Modi di estinzione delle obbligazioni, anche plurisoggettive, diversi dall’adempimento

Modi di estinzione delle obbligazioni, anche plurisoggettive, diversi dall’adempimento

La modalità fisiologica di estinzione dell’obbligazione é l’adempimento che consiste nell’eseguire la prestazione di dare, fare o non fare promessa al creditore, in modo che la sua pretesa risulti pienamente soddisfatta.

D’altra parte, sono ravvisabili ulteriori modalità che non coincidono con l’adempimento stesso e possono essere suddivise in due categorie : da un lato quelle estintive, nonché satisfattive delle ragioni creditorie e, dall’altro, i modi solo estintivi.

Alla prima categoria sono ascrivibili la datio in solutum o dazione in pagamento, la compensazione e la confusione, mentre alla seconda la novazione oggettiva, la remissione e l’impossibilità sopravvenuta non imputabile.

Orbene, nei casi di datio e novazione debitore e creditore stipulano un contratto vero e proprio sulla cui base rispettivamente viene eseguita una prestazione diversa da quella originaria e viene costituita una nuova obbligazione che differisce dalla precedente nel titolo o nell’oggetto.

Si evince che nell’un caso sono comunque soddisfatte le ragioni del creditore, atteso che costui acconsente a ricevere un’altra prestazione, perciò non sussiste il rischio di una sproporzione tra il valore della res e l’importo del credito, dunque quello stesso rischio che giustifica il divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c.

La diversa prestazione può consistere nell’attribuire la proprietà o un altro diritto e il debitore, allora, é obbligato come nella vendita a prestare la garanzia per vizi e per evizione, salvo che il creditore opti per la prestazione originaria e il risarcimento del danno, qualora ad esempio l’immobile oggetto della datio in solutum presenti gravi e intollerabili difetti.

Quanto al contratto di novazione, il credito non é soddisfatto giacché, come anticipato, viene solo costituita una nuova obbligazione diversa dalla prima nel titolo o nell’oggetto.

Dunque, la novazione può essere causale o reale e i suoi elementi costitutivi sono l’aliquid novi, ossia l’elemento di novità in sé e l’animus novandi o volontà delle parti, anche tacita purché inequivocabile, di novare il rapporto obbligatorio.

Pacifico é che la novazione, anche di obbligazioni future, sia esclusa quando le modifiche concernono elementi meramente accessori e non essenziali del rapporto suindicato e, circa le garanzie reali, queste si estinguono se le parti (debitore, creditore e garante) non convengono espressamente di conservarle per il nuovo credito.

La novazione é inefficace, tamquam non esset, se é inesistente l’obbligazione novata, salvo che quest’ultima, invece, abbia un titolo viziato, rectius annullabile di cui il debitore aveva contezza alla stipula del contratto di novazione.

A dispetto della dazione in pagamento e della novazione oggettiva, la remissione é un negozio unilaterale e recettizio, compiendo il quale il creditore cessa di far valere la sua pretesa verso il debitore.

Secondo la communis opinio la remissione é legata alla rinunzia da un rapporto di specialità e l’elemento specializzante sta proprio nell’oggetto : se, infatti, tanto la remissione quanto la rinunzia sono atti di natura dismissiva, la particolarità della prima é che con essa viene dismesso un diritto di credito.

In quanto recettizia, la remissione acquista efficacia nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario che é il debitore, salva la facoltà di costui di non volerne profittare e, allora, di volere comunque adempiere.

La remissione e il rifiuto della stessa, come pure la revoca dell’una e dell’altro, sono tutti atti recettizi, perciò la revoca della remissione prevale su quest’ultima se giunge per prima all’indirizzo del debitore e ciò vale altresì per la revoca del rifiuto della remissione ad opera del debitore stesso.

Va detto che l’atto in parola é tipicamente gratuito, perciò qualora il creditore ricevesse un corrispettivo, si esulerebbe dal campo di applicazione dell’art. 1236 c.c. e potrebbe ravvisarsi in concreto una transazione ovvero ai sensi dell’art. 1240 c.c. il creditore stesso, che ha deciso di non avvalersi più della garanzia di un terzo, sarebbe tenuto ad imputare al debito principale il suddetto corrispettivo, a vantaggio del debitore e del garante.

Tra parentesi, gratuità non equivale a liberalità, perciò la remissione é qualificabile come atto liberale o donazione indiretta o liberalità non donativa in senso lato se sottende il c.d. animus donandi.

Da ultimo, giova rammentare che, essendo la fideiussione una garanzia accessoria, la remissione rispetto ad essa non estingue anche il debito principale o garantito.

Quanto alla confusione, il suo fondamento poggia sulla indefettibile dualità del rapporto obbligatorio che deve intercorrere tra due parti, debitore e creditore : se tali qualità si riunissero in capo alla stessa persona, il rapporto non potrebbe che estinguersi, atteso che taluno non può essere obbligato verso se stesso.

Se a riunirsi sono le qualità di creditore e fideiussore, la fideiussione senz’altro si estingue.

All’opposto, se sono in gioco le qualità di fideiussore e debitore principale, la fideiussione stessa si conserva, purché ciò corrisponda a un interesse effettivo del creditore ma, invero, si tratta di una mera ipotesi scolastica poiché in tale frangente il creditore può contare sulla responsabilità patrimoniale generica del debitore medesimo ex art. 2740, co. 1 c.c.

La sopravvenuta impossibilità della prestazione ex art. 1256 c.c., se non imputabile al debitore, lo libera  dall’obbligazione e se vi é un contratto, in forza del brocardo casum sentit debitor, non è più dovuta la controprestazione a carico del creditore, ragion per cui il contratto stesso si risolve in automatico ai sensi dell’art. 1463 c.c.

A fronte, invece, di un contratto a titolo gratuito, si applica un altro brocardo, casum sentit creditor poiché la sola prestazione pattuita era quella dell’obbligato che non può più eseguirla per una sopravvenienza a lui non imputabile.  Gli artt. 1256, co. 2 e 1464 c.c. dettano disposizioni sovrapponibili per le ipotesi di sopravvenuta impossibilità temporanea e parziale.

Il debitore non può essere della prima ritenuto responsabile, tuttavia l’obbligazione si estingue se ad un certo punto si accerta, in relazione al titolo o all’oggetto, che egli non può più essere obbligato verso il creditore.

Viceversa, se quest’ultimo non è più interessato alla prestazione, tardiva ovvero parziale a seconda dei casi, potrà recedere dal contratto, determinandone così lo scioglimento ovvero accettare l’adempimento inesatto, ma con una proporzionale riduzione del corrispettivo da lui dovuto.

Infine, vi é la compensazione che, in base al titolo, può essere legale, giudiziale o volontaria.

Com’é intuibile, quella volontaria presuppone un accordo tra le parti che possono definirne le modalità, anche per il futuro, pur non ricorrendo i presupposti di operatività della compensazione legale né giudiziale.

Quest’ultima presuppone un decisum del giudice, a fronte di crediti liquidi ed esigibili o comunque di agevole e pronta liquidazione.

La compensazione legale, non rilevabile dal giudice d’ufficio, si verifica in automatico, posto che vi siano due crediti omogenei, reciproci, certi, liquidi ed esigibili.

Il credito é esigibile se é scaduto il termine di pagamento, liquido se il suo importo é già determinato o agevolmente determinabile con una mera operazione aritmetica, certo se non é oggetto di alcuna controversia pendente.

Sono fatte salve talune ipotesi di crediti incompensabili come, ad esempio, quelli impignorabili ovvero per la restituzione di beni di cui il proprietario é stato spogliato ingiustamente, nonché per la restituzione di res depositate o date in comodato, residuando gli ulteriori divieti stabiliti ex lege e la rinunzia alla compensazione fatta ex ante dal debitore.

In caso di cessione del credito, il ceduto non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente, in caso di accettazione pura e semplice di tale cessione.

Se quest’ultima, invece, gli é stata notificata, non sono compensabili i crediti posteriori alla notificazione stessa.

Da ultimo, vi é una regola che accomuna remissione, compensazione e confusione e in forza della quale tali modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento non sono opponibili ai terzi che hanno nel frattempo acquistato sul credito un diritto di pegno o di usufrutto.

A questo punto, va analizzato il nesso tra i modi estintivi diversi dall’adempimento da una parte e le obbligazioni solidali, attive e passive, dall’altra.

Doverosa é una premessa sul concetto stesso di solidarietà, sottolineando che le obbligazioni solidali, al pari di quelle parziarie, indivisibili e collettive, sono soggettivamente complesse o plurisoggettive.

La prevalente opinione ritiene che l’antica obbligazione correale di stampo romanistico, nell’attuale ordinamento, non coincida affatto con quella solidale, bensì con l’obbligazione collettiva o di gruppo che é unica.

Più precisamente, un’obbligazione collettiva dal lato passivo é una sola obbligazione che potrà dirsi adempiuta correttamente se la relativa prestazione in favore del creditore é eseguita dall’intero gruppo dei debitori come, ad esempio, un complesso musicale.

Specularmente, l’obbligazione collettiva attiva sorge quando ad obbligarsi é un solo debitore verso un gruppo di creditori come può essere una comitiva turistica.

Al contrario, nell’ipotesi di solidarietà, tanto attiva quanto passiva, vi é una pluralità di rapporti obbligatori, affasciati da due elementi unificanti : stessa causa e stessa prestazione, eventualmente eseguibile con modalità diverse.

Ravvisandosi nel caso di specie più debitori, si presume la solidarietà passiva fino a prova contraria, rectius se non risulta diversamente dalla legge o dalla volontà delle parti.

Essendovi, invece, più creditori, si presume la parziarietà attiva, ossia che l’obbligazione sia parziaria o divisibile, posto che anche qui non risulti il contrario dalla legge o dalla volontà delle parti.

Orbene, la differenza é palpabile, atteso che quando un’obbligazione é solidale, ciascun condebitore é obbligato per l’intero verso l’unico creditore oppure ciascun concreditore può esigere l’intera prestazione dall’unico debitore.

All’opposto, sorta un’obbligazione parziaria dal lato passivo o attivo, nell’un caso ciascun debitore é obbligato pro quota e, nell’altro, ad ognuno dei creditori spetta solo una parte della prestazione dovuta.

La parziarietà presuppone che la res su cui insiste la prestazione sia divisibile per volontà delle Legge o per natura, configurandosi altrimenti un’obbligazione indivisibile che é un sottotipo di quella solidale e, quindi, assoggettata al medesimo regime giuridico.

Vista l’indivisibilità di un’obbligazione, l’accettazione dell’adempimento parziale da parte del creditore é solo provvisoria, a dispetto di quella, invece, definitiva dell’esecuzione parziale di una prestazione in sé divisibile.

Disposizioni particolari valevoli per l’obbligazione indivisibile sono contenute nell’art. 1320 c.c. a mente del quale se un concreditore ha rimesso il debito o accettato una prestazione diversa da quella originaria, il debitore non é liberato verso gli altri concreditori.

D’altra parte, costoro per ottenere la prestazione indivisibile sono tenuti a rimborsare il valore della quota del concreditore che é autore della remissione o partecipe della datio in solutum e ciò accade pure in ordine agli altri modi estintivi diversi dall’adempimento : novazione, compensazione e confusione.

Tornando alla solidarietà, una volta che uno dei condebitori ha pagato per intero al creditore, egli poi potrà rivalersi pro quota sugli altri coobbligati e, in tale circostanza, regresso e surrogazione sono rimedi più complementari che alternativi, consentendo al pagatore di recuperare integralmente la somma versata, comprensiva di capitale, spese ed interessi.

Nell’ipotesi di solidarietà attiva, dopo che l’unico obbligato ha eseguito in favore di uno dei concreditori l’intera prestazione, la stessa dovrà essere pro quota ripartita fra tutti gli aventi diritto.

Pertanto, si evince che pure nelle obbligazioni solidali viene in rilievo la parziarietà, circoscritta però ai soli rapporti interni fra condebitori o concreditori.

Tra parentesi, se vi sono più condebitori e un solo fideiussore, questi, una volta pagato, può rivalersi contro ciascuno di loro per intero anziché pro quota.

L’art. 2055 c.c. é la norma che consente di estendere le predette considerazioni in materia di solidarietà anche all’ambito aquiliano, non preesistendo in tal caso alcun rapporto giuridico obbligatorio.

Il condebitore cui il creditore si rivolge per il pagamento non può sollevare eccezioni afferenti alla persona dell’altro coobbligato come l’incapacità naturale e, parimenti, l’unico debitore non può rifiutarsi di pagare a un concreditore, opponendogli eccezioni che riguardano la persona di un altro concreditore.

Deroghe significative riguardano non solo la nullità del titolo, ma anche le obbligazioni solidali costituite nell’interesse esclusivo di taluno come, ad esempio, la fideiussione, ragion per cui chi la presta può opporre al creditore le eccezioni inerenti al rapporto di valuta, esclusa l’incapacità del debitore principale.

Sempre a proposito dei rapporti interni ad un’obbligazione solidale, la confessione rilasciata da un coobbligato e a questi sfavorevole non può pregiudicare anche gli altri, a dispetto di quella fatta dal debitore a un concreditore e di cui anche gli altri possono avvantaggiarsi.

Analogamente, la messa in mora di un condebitore é inefficace per gli altri, mentre quella fatta da uno dei concreditori giova a tutti loro.

La promessa di pagamento o ricognizione di debito proveniente dall’unico obbligato ha effetto per tutti i concreditori e, invece, quella fatta da un coobbligato impegna solo quest’ultimo.

Stipulata una transazione fra un condebitore e l’unico creditore ovvero fra l’obbligato e un concreditore, orbene questo contratto spiega i suoi effetti anche verso gli altri condebitori o concreditori che decidono di profittarne, cioè di aderirvi.

Atti sospensivi e interruttivi del decorso della prescrizione sono efficaci rispettivamente verso taluni o tutti i condebitori e concreditori, mentre la rinunzia alla prescrizione, sfavorevole per chi la effettua, é riferibile al solo condebitore rinunziante e, invece, giova a tutti i concreditori se indirizzata anche solo a uno di loro.

Occorre, quindi, sempre distinguere in concreto tra effetti pregiudizievoli e favorevoli di un atto, per stabilire di volta in volta se tali effetti riguardino o meno un solo soggetto.

Aspetto conclusivo concerne per l’appunto gli artt. 1300 ss. c.c., applicabili quando i modi di estinzione diversi dall’adempimento vertono sulle obbligazioni solidali.

Se ricorre la datio in solutum, di questa beneficiano tutti i condebitori e non solo quello che ha stipulato il relativo contratto con il creditore.

Nell’ambito della solidarietà attiva, invece, i concreditori rimasti estranei all’accordo conservano le rispettive pretese verso l’obbligato, detratta la quota del concreditore parte di tale accordo con l’obbligato stesso.

Riguardo la novazione oggettiva e la remissione, queste giovano a tutti i condebitori se non sono strettamente personali a uno di loro, altrimenti in tal caso gli altri rimangono coobbligati, tolta la sola quota di colui che é stato liberato.

Nelle obbligazioni solidali attive, i concreditori rimasti estranei alla novazione e alla remissione conservano le loro pretese, meno la quota del concreditore interessato.

Quanto alla compensazione, un condebitore può opporre tale eccezione al creditore entro i limiti della quota dell’altro coobbligato e, nella solidarietà attiva, l’unico obbligato può fare altrettanto per la sola quota riferibile al concreditore che é anche suo debitore.

Da ultimo, vi é la confusione e anche qui occorre differenziare tra solidarietà passiva e attiva.

Nell’un caso, i condebitori sono liberati per la sola quota che era del coobbligato il quale ora coincide con il creditore.

Nell’altro, i concreditori mantengono le rispettive pretese, meno la parte del concreditore che é venuto a coincidere con il debitore.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Jacopo Bracciale

Dopo aver conseguito la maturità classica con una votazione finale di 100/100, mi sono laureato cum laude in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Teramo con una tesi in Teoria generale del diritto dal titolo "Il problema dei principi generali del diritto nella filosofia giuridica italiana". In seguito, ho svolto con esito positivo presso il Tribunale di Teramo il tirocinio formativo teorico - pratico di 18 mesi ex art. 73 D.L. 69/2013 : per un anno nella Sezione Penale e, nei restanti sei mesi, in quella Civile. Parallelamente ho frequentato e, ancora oggi, frequento il corso di Rocco Galli per la preparazione al concorso in magistratura. Dal mese di novembre del 2020 collaboro con la rivista scientifica Salvis Juribus come autore di articoli di diritto civile, penale ed amministrativo.

Articoli inerenti

La riforma Cartabia: le principali novità del nuovo processo civile dal tribunale al procedimento semplificato di cognizione (ex 702 bis c.p.c.)

La riforma Cartabia: le principali novità del nuovo processo civile dal tribunale al procedimento semplificato di cognizione (ex 702 bis c.p.c.)

I tempi dell’entrata in vigore Dal 1° gennaio 2023, l’udienza cartolare può essere disposta sempre dal Magistrato, ad esclusione di quella che...