Nasce la nuova legittima difesa, ecco cosa cambia

Nasce la nuova legittima difesa, ecco cosa cambia

Ci sono diversi modi per definirla, chi  la chiama «licenza di uccidere» e chi invece la ritiene la migliore difesa per i cittadini: è la nuova legge sulla legittima difesa.

È proprio quest’ultima ad accendere il dibattito a seguito della sua approvazione.

Il nuovo testo amplia l’ambito di applicazione della legittima difesa con particolare riguardo ai confini dell’eccesso colposo e all’inasprimento del regime sanzionatorio dei reati di furto, rapina e violazione di domicilio. Per quanto riguarda la legittima difesa domestica, introduce una sorta di presunzione di legittima difesa, arrecando così delle modifiche alla precedente formulazione. Occorre anzitutto ricordare che la legittima difesa rientra tra le cause di giustificazione, ossia tra quegli eventi che giustificano un comportamento che altrimenti costituirebbe reato. I presupposti affinché si consideri tale sono: 1) necessità, 2) tutela di un diritto, 3) pericolo attuale e proporzionalità.

Ciò significa che sia indispensabile commettere un determinato fatto al fine di difendersi per tutelare un diritto proprio o altrui, evitando allo stesso tempo  di subire un’offesa ingiusta e richiedendo inoltre,  la proporzionalità tra offesa e difesa. Quest’ultima sussiste ogni qualvolta ci si difenda da taluno che si rechi in un luogo, (il caso in questione, si riferisce alla violazione di domicilio, si pensi ad es. negozio o studio professionale) e l’azione sia “posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica”, l’aggredito (con arma legalmente detenuta) potrà agire per difendere la propria incolumità, in questi casi sarà sempre legittima difesa, essendo sufficiente la sola minaccia di utilizzare un’arma e non è necessario che la minaccia sia espressamente rivolta alla persona.

Viene altresì introdotto il concetto di “grave turbamento”, per tale intendendosi un grave turbamento da giustificare tale condotta “derivante dalla situazione di pericolo in atto”. Gli altri requisiti previsti per la legittima difesa domiciliare riguardano la tutela dell’incolumità propria o altrui e la tutela dei beni propri o altrui, ossia situazioni che si verificano quando l’aggressore non desiste dall’azione criminale e permanga il pericolo di aggressione, introducendo così un ulteriore elemento innovativo, quello psicologico quale scriminante determinante nell’eccesso colposo.

Altre novità concernono l’esclusione di responsabilità patrimoniale dell’aggredito, qualora non si concretizzi nell’eccesso colposo. In tal caso sarà dovuta all’aggressore un’indennità e non più un risarcimento. La misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice il quale terrà conto di una serie di circostanze.

Infine, chi invoca la scriminante della legittima difesa ovvero dell’accesso colposo per grave turbamento è esteso il patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente  dalla propria condizione patrimoniale. Le altre novità riguardano le elevate sanzioni per i reati di furto, scippo, rapina. Per questi delitti la pena detentiva è inasprita nel minimo dagli attuali tre anni a quattro anni e nel massimo dagli attuali sei anni a sette anni.


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