Nessun inadempimento se il ricavato della vendita è inferiore a quanto ipotizzato nella domanda di concordato con cessione di beni

Nessun inadempimento se il ricavato della vendita è inferiore a quanto ipotizzato nella domanda di concordato con cessione di beni

Nel caso in cui la proposta di concordato preventivo con cessione dei beni preveda che l’imprenditore si obblighi a porre a disposizione dei creditori l’intero patrimonio dell’impresa, libero da vincoli che ne impediscano la liquidazione o ne diminuiscano sensibilmente il valore, ciò non implica anche l’obbligo di garantire il pagamento in una misura percentuale prefissata superiore al 20%.

L’art. 160 L.F., all’ultimo comma, richiede infatti che la proposta assicuri il pagamento del 20% dei creditori chirografari.

Tale norma è interpretabile in quattro diversi modi:

1) con la necessità di garantire (in senso proprio) un pagamento ai creditori non inferiore al 20% e pertanto la proposta sarebbe lecita solo se la previsione di pagamento del 20% fosse accompagnata dalla garanzia di un terzo;

2) con necessità di prevedere un pagamento non inferiore al 20%, senza introdurre alcun obbligo di pagamento effettivo, individuando unicamente la percentuale minima che il piano fattibile deve prevedere per rientrare all’interno del concetto di “percentuale non irrisoria” dei creditori chirografari;

3) con la necessità di rendere certo un pagamento non inferiore al 20% e di conseguenza la misura minima dovrebbe essere oggetto di una fattibilità rinforzata, caratterizzata da una certezza ulteriore rispetto alla mera fattibilità secondo le regole probabilistiche; questa condizione si concretizzerebbe solo nel caso in cui la cessione dei beni ai creditori fosse accompagnata da una proposta irrevocabile di acquisto da parte di un terzo o dall’assunzione di garanzia da parte di un terzo;

4) con la necessità di obbligarsi ad un pagamento pari o superiore al 20%.

Quest’ultima tesi secondo la quale, a seguito dell’introduzione della soglia minima del 20%, il debitore non possa solamente mettere a disposizione dei creditori il proprio patrimonio, destinando ad essi il ricavato della vendita dei propri beni, ma debba obbligarsi a pagare la percentuale minima di soddisfacimento a mio parere non è condivisibile, poiché il patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c. è già interamente destinato alla soddisfazione dei creditori e l’assunzione di ulteriore obbligo da parte di un soggetto già inadempiente, non rassicura realmente i creditori sulle effettive possibilità di realizzo della soddisfazione.

Allo stesso modo la tesi della garanzia, secondo la quale è necessaria una garanzia ulteriore rispetto all’assunzione dell’obbligo da parte del creditore, non è condivisibile, considerato che l’intento del legislatore non è quello di richiedere l’assunzione di responsabilità da parte di un terzo, poiché se avesse voluto prevedere questa necessità l’avrebbe prevista in maniera esplicita.

Lo conferma il fatto che può essere ammessa una proposta che preveda la semplice soddisfazione del 20 % da parte del debitore, ma non una proposta che prospetti una più sicura soddisfazione con garanzia da parte di un terzo, ma magari del 19,99 %.

Allo stesso tempo sembra corretto escludere anche la tesi che individua nel pagamento del 20% la percentuale non irrisoria idonea a soddisfare la causa concreta del concordato perché accedendo a tale tesi si vanificherebbe la norma che, specificando la necessità che tale pagamento sia assicurato dalla proposta, non individua la quota della percentuale non irrisoria, ma richiede una solida assicurazione sulla proposta.

L’intento del legislatore, invece, pare sia stato quello di garantire ai creditori una maggiore certezza circa l’effettiva probabilità che la proposta e il piano liquidatorio riescano a pagare il valore ipotizzato nella percentuale minima.

In questa direzione si è quindi mosso il legislatore prevedendo all’art. 161, comma 2, lett. e), che: “in ogni caso, la proposta deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore”.

La definizione del verbo “assicurare” sembra quindi essere riconducibile alla terza interpretazione della giurisprudenza, dove si individua il significato di rendere certo, ma con una differenza.

Questa interpretazione non va ricondotta necessariamente ad una proposta di acquisto irrevocabile piuttosto che alla concessione di una garanzia da parte di terzi, ma va piuttosto collegata alla dettagliata e affidabile redazione del piano dell’impresa debitrice, attestata sulla base di dati certi e verificabili, con la quale si prospetti che la soddisfazione minima sia effettivamente raggiungibile.

Ciò che quindi discende dal combinato disposto degli artt. 160, comma 4 e 161, comma 2, è che per il ricorrente si origina un obbligo di utilità assicurata ai creditori piuttosto che una vera e propria promessa di pagamento.

Pertanto rispetto al concetto di “assicurare” da attribuire alla proposta del debitore, è ragionevole la lettura che valorizza la ratio legis, al fine di evitare abusi della regola dello sbarramento del 20%, specificando che la disposizione del comma 4 dell’art. 160 deve essere letta nel senso che in ogni caso il debitore debba proporre “fondatamente” il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari, dove per fondatamente si intende una prospettazione a metà fra il concetto di garanzia e quello della (mera) ragionevole previsione.


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