Molestie telefoniche: responsabilità per il titolare della società di recupero crediti che assilla l’utente moroso

Molestie telefoniche: responsabilità per il titolare della società di recupero crediti che assilla l’utente moroso

La recente sentenza della Suprema Corte, Sezione I, n. 29292 del 4 Luglio 2019, ha analizzato e risolto una problematica quanto attuale e costante: la condotta molesta delle società di recupero crediti che, tramite insistenti telefonate, richiedono il saldo di fatture insolute ai clienti morosi di società terze.

La Corte di Cassazione si pronuncia, quindi, su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale aveva condannato un legale rappresentante di una società di recupero crediti, delegata dalla società di distribuzione della fornitura dell’energia elettrica, per aver posto in essere una condotta molesta caratterizzata da reiterate richieste di pagamento con telefonate, eseguite dal call center ad un utente, per il pagamento di fatture insolute.

Non accogliendo la tesi difensiva secondo cui, da un lato, difettava il carattere assillante e molesto dei contatti, limitatisi ad una ventina di telefonate nell’arco di tre mesi e, dall’altro, ritenuta errata l’attribuzione al legale rappresentante della società di recupero crediti della paternità di una prassi aziendale, osservata da chi materialmente aveva effettuato le chiamate, la Suprema Corte  ha, invece, affermato che le modalità con cui era stata posta in essere detta condotta soddisfacevano gli elementi costitutivi della contravvenzione sanzionata dall’art. 660 c.p. (molestia o disturbo alle persone) che prevede l’arresto fino a 6 mesi o l’ammenda di Euro 516,00, per chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o biasimevoli motivi, reca a taluno molestia o disturbo.

Non solo, la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha evidenziato, inoltre, che il titolare della società di recupero crediti ben può essere chiamato a rispondere direttamente per le molestie telefoniche poste in essere dai dipendenti del call center, ove nessuna azione sia stata promossa dalla dirigenza al fine di evitare l’eccessività e invasività delle iniziative, finalizzate al recupero dei crediti nei confronti degli utenti morosi.


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Avv. Gianluca De Vito

Avvocato del Foro di Catanzaro, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Firenze, nell’anno 2012. Esercita la professione forense con carattere di continuità innanzi ad organi giurisdizionali penali, civili ed amministrativi su tutto il territorio nazionale.

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