapporti tra figlio, genitore o tutore.

Sentenza ecclesiastica di nullità e suo riconoscimento: cenni.

La sentenza di nullità matrimoniale emessa dai Tribunali della Chiesa non è immediatamente riconosciuta dallo Stato Italiano; perciò affinché, anche in nel nostro territorio, la sentenza produca i suoi effetti anche in Italia è necessario  esperire il procedimento di delibazione presso la Corte d’Appello competente.

Quanto detto sinora è previsto dall’art. 8 n. 2 dell’Accordo di Modifica del Concordato Lateranense del 18/02/1984 e del relativo Protocollo Addizionale, ratificato con Legge n. 121/1985.

Una volta ottenuta la deliberazione della sentenza canonica, questa produrrà i suoi effetti; anche nel nostro ordinamento il matrimonio viene riconosciuto nullo. Il riconoscimento della sentenza di nullità in Italia ha come conseguenza che:

  • non è più necessario, dopo tre anni di separazione, esperire la procedura per il divorzio;

  • la delibazione della sentenza ecclesiastica, prima che la sentenza di divorzio diventi definitiva, travolge gli effetti patrimoniali della sentenza divorzile.

Viene quindi meno ogni obbligo di solidarietà e di mantenimento verso l’altro coniuge.

Per quanto riguarda invece i figli, la delibazione non pregiudica i loro diritti ed il loro status di figli legittimi. L’obbligo di mantenimento da parte dei genitori rimane pertanto assolutamente inalterato.

La delibazione tuttavia viene negata dalla Corte d’Appello quando ravvisi la contrarietà con l’ordine pubblico italiano e nelle ipotesi delle dispense pontificie per il matrimonio “rato e non consumato”.

Avv. P. Francesca Micolucci


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