Mercato unico digitale: veicolo per un’integrazione giuridica europea

Mercato unico digitale: veicolo per un’integrazione giuridica europea

Nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea vengono sancite, in particolare all’articolo 26, quattro libertà fondamentali che costituiscono i pilastri del mercato unico interno: libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali.

Progressivamente, nel corso degli anni, sono state abolite le barriere in modo da favorire il libero scambio e la libera circolazione tra i paesi membri dell’UE. Attualmente, l’impatto della rivoluzione digitale e l’era del Covid-19 indirizzano sempre più verso un’economia globale digitale e, conseguentemente, un “mercato unico digitale”.

La nascita di quest’ultimo, a differenza del mercato unico sorto nel 1993, viene avviata a partire dalla “Strategia per il Mercato unico digitale europeo”, adottata il 6 maggio del 2015 da parte della Commissione europea. Una strategia in grado di assicurare livelli più efficienti non solo delle libertà fondamentali, bensì anche di tutela dei consumatori e dei dati personali. In particolare, i tre pilastri fondamentali su cui si basa la strategia della Commissione del 2015 sono:

– favorire un migliore accesso online a beni e servizi in tutta l’Unione Europea per consumatori e imprese;

– creare un contesto favorevole per lo sviluppo di reti e servizi digitali;

– massimizzare il potenziale di crescita dell’economia digitale europea.

E’ possibile ricondurre il digital single market di cui si discorre a particolari fonti dell’Unione Europea già esistenti come, ad esempio, le seguenti:

– all’art. 16, paragrafo 2, il TFUE conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il mandato di stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

– art. 39 TUE in materia di politica estera e di sicurezza comune;

– art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, da cui l’art. 8 della Carta trae diretta ispirazione;

– all’interno della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea vi sono delle norme riguardanti la protezione dei dati personali e la libera circolazione dei dati (v. art. 8);

Si assiste ad una cosiddetta realizzazione progressiva del mercato unico digitale all’interno dell’Unione Europea. Infatti, vi sono stati particolari interventi succedutisi negli anni.

La Commissione, ad esempio, è intervenuta nuovamente nel 2017 con la comunicazione sulla “revisione intermedia dell’attuazione della strategia per il mercato unico digitale”, con la quale ha confermato l’intenzione di creare un “mercato unico digitale connesso per tutti”, ossia un ambiente caratterizzato dalla trasparenza e dalla fiducia di imprese e consumatori, pienamente coinvolti in questa realizzazione, al pari degli Stati membri e delle istituzioni.

Si dà, poi, conto di un intervento recentissimo, del 9 marzo 2021, con il quale la Commissione ha presentato le prospettive per la trasformazione digitale dell’Europa in un lasso di tempo che va dal 2021 al 2030.

Il decennio digitale dell’UE ruota attorno a 4 punti fondamentali: trasformazione digitale delle imprese, digitalizzazione dei servizi pubblici, incremento delle competenze digitali della popolazione (min. 80% popolazione), ed infine infrastrutture digitali e sostenibili. In particolare, la Commissione Europea ha effettuato una proposta di legge sui servizi digitali (Digital Services Act), verrà discussa dal Parlamento Europeo, per poi passare all’esame del Consiglio dell’Unione, ossia i governi dei singoli stati membri, secondo la procedura legislativa ordinaria.

Questa proposta ha come fulcro quello di potenziare il mercato unico dei servizi digitali e promuovere l’innovazione e la competitività dell’ambiente online dell’Unione Europea. Da una valutazione sugli effetti diretti dell’adozione di strumenti giuridici digitali sulla competitività a livello globale dell’Unione Europea, se ne desume l’importanza della digitalizzazione e di prospettare soluzioni in caso di futuri insuccessi.

E’ stato dimostrato come, in tutti i settori dell’economia, gli strumenti digitali abbiano reso concretamente possibile fronteggiare al meglio la crisi sanitaria, favorendo la ripresa economica e le politiche sulla sostenibilità in generale. In ragione della caratteristica fondamentale dell’ordinamento giuridico, ossia quella per cui viene considerato elemento imprescindibile dell’organizzazione sociale (ubi societas, ibi ius), è necessario predisporre strumenti giuridici adeguati, diritti e principi digitali per i cittadini e il mercato dell’Unione Europea. Nel processo di creazione e consolidamento della normativa in tal senso, gli operatori giuridici hanno lo scopo di interpretare ed applicare correttamente le norme e, per ciò stesso, si rende necessaria la ricerca e l’analisi di testi normativi e dell’apporto giurisprudenziale.

Descrizione dei probabili risvolti pratici del programma digitale europeo e vantaggi connessi agli strumenti di semplificazione della legislazione e della giustizia:

– simulazione delle conseguenze del cambiamento sull’industria europea (strategie di trasformazione digitale e sostenibile dell’industria);

– simulazione di crescita complessiva dell’economia digitale e sostenibile dell’UE in conseguenza dei miglioramenti apportati al mercato unico in termini di integrazione e funzionamento;

– simulazione della digitalizzazione delle piccole e medie imprese e probabili crescite economiche in conseguenza della riduzione di oneri normativi e accessi agevolati ai finanziamenti;

– elaborazione di un modello di simulazione.

Viene in rilievo l’esperienza di paesi anglosassoni (U.S.A. e U.K.), che hanno coinvolto il settore FinTech nella lotta alla crisi economica e nella gestione dei finanziamenti e prestiti alle PMI. Da ciò si desume come le nuove tecnologie possano fungere da strumento semplificatorio attraverso il quale lo Stato possa dare attuazione a misure di sostegno economico alle imprese in crisi. L’effetto dell’era digitale finora descritta è principalmente collegabile ad una variazione nella normativa europea.

Un esempio lampante è rappresentato dalla Direttiva Copyright che innova la disciplina del diritto d’autore nell’ambito di mercato unico digitale. L’implementazione degli strumenti tecnologici, unitamente all’incremento della collaborazione transfrontaliera hanno spinto le istituzioni europee ad adeguare l’obsoleto quadro normativo in tema di diritto d’autore, dei diritti connessi nella società dell’informazione, tutela giuridica delle banche di dati.

Un significativo aumento della digitalizzazione degli strumenti attinenti al diritto industriale e commerciale può certamente influenzare di gran lunga la ripresa economica dei paesi membri post Covid-19.

Ed allora, si potrebbe partire dai seguenti punti:

– Verifica dell’esistenza di trend temporali nell’andamento delle PMI e quindi valutazione di eventuali segnali di cambiamento economico dovuti all’impatto delle nuove tecnologie;

– Una correlazione significativa ed attendibile tra le variazioni degli strumenti giuridici adottati dall’Unione Europea e la qualità del mercato e dell’industria europea;

– Simulazione degli scenari giuridici futuri e costituzione di un quadro normativo completo, fruibile ed applicabile in tutti gli Stati membri;

– Individuazione degli interventi necessari a gestire i cambiamenti globali riducendo le conseguenze negative per l’economia e valorizzando i possibili effetti positivi.


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  10. M. Cattari, La Strategia per il Mercato Unico Digitale in Europa, DigItalia, 2017.

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