Musica alta a tarda notte: illecito penale o amministrativo?

Musica alta a tarda notte: illecito penale o amministrativo?

La musica  ad alto volume sino a tarda notte, seppur nell’ambito di una manifestazione canora, integra l’illecito penale o amministrativo? Sul punto è intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione, Penale, Sezione III, 5 giugno 2016 n. 25424 statuendo che: l’illecito amministrativo di cui all’art. 10 della legge 447/1995 (legge quadro sull’inquinamento acustico) ricorre solo qualora si verifichi il mero superamento dei limiti di emissione fissati dalla legge stessa; per contro,  è integrata la contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.) quando la condotta si concretizzi nella violazione di disposizioni di legge che regolino l’esercizio del mestiere o dell’attività.

di Avv. Marcella Ferrari

La pronuncia oggetto della presente disamina ha scaturigine dalla seguente vicenda: un bar-ristorante, in occasione di una manifestazione, aveva mantenuto la musica ad alto volume sino alle quattro del mattino, disturbando così il riposo delle persone residenti vicino al locale. La titolare dell’esercizio pubblico, quindi, veniva condannata per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone ex art. 659 c.p. Ella ricorreva in Cassazione sostenendo, in primo luogo, la non configurabilità del reato ascrittole stante l’esiguo numero di persone che aveva lamentato il disturbo; ed in secondo luogo affermando che la condotta dovesse rientrare nel più mite alveo dell’illecito amministrativo.

La Suprema Corte, quanto al secondo rilievo, ritiene il motivo infondato.
Infatti, l’illecito amministrativo di cui all’art. 10 legge 447/1995 (legge quadro sull’inquinamento acustico), secondo la giurisprudenza più recente, è integrato solo allorché si verifichi un «mero superamento dei limiti  massimi o differenziali di rumore fissati dalle leggi o dai decreti presidenziali in materia»[1]. Per contro, la contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone ricorre allorché il fatto costitutivo dell’illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso dal semplice travalicamento dei limiti di rumore. In particolare, l’art. 659 c.p. prevede due autonome fattispecie criminose che si distinguono a seconda della fonte dell’emissione sonora prodotta: ricorre la contravvenzione del secondo comma, allorché il rumore provenga dall’esercizio di una professione o di un mestiere; invece, si palesa l’ipotesi del primo comma, quando le vibrazioni sonore non siano causate dall’esercizio di un’attività lavorativa. In quest’ultimo caso, il soggetto attivo del reato può essere chiunque (reato comune), mentre nell’ipotesi del 659 c. 2 c.p. il reo è l’esercente la professione o il mestiere rumoroso[2] (reato proprio).

Ai sensi dell’art. 659 c. 1 c.p. è necessario che i rumori[3] superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni ed il loro riposo; siffatta valutazione deve effettuarsi in concreto; mentre nel caso dell’art. 659 c. 2 c.p. si prescinde dalla verificazione del disturbo, ricorrendo ad una sorta di presunzione legale connessa al mestiere rumoroso. Tuttavia, secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, sia nella fattispecie del primo che del secondo comma va valutata la concreta idoneità della condotta rumorosa a porre in pericolo il bene della pubblica tranquillità[4], tutelato dalla norma. Pertanto, in ambedue le ipotesi, il giudicante deve valutare se la condotta posta in essere sia stata tale da recare disturbo ad una pluralità indeterminata di persone, anche se solo alcune di esse reagiscono[5]. Secondo gli Ermellini ricorre «il reato di cui al comma primo dell’art. 659 c.p., ove il fatto costituivo dell’illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso dal mero superamento dei limiti di rumore, per effetto di un esercizio del mestiere che ecceda le sue normali modalità o ne costituisca un uso smodato; il reato di cui al comma secondo dell’art. 659 c.p. qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o della Autorità, attinenti all’esercizio del mestiere rumoroso, diverse da quelle impositive di limiti di immissioni acustica»[6].

In conclusione, l’illecito amministrativo ha natura residuale ed è integrato solo allorché si ravvisi un semplice superamento dei limiti fissati dalla legge quadro; per contro, qualora la condotta si concretizzi nella violazione di disposizioni di legge o prescrizioni dell’autorità che regolano l’esercizio del mestiere, è applicabile la contravvenzione di cui all’art. 659 c. 2 c.p.

Quanto, invece, alla normale tollerabilità, è necessario che la condotta tenuta sia tale da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica e risulti potenzialmente idonea a disturbare un numero indeterminato di persone, a prescindere dall’effettivo fastidio arrecato (trattasi di un reato di pericolo presunto).

Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che le emissioni rumorose fossero circoscritte e, pertanto, non avessero l’idoneità lesiva richiesta dalla norma; la sentenza è stata, quindi, annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Avv. Marcella Ferrari –  Avvocato del Foro di Savona

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[1] In tal senso vedonsi: Cass., Sez. I, 13 novembre 2012 n. 48309; Cass., Sez. III, 21 dicembre 2006 n. 2875.

[2] Per mestiere rumoroso si intende un’attività, che per la natura degli strumenti impiegati o per i comportamenti per mezzo dei quali si esercita, produca immissioni o vibrazioni sonore moleste per l’udito. Tali attività sono punite solo allorché si verifichi un abuso o si violino disposizioni di legge. In tal senso: L. DELPINO, Manuale di diritto penale. Parte speciale, Napoli, Simone, 2014, 621 ss.

[3] Per rumore si intende qualunque suono intenso e prolungato, di ogni specie o causa, idoneo al disturbo della quiete pubblica. Per un approfondimento vedasi: L. DELPINO, Manuale di diritto penale. Parte speciale, cit.

[4] Il bene giuridico tutelato dall’illecito amministrativo previsto dall’art. 10 della legge 447/1995 è la salubrità ambientale.

[5] In tal senso Cass. 8 gennaio 2003 n. 138.

[6] Cass. , Sez. III,  18 settembre 2014  n. 42026.


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Avvocato. Diploma di Specialista in Professioni Legali conseguito presso la SSPL dell'Università di Genova con discussione della tesi “Contabilità informatica (art. 2215 bis c.c.) ed efficacia probatoria”, relatore Notaio Ugo Bechini (votazione finale 70/70) Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Genova con discussione della tesi “La tutela degli acquirenti di immobili da costruire”, relatore Prof. A. M. Benedetti (votazione finale 110 e lode e dignità di stampa). Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico Statale “Giovanni Pascoli” di Albenga (SV), con votazione finale di 100/100.

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