Natura del contratto di leasing

Natura del contratto di leasing

Tribunale Firenze, sez. III, 05/01/2016

“Si configura un leasing di godimento qualora, valutato il rapporto tra il valore dei beni e quello del prezzo convenuto per l’opzione di acquisto, trattasi di beni strumentali all’esercizio dell’impresa dell’utilizzatore, dei quali è ragionevolmente prevedibile il superamento tecnologico o l’esaurimento delle potenzialità di cui sono capaci nel periodo di durata del contratto e soggetti, dunque, a rapida obsolescenza. Ne consegue l’applicabilità dell’art. 1458 c.c. relativamente all’efficacia ex nunc degli effetti restitutori, trattandosi di contratti di durata, di talché il Concedente ha diritto di ottenere la restituzione dei beni locati e non è tenuto alla restituzione dei canoni percetti, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.”

I Giudici di merito hanno avallato un orientamento della giurisprudenza di legittimità, che distingue a seconda della natura traslativa ovvero di godimento dello stesso.

In linea di massima, il discrimine tra i due modelli deve essere individuato in quello che sarà, alla scadenza del contratto, il rapporto tra valore residuo del bene e prezzo di opzione: qualora il bene sia inidoneo a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto ricorre il leasing di godimento, in cui i canoni pattuiti costituiscono esclusivamente il corrispettivo dell’uso del bene stesso; di converso, ci si troverà dinanzi ad un leasing traslativo quando i canoni incorporano anche una quota di prezzo, in vista del successivo eventuale acquisto, effettuato ad un importo inferiore rispetto al residuo valore di mercato del bene; acquisto che si pone come esito, per così dire, naturale, alla scadenza del rapporto.

Ad avviso del Tribunale la differenza sta in ciò: “che mentre nel leasing di godimento l’utilizzazione della res da parte del concessionario, dietro versamento dei canoni previsti, si inquadra, secondo la volontà delle parti, in una funzione di finanziamento a scopo di godimento del bene per la durata del contratto, conforme alla potenzialità economica del bene stesso, onde i canoni costituiscono esclusivamente il corrispettivo di tale godimento, nel leasing traslativo le parti, al momento della formazione del consenso, prevedono che il bene, avuto riguardo alla sua natura, all’uso programmato ed alla durata del rapporto, è destinato a conservare, alla scadenza contrattuale, un valore residuo particolarmente apprezzabile per l’utilizzatore, in quanto notevolmente superiore al prezzo di opzione, sicché il trasferimento del bene all’utilizzatore non costituisce, come nel leasing tradizionale, un’eventualità del tutto marginale ed accessoria, ma rientra nella funzione assegnata dalle parti al contratto.”

Quando prevale lo scopo di godimento?

Esso prevale quando l’oggetto della prestazione è generalmente costituito da beni o impianti strumentali all’esercizio dell’impresa dell’utilizzatore, dei quali è ragionevolmente prevedibile (ed è stato dalle parti previsto) il superamento tecnologico o l’esaurimento delle potenzialità di cui è capace nel periodo di durata del contratto; vengono in rilievo, da un lato, l’interesse del concedente a realizzare un impiego remunerativo del capitale finanziario, dall’altro, l’interesse dell’utilizzatore ad ottenere non già la proprietà immediata del bene, bensì la disponibilità del bene stesso, senza esborso di capitali rilevanti, con la conseguente acquisizione del valore di consumazione economica e del potere di sfruttamento del bene, da lui stesso prescelto per le esigenze della sua impresa, fino alla pressoché totale obsolescenza di esso.

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