Morte: diritto o obbligo?

Morte: diritto o obbligo?

È tornata, recentemente, sotto gli occhi della opinione pubblica la vicenda legata al diritto di morire e al correlato diritto alla auto determinazione con riferimento al caso Davide Trentini il quale, da tempo malato di sclerosi multipla – con l’aiuto dell’Associazione Luca Coscioni – è giunto in Svizzera per morire; vicenda che il 27 luglio è culminata con l’esito del processo promosso contro Marco Cappato e Mina Welby che, quali membri della predetta associazione, lo hanno aiutato a compiere la sua “tanto sognata vacanza”.

Tutto questo ha sottolineato, ancora una volta, il vuoto legislativo esistente in materia di autodeterminazione.

Esiste in Italia il diritto di morire? Esiste il diritto di scegliere di vivere una vita qualitativamente degna di essere definita tale?

In alcuni ordinamenti nazionali sussiste il diritto naturale e incondizionato di potere scegliere – liberamente e senza costrizioni in caso di esistenza di una malattia terminale e priva di cura alcuna – se continuare a vivere o, se rifiutare il prolungamento delle “cure” e poter usufruire del c.d. suicidio assistito (individuato nell’aiuto medico e amministrativo prestato a un soggetto che ha deciso di morire tramite suicidio).

Non tutte le legislazioni offrono le stesse possibilità di scelta, non tutti gli ordinamenti garantiscono gli stessi diritti o il loro pieno godimento.

Dunque, può un ordinamento giuridico limitare la scelta di una persona – essere umano prima ancora che cittadino – di scegliere di non prolungare le proprie sofferenze dovute a una malattia priva di cura e chiedere e ottenere una morte dignitosa?

In Italia no.

Nonostante la sentenza della Corte Costituzionale numero 242/19 abbia “aperto” una strada al diritto di morire, nel rispetto dei vincoli costitutivi del caso, ad oggi nulla è garantito.

Nonostante tale sentenza abbia previsto la possibilità di ricorrere al suicidio assistito a condizione che il paziente affetto da una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche e psichiche, sia  tenuto in vita da trattamento di sostegno vitale e abbia maturato il proposito di suicidio autonomamente e liberamente nella piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli, ad oggi nulla è garantito.

A non facilitare il percorso, già tortuoso, della libertà di scegliere di morire è la odierna inettitudine legislativa che – nonostante il richiamo posto in essere della Consulta che a ottobre 2018 aveva dato un anno di tempo al Parlamento per emanare una legge – nulla ha mosso.

Non si confondano con ciò le riconosciute disposizioni anticipate di trattamento (c.d. DAT) le quali forniscono la possibilità di rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario relativamente alla patologia di cui la persona sia affetta.

Ciò non equivale, in modo alcuno, al riconoscimento del diritto di morire.

Quanto altri processi dovranno aprirsi a carico di chi presta la propria libertà al servizio di chi non ritiene più dignitosa la propria vita per ottenere una legislazione chiara e puntuale in materia?


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