“Mutatio Libelli” ed “Emendatio Libelli”, distinzioni e limiti

“Mutatio Libelli” ed “Emendatio Libelli”, distinzioni e limiti

Dopo la ben nota sentenza della Suprema a Corte a SS.UU. n. 12319/2015, con il recente arresto giurisprudenziale n. 834/2019 la Cassazione torna tracciare i limiti che distinguono mutatio libelli e emendatio libelli.

Preliminarmente, giova evidenziare come l’art. 183 co.. 5 e 6 c.p.c. dia facoltà alle parti di “precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate”, nella prima udienza ovvero, se richieste, nelle memorie ex art.183 c.6 n.1.

Sul punto, da sempre vi è stato un importante dibattito tra dottrina e giurisprudenza, in ordine ai limiti oltre i quali, la domanda formulata ai sensi dell’art’art. 183 co. 5 e 6 c.p.c., diversa da quella proposta nell’atto introduttivo, potesse essere qualificata come precisazione/modificazione di quella originaria (quindi emendatio libelli) ovvero dovesse essere configurarsi quale domanda diversa/nuova (mutatio libelli) e, pertanto, essere tacciata di inammissibilità.

Ma qual è la differenza tra domande nuove  e domande modificate?

Ebbene, nel primo grado di giudizio, a differenza del grado di appello (come sancito dell’art. 345 c.p.c.) non sussiste un espresso divieto di domande nuove, eppure tale limite si desume proprio dall’interpretazione dell’art.183 co.5 e 6 c.p.c, che circoscrive l’ammissibilità di domande nuove sole quale conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto; ne consegue che tali nuove domande, si aggiungo a quelle iniziali senza sostituirle.

Pertanto, le domande nuove, aggiungendosi a quelle originali, estendendo l’oggetto del giudizio in base ai limiti di cui sopra.

Viceversa le domande modificate non si aggiungono a quelle iniziali, ma le sostituiscono e si pongono in rapporto di alternatività rispetto a quest’ultime.

Con la recente sentenza n. 834/2019 la Suprema Corte ha definitivamente chiarito la configurabilità della “mutatio libelli”, nel caso in cui si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un “petitum” diverso e più ampio, ovvero una “causa petendi” fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima ovvero su un fatto costitutivo, radicalmente differente.

In tal modo, si pone all’attenzione del Giudice adito un vero e proprio nuovo tema d’indagine, con spostamento dei termini della controversia  che causano un disorientamento della difesa della controparte le cui potenzialità difensive si trovano ad essere mortificate e, pertanto, comporta la conseguente inammissibilità della stessa.

Diversamente, si ha “emendatio libelli” quando si incide sulla “causa petendi” in modo che ne risulti modificata soltanto l’interpretazione, o la qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, ovvero quando incidendo sul “petitum” ha effetto di ampliarlo o limitarlo, per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio.

Pertanto, una diversa quantificazione o specificazione della pretesa, farmi ed immutati i fatti costitutivi a supporto della stessa, non comporta la prospettazione di una nuova “causa petendi” e quindi non potrà parlarsi di “domanda nuova”.

Dunque, la caratteristica principale, ai fini della configurabilità della “emendatio libelli” è data dalla stabilità, e conferma, dei fatti costitutivi del diritto azionato, nonché delle situazioni giuridiche, prospettate nell’atto introduttivo, con una modifica della domanda che avviene sempre in riferimento, e connessione, alla medesima ed originaria vicenda sostanziale, con la possibilità per controparte di difendersi e controdedurre con un congruo termine (sancito ex art. 183 co.6 n.2).


Riferimenti
Cass. SS. UU. N.12310 del 15.06.2015
Cass. Sez. Lavoro Sent. n. 834 del 15.01.2019

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Avv. Gianluca De Vito

Avvocato del Foro di Catanzaro, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Firenze, nell’anno 2012. Esercita la professione forense con carattere di continuità innanzi ad organi giurisdizionali penali, civili ed amministrativi su tutto il territorio nazionale.

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