Multa autovelox: a chi e come ricorrere

Multa autovelox: a chi e come ricorrere

Nel nostro ordinamento giuridico, una volta che viene notificato un verbale di accertamento di una

violazione del Codice della Strada (a meno che l’infrazione non venga già contestata direttamente dal soggetto accertatore), è possibile ricorrere a tre diverse strade per opporsi ad una sanzione che si ritiene illegittima:

1) Quando si tratta di vizi di grande rilievo che affettano la multa (ad esempio, errore di persona, rilevazione erronea di targa del veicolo, che ne comportano la nullità totale) è opportuno procedere al ricorso in autotutela alla pubblica amministrazione, e nello specifico allo stesso ente che ha irrogato la sanzione, mediante apposita richiesta; l’autotutela, in particolare, può definirsi come il potere della pubblica amministrazione di farsi giustizia da sé, e quindi la possibilità, laddove i profili avanzati dal richiedente risultino fondati, di annullare la multa stessa.

2) Ricorso al Prefetto: da presentare al Prefetto del luogo dell’avvenuta presunta violazione entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, anche direttamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento; il Prefetto deciderà entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione degli atti, con una ordinanza che potrà annullare la multa, riconoscerla nulla ovvero rigettare la richiesta, ed in quest’ultimo caso prevedrà una somma da pagare a carico del ricorrente non inferiore al doppio del minimo indicato per la violazione, ordinanza che andrà notificata entro centocinquanta giorni e pagata entro trenta giorni dalla notifica.

3) Ricorso al Giudice di Pace: lo stesso ha competenza in via esclusiva in materia di impugnazioni di multe o cartelle di pagamento (notificate quando non viene pagata la multa nei termini, ma in tal caso si potranno far valere solo vizi della cartella stessa e non della multa a monte), e possono essere allo stesso presentate entro trenta giorni (sessanta se si è residenti all’estero) anche impugnazioni avverso l’ordinanza negativa del Prefetto. Il Giudice di Pace può accogliere il ricorso ed annullare la multa o riconoscerla nulla, ovvero dichiarare il ricorso inammissibile o respingerlo; in quest’ultima ipotesi il ricorrente sarà tenuto al pagamento della sanzione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento giudiziale. L’instaurazione del giudizio comporta il pagamento di una somma a titolo di contributo unificato pari ad Euro 43,00, quando il valore della multa non supera gli Euro 1.100,00.

Ciò posto, nel caso in cui la multa sia stata irrogata per violazione dei limiti di velocità con rilevamento mediante autovelox, sempre nel rispetto del margine di 5 km/h di tolleranza, occorre appurare che l’apparecchio di rilevazione presenti determinate caratteristiche, ed in particolare: a) omologazione dal Ministero dei trasporti; b) l’apparecchio altresì deve essere segnalato agli automobilisti da appositi cartelli o altri segnali, anche qualora si tratti di autovelox mobili; c) e’ necessario che l’autovelox venga utilizzato solo da soggetti all’uopo addetti, e perciò appositamente autorizzati nello svolgimento delle loro funzioni di polizia stradale; d) tarati e verificati, e quindi periodicamente sottoposti a revisione attestante il buon funzionamento dell’apparecchio. Questo e’, nello specifico, ciò che ha stabilito la Cassazione con recente pronuncia n. 9645/2016. 

L’assenza di tali condizioni comporterà la illegittimità tout court della relativa multa, e pertanto ben si potrà spiegare ricorso avverso la stessa con piena fondatezza delle proprie ragioni.


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