Napoli, clausola vessatoria e nulla anche se munita di doppia sottoscrizione

Napoli, clausola vessatoria e nulla anche se munita di doppia sottoscrizione

Tribunale di Napoli, sez. XII, 12 settembre 2016, n. 9816

Con una recentissima sentenza del Tribunale di Napoli (pubblicata il 12.09.2016), in accoglimento della domanda proposta, il Giudice Adito è giunto a definire una azione di condanna promossa nell’interesse di un consumatore avverso un importante Istituto assicuratore all’esito di un giudizio in cui è stata proposta dalla parte attrice la tesi della natura vessatoria di una “clausola specifica” del contratto sottoscritto. Si è trattato, infatti, di una polizza assicurativa che prevedeva la liquidazione di una indennità a favore dell’assicurata che avesse riportato una invalidità permanente derivante da malattia.

Deceduta per tumore al pancreas l’assicurata, gli eredi di quest’ultima richiedevano la liquidazione a loro favore della pattuita indennità che, tuttavia, veniva negata dalla Compagnia in forza del richiamo alla clausola, anch’essa concordata in polizza, del “divieto di trasmissibilità agli eredi del diritto all’indennizzo” prevista in contratto. L’adesione a tale clausola riceveva anche la “doppia sottoscrizione” dalla compianta assicurata al momento della stipula del contratto.

Orbene, all’esito della verifica dell’impianto complessivo della piattaforma contrattuale, il Giudice, aderendo alla proposta tesi, ha ritenuto che “(…) la clausola in esame è vessatoria e pertanto, a norma dell’art. 36, I comma, codice del consumo, nulla (nonostante la specifica approvazione per iscritto), ferma restano la validità del contratto (…)“.

A mio avviso, interessante è, oltre all’accoglimento della domanda di condanna alla liquidazione dell'(integrale) indennizzo assicurativo richiesto, anche l’accoglimento della istanza di risarcimento del danno (non patrimoniale).

Questo ulteriore profilo della tesi interpretativa statuita dal Tribunale di Napoli, verosimilmente, infatti, potrebbe essere foriero di una eco applicativo nel contenzioso in materia di contratti per adesione e dello stesso contenzioso bancario.

La sentenza, verosimilmente, riprende la direzione indicata dalla sentenza n. 668/2016 con cui la Corte di Cassazione, di recente, ha stigmatizzato le clausole “polisenso” nei contratti.

La sentenza del Tribunale napoletano di certo rappresenta una rottura con il pregresso orientamento consolidato in materia di doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie, dopo il naufragio applicativo della tesi giurisprudenziale che, molti anni fa,  sussumeva tali clausole nel genus del divieto del patto successorio.

avv. Alberto Rizzo


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