Mediazione e liti ereditarie

Mediazione e liti ereditarie

Nel  nostro ordinamento giuridico grazie al Decreto legislativo n.  28/2010   è stato introdotto l’istituto della mediazione civile e commerciale per la risoluzione dei conflitti in materia civile e commerciale.

Prima di questa, l’ordinamento conosceva già  altri istituti volti a favorire la conciliazione fra le parti in lite e ciò anche grazie ad altre tecniche o strumenti cosiddetti  di ADR,  o alternative  disputes resolution.

Tra questi strumenti non possiamo non ricordare l’arbitrato e la conciliazione in tutte le sue forme, presente in numerosi settori dell’ordinamento giuridico da quello lavoristico, a quello tributario,  a quello penale.

In realtà la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 5 del decreto legislativo 28 del 2010 che aveva introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento l’istituto della mediazione obbligatoria.

Successivamente il legislatore ha reintrodotto l’istituto nell’anno 2013.

Nel novero delle materie  rientranti nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, troviamo le liti ereditarie che molto spesso occupano le parti, i giudici e gli avvocati per numerosi anni comportando altresì notevoli spese processuali nonché – nella maggior parte delle ipotesi-  la fine dei rapporti parentali a causa anche dell’ambiente e del clima oramai conflittuali causati proprio dall’instaurazione del processo civile.

Non differentemente da quanto  avviene nelle altre ipotesi di mediazione, il legislatore ha cercato in primis di deflazionare i carichi pendenti davanti all’autorità giudiziaria ordinaria e quindi di far comporre amichevolmente la controversia davanti ad un soggetto terzo e imparziale quale risulta essere appunto il mediatore civile.

Nella materia ereditaria vari sono i principi che debbono essere tenuti in considerazione, in primis la tutela dei soggetti  cosiddetti legittimari o anche eredi necessari ai quali la legge riserva una quota di eredità definita legittima, tale cioè che non può essere eliminata nemmeno per volontà del disponente dell’eredità.

Tale intangibilità della quota di legittima è un principio fondamentale che deve essere rispettato sia nella successione propriamente detta sia negli altri atti che il   defunto può aver posto in essere nell’arco della sua vita, in particolar modo nelle donazioni.

Nel caso di violazione infatti di tale quota di legittima l’ordinamento riconosce al soggetto legittimario la possibilità di ottenere l’intera quota mediante la proposizione di un’azione, cosiddetta azione di riduzione che è assoggettata per legge ad un termine di prescrizione decennale .

Nel  caso in cui i beni   oggetto di donazione  siano stati  venduti a soggetti terzi, l’erede potrà far valere le proprie ragioni mediante l’azione di  restituzione .

Altre problematiche possono sorgere inoltre nel caso in cui vi sia disaccordo fra i  coeredi in ordine alle rispettive quote.

In tutte queste ipotesi sarà il giudice a dover decidere secondo le disposizioni di legge.

Con l’introduzione della mediazione civile e commerciale tuttavia, si prevede quale condizione di procedibilità per la proposizione dell’azione giudiziaria l’esperimento della procedura di mediazione davanti a un organismo abilitato.

Con ciò il legislatore ha voluto, così come in tutte le altre ipotesi di mediazione, sia obbligatoria che volontaria, evitare da un lato l’instaurazione di altri  processi e dall’altro auspicando la risoluzione più pronta e giusta delle cause in una sede amichevole è più confidenziale quale risulta essere quella della mediazione civile.

Ulteriore possibilità è quella di ricorrere alla negoziazione assistita, cioè senza l’ausilio del mediatore ma rivolgendosi direttamente  agli avvocati  per trovare un accordo bonario tra le parti in lite.

In ogni caso, laddove dovesse essere raggiunto un accordo bonario all’interno del procedimento di mediazione quest’ultimo dovrà essere successivamente autenticato nelle sottoscrizioni da un notaio della Repubblica che si occuperà anche degli altri adempimenti e formalità immobiliari, fra cui la trascrizione nei registri immobiliari.


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